Agenzia digitale: la nomina del direttore fuori dall’Odg del Consiglio dei Ministri di venerdì

di Raffaella Natale |

Bisognerà aspettare ancora, forse la prossima settimana.

Italia


Agenda digitale

Slitta, probabilmente alla prossima settimana, la nomina del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale che non figura, infatti, nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, fissato per venerdì 26 ottobre.

Bisognerà a questo punto attendere ancora per conoscere il nome di chi sarà chiamato ad avere grosse responsabilità in tema di realizzazione degli obiettivi fissati dall’Agenda digitale italiana e dal Piano europeo Horizon 2020.

 

La scelta è d’importanza fondamentale, viste le competenze che vengono riconosciute a questo ‘digital champion’, ed è inoltre molto delicata tenuto conto anche che proprio per il mancato accordo tra i due Ministri, Corrado Passera e Francesco Profumo, s’è ricorso ad un bando per la selezione.

 

I colloqui, stando alle informazioni in possesso di Key4biz, sarebbero chiusi e la scelta dovrebbe ricadere su una rosa di quattro persone. La più accreditata sarebbe una donna, volto femminile nuovo alle cronache di settore, ma di grande esperienza.

 

Intanto dalla Fondazione Bellisario è arrivato al governo un’espressa richiesta di nomina una donna.

Lella Golfo, parlamentare e presidente della Fondazione, ha dichiarato che tra i curricula giunti, si parla di circa 200, ci sono anche quelli di tante “donne competenti, preparate e indipendenti rispetto ai grandi gruppi industriali“.

“Una donna alla guida dell’Agenzia – ha detto la presidente della Fondazione Bellisario – saprà dare un contributo determinante e un input propulsivo a un processo d’innovazione non più rinviabile”.

 

Le funzioni e responsabilità dell’Agenzia sono, infatti, numerose e, dalla lettura del Decreto Crescita 2.0, possiamo individuarle, finalmente nel dettaglio.

 

Intanto c’è da precisare, ma questo è ormai noto, che all’Agenzia vengono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti – DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, che vengono soppressi o riorganizzati –  in materia di innovazione tecnologica.

 

Tra le funzioni che svolgerà l’Agenzia, anche la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo  scopo  di favorire  l’innovazione  e  la crescita economica, anche mediante l’accelerazione  della  diffusione delle reti NGN;  l’elaborazione di indirizzi, regole tecniche  e  linee  guida  in materia  di  omogeneità  dei  linguaggi,  delle  procedure  e  degli standard, anche di tipo aperto,  per  la  piena  interoperabilità  e cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della  pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione europea.

 

Quello che, ormai, viene dato per certo è che la nomina del direttore non sarà sottoposta a spoil system, come Key4biz aveva in realtà già anticipato (Leggi Articolo Key4biz).

 

Da un’attenta lettura del bando in realtà si poteva dedurre che la scelta non sarebbe stata temporanea.

Si rimanda, infatti, alla lettura dell’articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001, comma 1, sugli incarichi di funzioni dirigenziali, per quanto riguarda il trattamento economico.

Ma al comma 2 c’era già riposta al dubbio sulla durata dell’incarico, visto che qualcuno aveva detto che sarebbe automaticamente decaduto con la fine di questa legislatura come tutte quelle nomine effettuate dal governo dopo il 30 settembre.

Al comma 2 c’è infatti scritto che “Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo è regolato ai sensi dell’articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo”.