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eCommerce, il geoblocking nell’Ue terminerà ufficialmente a dicembre. Cosa cambierà?

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Il regolamento che vieta il geoblocking nell’eCommerce nel mercato unico è stato approvato anche dal Consiglio dell’Unione europea, dopo l’ok dell’Europarlamento: il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE entro la fine di marzo 2018 ed entrerà in vigore a dicembre. Quali sono i vantaggi per i consumatori.

Da dicembre prossimo fare shopping online sarà più economico e più libero per i consumatori europei, perché il regolamento che vieta, nel mercato unico, il geoblocking per l’eCommerce (restrizioni di diverso tipo che i siti applicano in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell’utente) verrà pubblicato queste mese sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore nove mesi dopo, da dicembre appunto.
Si conosce ora questo timing perché anche il Consiglio dell’Ue ha approvato il regolamento, dopo l’ok dell’Europarlamento espresso il 6 febbraio scorso.

“La fine del geoblocking significa una scelta più ampia e di conseguenza migliori affari per i consumatori e maggiori opportunità per le imprese. Desidero congratularmi con le presidenze precedenti, il Parlamento e la Commissione per il successo collettivo nel portare avanti il ​​mercato unico digitale europeo”, ha dichiarato Lilyana Pavlova, ministro per la presidenza bulgara del Consiglio dell’UE.

Con le nuove regole cosa si potrà acquistare sui siti stranieri nell’Ue

Gli operatori commerciali dovranno trattare gli acquirenti online provenienti da un altro Paese dell’UE allo stesso modo dei clienti locali, consentendo l’accesso alle stesse condizioni di vendita, in particolare quando si acquistano:

  • Beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE).
  • Servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web.
  • Servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.
  • Sarà inoltre vietato trattare gli acquirenti in maniera diversa in base al luogo di emissione della carta di credito o di debito.

Stesse condizioni di vendita, ma non stessi prezzi

La differenziazione dei prezzi non sarà vietata, quindi gli operatori sono liberi di offrire diverse condizioni generali, compresi i prezzi, e di indirizzare determinati gruppi di clienti in territori specifici. Inoltre, gli operatori non saranno obbligati a consegnare merci a clienti al di fuori dello stato membro.

Non discriminazione per l’accesso al sito di eCommerce

Agli operatori non sarà consentito bloccare o limitare l’accesso dei clienti ai loro siti web per ragioni di nazionalità o luogo di residenza. Una spiegazione chiara dovrà essere fornita se un operatore blocca o limita l’accesso o reindirizza i clienti verso una versione diversa dell’interfaccia online.

Nessuna discriminazione per il pagamento

Invece la discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento sarà vietata. Pertanto, gli operatori non saranno autorizzati ad applicare condizioni di pagamento diverse per i clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

Serie tv e film di Sky, Netflix e Amazon prime video sono esclusi dalle nuove regole

Da dicembre 2018 non sarà tutto acquistabile sui siti dei Paesi Ue, infatti il regolamento Ue approvato esclude i contenuti digitali protetti da copyright, come serie tv, film, calcio, i libri elettronici, la musica e i giochi online, che quindi non saranno oggetto, per il momento, delle nuove norme. Tuttavia, la normativa contiene una “clausola di revisione”, che impone alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso a tali contenuti. Anche i servizi audiovisivi e di trasporto sono per il momento esclusi dal campo d’applicazione.