Consumatori: nuove regole Ue per reprimere la pubblicità fuorviante e i sistemi di vendita aggressivi online e offline

di |

Unione Europea


Internet

A poche settimane dal Natale, la Commissione europea passa all’azione per arginare la pubblicità fuorviante o fraudolenta e le attività commerciali aggressive, praticate online e offline da venditori con pochi scrupoli che cercano di lucrare sulla smania da shopping che contagia gli utenti a caccia di occasioni.

 

Dal 12 dicembre entra infatti in vigore un set di regole che inibisce questo tipo di approccio commerciale e comprende anche il divieto delle finte offerte “gratuite” e della pubblicità su Internet che sobilla i bambini a non lasciare in pace i genitori finché non comperano loro un determinato prodotto.

 

Restrizioni che rientrano in una lunga lista nera di azioni che la nuova direttiva sulle pratiche commerciali sleali (PCS) interdice a chiare lettere, prendendo in particolare di mira una “sporca dozzina” costituita da quelle che sono le pratiche maggiormente vessatorie, dalla pubblicità propagandistica ai sistemi piramidali, dai pubbliredazionali alle false affermazioni sulle proprietà curative usati a danno dei consumatori.

 

La direttiva PCS rafforza in modo sostanziale le vigenti norme UE in materia di pubblicità fuorviante e stabilisce nuove regole europee contro le pratiche commerciali aggressive – compresi aspetti quali le molestie, la coercizione e l’influenza indebita. La direttiva intende accrescere la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato unico affinché questi possano approfittare appieno della possibilità di fare transazioni transfrontaliere. Attualmente soltanto 14 Stati membri hanno attuato la direttiva. La Commissione ha avviato procedure contro gli Stati membri che non hanno ancora adottato norme nazionali.

 

Il Commissario UE responsabile per i consumatori, Meglena Kuneva, ha affermato: “Le pratiche sleali danneggiano i consumatori e distorcono la competitività dei mercati. Nel mercato unico europeo non c’è spazio per commercianti che manipolano, maltrattano o fuorviano i cittadini, soprattutto a Natale, il periodo dell’anno in cui fervono maggiormente gli acquisti. È per questo che l’Europa ha preso l’iniziativa: queste sono tra le regole più rigorose che vi siano al mondo in materia di pratiche commerciali fuorvianti e coercitive”.

 

La nuova direttiva comporta quattro elementi chiave:

 

  • una clausola generale: un’ampia clausola generale che definisce le pratiche sleali e per ciò stesso proibite;

  • le pratiche fuorvianti (azioni e omissioni) e le pratiche aggressive – le due principali categorie di pratiche commerciali sleali – sono definite nei dettagli;

  • le salvaguardie per i consumatori vulnerabili: la direttiva contiene disposizioni volte a evitare che ci si approfitti di consumatori vulnerabili;

  • la lista nera: una lunga lista nera di pratiche proibite in qualsiasi circostanza.

 

Una lunga lista nera elenca più di 30 pratiche che, in ogni circostanza, sono considerate sleali. Essa comprende una “sporca dozzina” di pratiche sleali che, risaputamente, comportano un danno per i consumatori:

 

1. pubblicità propagandistica: si inducono i consumatori a comperare un prodotto da un’azienda pubblicizzandolo a un prezzo estremamente basso senza che si disponga di scorte ragionevoli del prodotto stesso;

2. finte offerte “gratuite”: si crea falsamente l’impressione di fare offerte gratuite descrivendo un prodotto quale “gratis”, “senza pagare nulla”, “a costo zero” o formulazioni di tal genere nei casi in cui il consumatore non debba pagare altro che il costo inevitabile legato al fatto di rispondere alla pratica commerciale e di ritirare il prodotto o pagarne la consegna;

3. inviti diretti ai bambini ad acquistare i prodotti pubblicizzati “Compera il libro adesso” o a convincere i genitori o altri adulti affinché comprino loro il prodotto pubblicizzato. “Sono usciti un nuovo video Alice e il libro magico di Fondi – Di’ alla mamma di procurartelo dal più vicino giornalaio.” Gli inviti diretti ai bambini sono proibiti nelle trasmissioni televisive, la lista nera estende tale divieto a tutti i media e, cosa che più conta, alla pubblicità via Internet;

4. affermazioni false sugli effetti curativi – da allergia a perdita di capelli a perdita di peso;

5. pubbliredazionali: il fatto di usare il contenuto editoriale nei media per promuovere un prodotto laddove un commerciante abbia pagato per la promozione senza che ciò risulti chiaro;

6. pratiche piramidali: una pratica promozionale a piramide grazie alla quale si ricava un guadagno dovuto essenzialmente all’introduzione di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo dei prodotti;

7. vincita di premi: il fatto di creare la falsa impressione che il consumatore abbia vinto un premio laddove non vi sia nessun premio o qualora il ritiro del premio sia assoggettato al pagamento di somme in denaro o sia legato a determinati costi;

8. impressione fuorviante di quelli che sono i diritti dei consumatori: presentare i diritti garantiti dalla legge ai consumatori come se fossero una caratteristica distintiva del commerciante;

9. offerte limitate: affermare falsamente che un prodotto sarà disponibile soltanto per un periodo di tempo estremamente limitato in modo da privare i consumatori del tempo sufficiente per fare una scelta informata;

10. lingua dei servizi post vendita: il fatto di impegnarsi ad assicurare un servizio post vendita ai consumatori e di renderlo poi disponibile soltanto in un’altra lingua, senza che ciò fosse chiaramente indicato prima che il consumatore si impegnasse nella transazione;

11. vendita inerziale: consiste nel chiedere un pagamento immediato o differito per i prodotti forniti dal commerciante o per la loro restituzione o custodia, senza però che tali prodotti siano stati richiesti dal consumatore;

12. garanzie su scala europea: che danno la falsa impressione che il servizio post vendita in relazione a un prodotto sia disponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è venduto.

 

La Commissione porta un esempio di pratica commerciale fraudolenta, accaduto proprio in Italia: nel settembre 2007 il sig. Folcini ha sottoscritto un nuovo indirizzo eMail. Sullo schermo del PC, in basso, ha visto un piccolo riquadro in cui si annunciavano cinque testi gratuiti al giorno. Ha cliccato ed è stato rinviato su un’altra pagina dove si pubblicizzava a caratteri cubitali CINQUE TESTI GRATIS AL GIORNO. Seguendo le istruzioni il sig. Folcini ha visto comparire un secondo testo in cui lo si informava che era registrato quale utente e che il costo del servizio era di tre euro alla settimana. Il sig. Folcini è risalito a ritroso e ha controllato il sito accorgendosi che su questo era indicato in lettere minuscole che si trattava di un servizio a pagamento.

 

Per ulteriori informazioni consultare:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf

Key4Biz

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro

Direttore: Luigi Garofalo

© 2002-2024 - Registrazione n. 121/2002. Tribunale di Lamezia Terme - ROC n. 26714 del 5 ottobre 2016

Editore Supercom - P. Iva 02681090425

Alcune delle foto presenti su Key4biz.it potrebbero essere state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione inviando una email a redazione@key4biz.it che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

Netalia