Corte Ue: le telco non possono imporre ai clienti extra costi sui servizi

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Il caso sollevato da un’associazione austriaca che ha contestato la pratica di T-Mobile Austria di addebitare spese extra mensili di 3 euro agli abbonati che avevano scelto di pagare un servizio tramite bonifico online o bollettino cartaceo.

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Può essere applicata anche agli operatori mobili la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che vieta ai beneficiari di un pagamento di imporre spese aggiuntive al pagatore, qualunque sia lo strumento di pagamento scelto. Il caso è stato sollevato da un’associazione austriaca di consumatori che ha contestato la consuetudine dell’operatore mobile T-Mobile Austria di addebitare spese aggiuntive mensili pari a tre euro ai consumatori abbonati alla tariffa ‘Call Europe’ che avevano scelto di pagare tramite bonifico online o per mezzo di bollettino cartaceo (l’importo non veniva invece addebitato a chi pagava con carta di credito o con addebito automatico sul conto corrente).

T-Mobile ritiene che né la legge austriaca né la direttiva Ue fossero ad essa applicabili, dal momento che la società non è un prestatore di servizi di pagamento ma un gestore di telefonia mobile.

Investita in ultima istanza della controversia, la Corte di cassazione austriaca ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva in tale contesto.

 

La Corte ha precisato che “la direttiva conferisce espressamente agli Stati membri la facoltà di vietare o di limitare tenuto conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere luso di strumenti di pagamento efficaci – il diritto del beneficiario di richiedere spese al pagatore per lutilizzo di uno strumento di pagamento determinato. Tale facoltà si applica all’utilizzo di strumenti di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile (beneficiario del pagamento) e il suo cliente (pagatore)”.

 

La Corte ha quindi precisato che il potere degli Stati membri non si limita a vietare di applicare spese per l’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato. Al contrario, “consente altresì agli Stati membri di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre spese al pagatore qualunque sia lo strumento di pagamento scelto, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Detto questo – continua la Corte – gli Stati membri dispongono nondimeno di un ampio margine di discrezionalità nell’esercizio della facoltà loro conferita”. (A.T.)