La legge

Democrazia Futura. Digital Markets Act, regole chiare per tutte le imprese e per le piattaforme Big Tech

di Flavio Fabbri, giornalista pubblicista, si occupa di transizione digitale ed energetica |

In vigore nell’Unione europea la Legge sui mercati digitali. L’obiettivo è contenere lo strapotere delle Big Tech, tutelare i diritti dei consumatori e difendere la libera concorrenza nel mercato unico digitale.

Flavio Fabbri
Flavio Fabbri

La legge sui mercati digitali definisce la situazione in cui una piattaforma online di grandi dimensioni è o meno un “gatekeeper”, stabilendo regole e sanzioni. L’obiettivo è contenere lo strapotere delle Big Tech, tutelare i diritti dei consumatori e difendere la libera concorrenza nel mercato unico digitale.

Entra in vigore nell’Unione la Digital markets act

Dal primo novembre 2022 è in vigore il Digital markets act (o Dma), una legge che ha come finalità la realizzazione delle condizioni di parità in campo digitale, stabilendo regole chiare per tutte le imprese ed evitando abusi/rendite di posizione, soprattutto tra le grandi piattaforme online, chiamate “gatekeeper” (cioè, le Big Tech del calibro di Amazon, Google, Microsoft, Apple, Facebook e altre ancora).

La Dma assicurerà ad aziende, consumatori e altre organizzazioni un ambiente equo e competitivo, in cui tutti potranno beneficiare delle stesse opportunità. Certo, questo è l’obiettivo di massima, ma era l’unica cosa da fare nel mercato unico europeo per contenere la crescita del potere economico delle cosiddette Big Tech, i cui servizi tutti noi utilizziamo quotidianamente e proprio per queste da regolare.

I punti chiave del Digital Markets Act

La legge sui mercati digitali definisce nuove norme per le grandi piattaforme online tra cui:

  • garantire che l’annullamento dell’abbonamento ai servizi di piattaforma di base sia semplice quanto l’abbonamento;
  • garantire che le funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea siano interoperabili;
  • dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di prestazione marketing o pubblicitaria sulla piattaforma;
  • informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni da essi realizzate.

È fatto esplicito divieto ai gatekeeper di

  1. classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di altri operatori del mercato (autoagevolazione);
  2. preinstallare determinate applicazioni o software o impedire agli utenti di disinstallare facilmente tali applicazioni o software;
  3. imporre l’installazione dei software più importanti (ad esempio i browser web) per impostazione predefinita all’installazione del sistema operativo;
  4. impedire agli sviluppatori di utilizzare piattaforme di pagamento di terzi per la vendita di applicazioni;
  5. riutilizzare, ai fini di un altro servizio, i dati personali raccolti nel corso di un servizio.

Chi è il gatekeeper

In questo modo il Digital Markets Acta definisce il concetto stesso di gatekeeper in rete, che è qualsiasi azienda:

  • che abbia una forte posizione economica, un impatto significativo sul mercato interno ed è attiva in più paesi dell’Unione europea;
  • cha abbia una forte posizione di intermediazione, il che significa
  • che collega una vasta base di utenti a un gran numero di aziende, e vanti una posizione radicata e duratura nel mercato, il che a sua volta significa
  • che è stabile nel tempo se la società ha soddisfatto i due criteri di cui sopra in ciascuno degli ultimi tre esercizi.

La legge sui mercati digitali stabilisce un elenco di obblighi e divieti [1] che i gatekeeper dovranno rispettare nelle loro operazioni quotidiane per garantire mercati digitali equi e aperti. In tal modo si migliorano le possibilità per le imprese di contendere i mercati e fare concorrenza ai gatekeeper sulla base dei meriti dei loro prodotti e servizi, ampliando lo spazio per l’innovazione.

Le prime applicazioni della legge solo da maggio 2023

La legge è entrata in vigore il 1 novembre 2022, ma la sua applicazione effettiva arriverà a partire dal 2 maggio 2023. Entro il 3 luglio dello stesso anno, infine, tutte le imprese interessate dovranno notificare alla Commissione la propria dimensione di mercato per il riconoscimento eventuale di gatekeeper.

In caso di infrazione della legge sui mercati digitali, la Commissione potrà comminare sanzioni e ammende fino al 10 per cento del fatturato mondiale di una società e fino al 20 per cento in caso di recidiva.


[1] Commissione europea, “La legge sui mercati digitali: garantire mercati digitali equi e aperti”. Cfr https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_it.