Sempre meno Geoblocking

Da Pasqua SkyGo, Netflix e Amazon visibili anche quando siamo in viaggio nell’Ue

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Le nuove regole obbligano dal 1^ aprile i fornitori di contenuti online a pagamento ad offrire la funzionalità di ‘portabilità gratuita’ ai loro abbonati che sono temporaneamente nell'Ue. Per la Rai la scelta è facoltativa.

Da domenica prossima, giorno di Pasqua, i fornitori di contenuti online a pagamento (SkyGo, Netflix, Amazon Prime Video, per citare i più famosi) devono fornire ai loro abbonati lo stesso servizio ovunque si trovino nell’Ue, senza addebitare costi supplementari. Proprio come se si trovassero a casa. Il concetto è semplice: una volta pagato l’abbonamento ho il diritto di utilizzarlo senza limiti quando mi trovo, temporaneamente, negli Stati dell’Unione Europea. I clienti Sky potranno godersi anche quando sono in viaggio in Europea, per svago o lavoro, il calcio, il cinema, le serie tv e tutta la programmazione trasmessa sul servizio streaming Sky Go. Per quanto riguarda i clienti Netflix, che non effettua completamente un geoblocking del catalogo, avranno quindi accesso in qualsiasi Paese dell’Ue alla stessa selezione di cui dispongono in Italia, per cui non più cataloghi a seconda dello Stato.

L’accordo tra Parlamento, Commissione e Stati membri mette fine anche al geoblocking dei contenuti a pagamento, dopo quello dell’eCommerce (scatterà ufficialmente a dicembre prossimo) e il roaming zero per telefonate, sms e connessione dati. In questo modo gli europei che acquistano o si abbonano a film, trasmissioni sportive, musica, eBook e giochi nel proprio Stato membro d’origine potranno dal 1^ aprile 2018 fruire di questi contenuti anche quando viaggiano o soggiornano temporaneamente in un altro paese dell’Ue. La Rai, come gli altri fornitori di contenuti gratuiti, non è obbligata ad adeguarsi alle nuove regole. Però ha la facoltà di farlo, come già annunciato dalle tv pubbliche YLE in Finlandia e RTBF in Belgio.

“L’eliminazione degli ostacoli che a lungo hanno impedito agli europei di fruire dei loro abbonamenti digitali anche quando sono in viaggio è un nuovo successo del mercato unico digitale”, ha detto la commissaria al digitale Mariya Gabriel, che ha aggiunto che la Ue ha dato una risposta alle esigenze dei ‘millennials’, che tra il 2010 e il 2014 hanno fatto salire la spesa per lo streaming del 113% all’anno.

“Si stima inoltre che almeno 29 milioni di persone, pari al 5,7% dei consumatori nell’Ue potrebbero sfruttare la portabilità gratuita dei contenuti online fino a 72 milioni di persone entro il 2020”, si legge nella nota della Commissione Ue.

 

FAQ – Tutte le domande e risposte

C’è una limitazione temporale? Che cosa succede nel caso di una persona che vive in un Paese e si reca quotidianamente in un altro per lavoro?

Il regolamento sulla portabilità si applica a situazioni in cui gli abbonati si trovano temporaneamente all’estero. Il concetto non è definito nel regolamento, ma ciò che si intende è che l’abbonato è fisicamente presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza, ad esempio perché in vacanza o in viaggio di lavoro.

Le nuove norme non stabiliscono limiti all’uso della portabilità, è sufficiente che l’utente risieda in un altro Stato membro. I fornitori di servizi dovrebbero informare i loro abbonati delle condizioni precise delle loro offerte di portabilità.

Ad esempio, un utente che vive in Belgio e che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio di musica in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa in Belgio. La portabilità dei contenuti online sarà disponibile se l’utente è un pendolare che si sposta tutti i giorni in un altro Stato membro, ad esempio la Francia o il Lussemburgo.

In che modo i fornitori di contenuti verificheranno il Paese di residenza dei loro utenti?

I fornitori di contenuti dovranno verificare il Paese di residenza degli abbonati al momento della conclusione e del rinnovo del contratto. Il regolamento prevede un elenco chiuso di metodi di verifica, così da limitare le interferenze nella vita privata dei consumatori. Tra questi metodi vi sono ad esempio gli estremi dei pagamenti, il pagamento di un canone per i servizi di radiodiffusione, l’esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, controlli dell’indirizzo IP o la dichiarazione dell’indirizzo di residenza fatta dall’abbonato. I fornitori di servizi potranno applicare fino a due metodi di verifica tra quelli elencati. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità alle norme dell’Ue sulla protezione dei dati.

Il regolamento si applicherà anche ai servizi online gratuiti?

I fornitori di servizi di contenuti online gratuiti potranno scegliere se beneficiare o meno delle nuove norme. Se decideranno di consentire la portabilità a norma del nuovo regolamento, saranno tenuti a rispettare tutte le norme che si applicano ai servizi a pagamento. Di conseguenza, gli abbonati dovranno connettersi tramite log-in per poter accedere ai contenuti quando si trovano temporaneamente all’estero e i fornitori di servizi dovranno verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato.

Le nuove norme si applicano alle emittenti pubbliche? È possibile vedere la BBC, Arte o altri servizi?

Tra i servizi di contenuti online disciplinati dal regolamento vi possono essere anche quelli offerti dalle emittenti pubbliche. Un’emittente rientra nell’ambito di applicazione del regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • i consumatori possono già accedere ai servizi su diversi dispositivi e non solo su un’infrastruttura specifica.
  • i programmi televisivi sono forniti ad abbonati di cui il fornitore verifica lo Stato membro di residenza e
  • i servizi di contenuti online sono forniti a pagamento, oppure il fornitore ha deciso volontariamente di avvalersi delle nuove norme sulla portabilità.

È possibile guardare online i film delle emittenti televisive in un altro Paese, ad esempio i film della televisione spagnola o estone in Belgio?

Se all’emittente di contenuti online nello Stato membro di origine dell’utente si applicano le nuove norme sulla portabilità, l’utente potrà visualizzare i contenuti quando si trova temporaneamente all’estero in un altro Stato membro. Le nuove norme non disciplinano però la possibilità di accedere ai contenuti offerti in un altro Stato membro dal proprio Paese di origine.

Le nuove norme si applicheranno alla portabilità degli abbonamenti ai contenuti sportivi online?

Sì, le nuove norme si applicheranno a vari servizi di contenuti sportivi online: è il caso degli eventi sportivi che fanno parte di un servizio di contenuti televisivi online a pagamento (ad esempio i servizi di streaming come Zattoo in Germania) o che fanno parte di un pacchetto globale di servizi online (ad esempio Sky Go), oppure nel caso in cui un organizzatore di eventi sportivi crea un servizio di contenuti online dedicato.

supplementari agli abbonati per la portabilità transfrontaliera dei loro contenuti.

I principali fornitori di contenuti online saranno tecnicamente pronti ad applicare il nuovo regolamento già dal 1^ aprile?

La Commissione è stata in stretto contatto con i principali fornitori di servizi di contenuti online (come le piattaforme di programmi televisivi, film, musica, sport, ecc.) e ha ricevuto da loro riscontri positivi, per cui confida che l’introduzione delle nuove norme li trovi preparati e pronti a partire nei tempi previsti; nei casi in cui avevano incontrato difficoltà, tali fornitori avevano comunque preso provvedimenti per superarle. La Commissione sta monitorando attentamente la situazione e continuerà a farlo, perché il regolamento è vincolante per i servizi a pagamento.