Giochi d’azzardo online: per la Corte Ue uno Stato può vietarne l’offerta se l’obiettivo è di tutelare i consumatori

di Alessandra Talarico |

Europa


Poker on line su Bwin

In base alla normativa comunitaria uno Stato può vietare l’offerta di giochi d’azzardo sul web proveniente da società non basate sul territorio nazionale, se questa misura ha l’obiettivo di lottare contro le frodi o la criminalità organizzata.

È quanto ha stabilito la Corte europea nell’ambito di una controversia sorta tra la Liga Portuguesa de Futebol Profissional e la Bwin International da un lato, ed il Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dall’altro, in merito ad ammende – pari, rispettivamente, a 74.500 euro e 75.000 – inflitte dalla direzione di quest’ultima alla Liga e alla Bwin per il fatto di aver violato la normativa portoghese che disciplina l’offerta di taluni giochi d’azzardo su Internet.

 

In Portogallo, il gioco d’azzardo è soggetto al principio generale di divieto e lo Stato si riserva la possibilità di autorizzare l’esercizio diretto di uno o più giochi, da parte di un ente statale o di un ente direttamente dipendente dal medesimo, ovvero di concedere la gestione di tali giochi ad enti privati a scopo lucrativo o meno, mediante gare d’appalto effettuate secondo la normativa prevista dal codice di procedura amministrativa.

 

L’esercizio dei giochi d’azzardo sotto forma di lotteria, di giochi del lotto e di scommesse sportive – conosciuti in Portogallo con la denominazione di giochi sociali («jogos sociais») – è attribuito alla Santa Casa, ma è il governo che disciplina con apposito regolamento la gestione dei singoli giochi offerti, compresi l’importo delle scommesse, il piano di attribuzione dei premi, la frequenza delle estrazioni, la percentuale effettiva per ciascun premio, le modalità di raccolta delle scommesse, le modalità di selezione dei distributori autorizzati, nonché le modalità e i termini di pagamento delle vincite.

A seguito di una serie di sviluppi legislativi, la Santa Casa ha acquisito il diritto di organizzare altre forme di giochi d’azzardo basate sull’estrazione di numeri o su competizioni sportive, nonché la gestione dei giochi elettronici.

 

La Bwin è un’impresa di giochi online con sede a Gibilterra che offre giochi d’azzardo – scommesse sportive, giochi di casinò quali la roulette e il poker, nonché giochi basati su estrazioni a sorte di numeri analoghi al Totoloto gestito dalla Santa Casa – tramite internet e non ha alcuna sede in Portogallo. I server Bwin  sono situati a Gibilterra e in Austria e tutte le scommesse vengono effettuate direttamente dagli utenti e regolate mediante carta di credito, ma anche mediante altri strumenti di pagamento elettronico.

 

La direzione del dipartimento dei giochi della Santa Casa ha emanato, nell’esercizio dei poteri che le sono attribuiti dal decreto legge n. 282/2003, una serie di decisioni con cui ha inflitto ammende alla Liga e a BWin (rispettivamente da 75 000 euro e 74 500 euro) per aver sviluppato, organizzato e gestito via Internet, giochi sociali attribuiti alla Santa Casa e per la pubblicità effettuata a favore di tali giochi.

 

La Liga e la Bwin hanno fatto ricorso dinanzi al giudice del rinvio per vedere annullate le multe,  invocando la normativa e la giurisprudenza comunitaria in materia.

Secondo le due società, infatti, il regime di esclusività concesso alla Santa Casa costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi, in violazione dei principi della libertà di prestazione di servizi, della libertà di stabilimento e della libertà di pagamento, sanciti rispettivamente dagli artt. 49 CE, 43 CE e 56 CE.

La Corte Ue ha tuttavia riconosciuto che l’obiettivo principale perseguito dalla normativa nazionale portoghese “consiste nella lotta alla criminalità, più in particolare nella tutela dei consumatori dei giochi d’azzardo contro le frodi commesse dagli operatori”.

“La lotta alla criminalità – rileva ancora la Corte – può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a proporre servizi nel settore del gioco d’azzardo. Infatti, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi possono raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, tali giochi comportano rischi elevati di reati e di frodi”.

 

La Corte ha inoltre riconosciuto che “un’autorizzazione limitata dei giochi in un ambito esclusivo presenta il vantaggio di incanalare la gestione dei giochi medesimi in un circuito controllato e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosi”.