Chiamate di emergenza e identificazione del numero: sì del Garante al numero unico di emergenza Ue

di |

Italia


Numero unico emergenza Ue

Via libera del Garante privacy allo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua il numero unico europeo di emergenza quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza.

 

Il numero unico è finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate effettuate verso numeri di emergenza (es. 112, 113, 118) e dei dati relativi all’ubicazione del chiamante ed all’identificazione della linea chiamante per agevolare l’individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi d’emergenza e consentirne come previsto per legge anche la localizzazione.

 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all’art. 127,  prevede infatti per i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza la possibilità di rendere inefficace la soppressione dell’identificazione della linea chiamante e, se necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione dell’apparecchio chiamante, anche in caso di rifiuto o mancato consenso dell’utente.

 

Nel mese di aprile, la Commissione europea aveva avviato una serie di procedure d’infrazione contro 11 Stati membri, tra cui l’Italia, proprio in merito al mancato rispetto dei dettami europei in materia di localizzazione del chiamante, elemento essenziale del servizio di emergenza che permette di velocizzare i soccorsi attraverso una migliore coordinazione delle operazioni.

 

Gli operatori dei servizi di emergenza sono infatti messi in grado di ricevere immediatamente le informazioni relative al chiamante (localizzazione comune, via e numero civico nel caso di telefoni fissi) e l’esatta ubicazione sul territorio per i telefoni mobili con un’approssimazione che varia dai 10 metri dei centri urbani, ai 200 metri delle aree rurali o poco abitate.

 

Il sistema permette inoltre di capire se associato a più chiamate al 112 sia un singolo evento (incidente stradale), o se siano più incidenti che quindi richiedano più mezzi di soccorso, nonché di individuare l’esatta posizione dell’evento qualora il chiamante non abbia la possibilità di fermarsi, attraverso la traiettoria seguita dalla localizzazione del chiamante.

 

Nel caso poi il chiamante non sappia dove esattamente si trovi o non sia nelle condizioni di fornire informazioni (stato di semincoscenza, dispersi) il servizio di localizzazione permette di inviare comunque i soccorsi.

 

Al centro servizi del numero unico europeo vengono peraltro indirizzate anche chiamate dirette al 117 (Guardia di finanza) ed al 1530 (assistenza in mare) che sono indicati espressamente dalla legge non come servizi d’emergenza, ma come servizi di pubblica utilità. Per questo il Garante, nell’approvare lo schema di decreto, ha precisato che i due ulteriori numeri di emergenza potranno essere inseriti nel decreto, ed essere quindi inclusi nel numero unico europeo, solo dopo essere stati specificamente  individuati dalla normativa vigente come numeri d’emergenza.