Copia privata: per la Corte Ue, Amazon dovrà pagare alla SIAE austriaca 1,8 mln di euro

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Secondo la Corte, infatti, la riscossione indiscriminata di un prelievo per copia privata sulla prima vendita di supporti di registrazione può, a determinate condizioni, essere compatibile con il diritto dell’Unione.

Unione Europea


Copia privata

Si torna a parlare di diritto d’autore e copia privata. Una sentenza della Corte di Giustizia stabilisce che la riscossione indiscriminata di un prelievo per copia privata sulla prima vendita di supporti di registrazione può, a determinate condizioni, essere compatibile con il diritto dell’Unione europea. Secondo la Direttiva 2001/29/CE, infatti, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori, agli artisti, ai produttori e agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, delle loro riproduzioni fonografiche, delle loro pellicole nonché delle fissazioni delle loro trasmissioni. Tuttavia, i Paesi Ue, informa la nota della Corte di Giustizia, possono prevedere eccezioni o limitazioni a tali diritti esclusivi: possono infatti autorizzare, segnatamente, la realizzazione di copie private. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia, assicurare che i titolari dei diritti ricevano un “equo compenso“, per la riproduzione dello loro opere o di altri materiali protetti effettuata senza il loro consenso.

 

In Austria, l’equo compenso assume la forma di un prelievo per copia privata che viene riscosso al momento della prima vendita di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, come i CD ed i DVD vergini, le schede di memoria ed i lettori MP3 (cosiddetto prelievo di ‘remunerazione per cassette vergini’). 

Austro-Mechana, una società austriaca di gestione collettiva di diritti d’autore, ha citato in giudizio Amazon dinanzi allo Handelsgericht Wien (tribunale di commercio di Vienna, Austria) ai fini del pagamento della remunerazione per cassette vergini per i supporti di registrazione venduti in Austria tra il 2002 ed il 2004. Essa ha chiesto il pagamento di un importo pari a 1.856.275 euro per il primo semestre 2004, nonché l’adozione di un’ingiunzione nei confronti di Amazon affinché essa fornisse i dati contabili necessari per poter quantificare gli importi dovuti per il resto di tale periodo. Il tribunale di commercio ha accolto tale domanda d’ingiunzione ed ha riservato la propria decisione sulla domanda di pagamento. Tale sentenza è stata confermata in appello. Amazon, secondo cui la remunerazione per cassette vergini austriaca, sotto diversi profili, è contraria al diritto dell’Unione, ha quindi agito dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), che ha chiesto il parere della Corte di giustizia sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

 

In merito al fatto che la remunerazione per cassette vergini sia riscossa, in Austria, indiscriminatamente, sulla prima vendita di un supporto di registrazione e che esista la possibilità di farsi rimborsare in taluni casi, la Corte rammenta che il diritto dell’Unione non consente di riscuotere il prelievo per copia privata nei casi in cui l’uso manifestamente non sia volto alla realizzazione di copie del genere. Tuttavia, a determinate condizioni, il diritto dell’Unione non osta a un sistema siffatto di riscossione generale accompagnato dalla possibilità di rimborso nei casi in cui l’uso non sia volto alla realizzazione di copie private. Spetta, quindi, alla Corte suprema verificare nel caso di specie, se difficoltà pratiche giustifichino un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e se il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato.

 

Sulla possibilità di presumere l’utilizzazione a fini privati dei supporti di registrazione venduti a privati, la Corte constata che si può presumere, salvo prova contraria, che i privati utilizzino i supporti di registrazione a fini privati, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti devono giustificare la previsione di una presunzione siffatta; tale presunzione non deve condurre a imporre il prelievo per copia privata in casi in cui tali supporti sono manifestamente utilizzati a fini non privati.

 

Sul fatto che la metà dei proventi della remunerazione per cassette vergini sia versata non già direttamente agli aventi diritto all’equo compenso, bensì a enti sociali e culturali istituiti a loro favore, la Corte osserva che tale fatto non consente di escludere il diritto all’equo compenso, o il prelievo per copia privata destinato a finanziarlo, a condizione che gli enti sociali e culturali operino effettivamente a favore degli aventi diritto e che le modalità di funzionamento di tali enti non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dalla Corte suprema.

 

Sulla mancata presa in considerazione di un prelievo per copia privata già versato in un altro Stato membro, la Corte risponde che l’obbligo di versare un prelievo come la remunerazione per cassette vergini non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro. Infatti, il soggetto che ha precedentemente versato tale prelievo in uno Stato membro che non era territorialmente competente a riscuoterlo può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale. (R.N.)