Online gaming più forte della crisi?

di di Rodolfo Gherardo La Rosa (Studio Baker & McKenzie) |

Il mercato italiano dei giochi è il primo mercato europeo, forte di una tra le regolamentazioni più avanzate al mondo.

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Online gaming

Il mercato dei giochi online con vincita in denaro rappresenta uno dei mercati in più rapida crescita.  H2 Gambling Capital, primaria società di analisi del mercato globale dei giochi online, ha quantificato il valore complessivo del mercato globale del gioco a distanza nel 2011 in circa 21 miliardi di dollari, che nel 2012 dovrebbero diventare 30 miliardi: una goccia nell’oceano, se si considera che nei mercati potenzialmente più grandi, quali gli USA, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, i giochi online non sono consentiti o sono regolati in minima parte.

Il mercato italiano dei giochi è il primo mercato europeo, forte di una tra le regolamentazioni più avanzate al mondo.

Grazie a tale regolamentazione, e ad altri efficaci “ingredienti” (sviluppo della tecnologia, penetrazione della banda larga per fisso e mobile, consolidamento del mercato ed espansione B2B), il mercato italiano dei giochi a distanza ha registrato, al 30 novembre 2011, una raccolta di 8.4 miliardi e un margine, denominato Gross Gaming Revenues (pari alla differenza fra raccolta e somme restituite in vincite), di oltre 665 milioni.  Volendo stilare una graduatoria dei giochi a distanza in base alle GGR, nei primi undici mesi del 2011 al primo posto si collocano i giochi di abilità, compreso poker a torneo, poker cash e casino (con un GGR di 386 milioni di euro, pari al 58% del totale), al secondo le scommesse sportive (con un GGR di 194 milioni di euro, pari al 29,2% del totale) ed al terzo posto il bingo (con un GGR di 50,5 milioni di euro, pari al 7,6% del totale).

Con l’introduzione, a metà luglio 2011, del c.d poker cash e dei giochi di casino, il mercato ha avuto un’ulteriore, significativa, accelerazione: al 30 novembre 2011, il solo poker cash ha conseguito una raccolta complessiva di 3.8 miliardi , con GGR di 105 milioni.

 

Si prevede che il mercato abbia ulteriori significativi margini di crescita, con l’introduzione dei cosiddetti “giochi a rullo” (slots online) e con la diffusione del c.d. mobile gaming e di nuove piattaforme per il gioco online quali smartphones e tablets (che vanno ad aggiungersi al tradizionale pc), che lo rendono più facilmente fruibile da una vasta platea di utenti.   

 

Dal punto di vista regolamentare, i passi più importanti verso la liberalizzazione del mercato sono stati fatti negli ultimi anni, con (i) il c.d. Decreto Abruzzo (D.lgs. n. 39/ 2009, convertito in L. 77/ 2009); (ii) la c.d. Legge Comunitaria (L.88/ 2009); (iii) il Decreto AAMS del 10 gennaio 2011 per l’implementazione dei nuovi giochi di abilità (poker cash e casino); e (iv) il Decreto Direttoriale AAMS del 9 marzo 2011, relativo al rilascio delle nuove concessioni per scommesse e giochi online, fino ad un massimo di 200, e ed all’integrazione delle concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici già in essere (“Nuovo Decreto Giochi “).

Le nuove concessioni hanno una durata di nove anni; le concessioni in essere oggetto di integrazione mantengono invece la loro durata originaria.

Ai sensi del Nuovo Decreto Giochi, la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione è aperta a società di capitali, società consortili, consorzi e società costituende, che sono:

 

–     operatori di gioco con sede legale o sede operativa in Italia o altro Stato SEE, in possesso dei requisiti di cui al Nuovo Decreto Giochi e dotati di infrastrutture tecnologiche, hardware e software dedicate alle attività oggetto di concessione e localizzate in uno Stato SEE, che abbiano conseguito ricavi complessivi negli ultimi due esercizi, anche a livello di gruppo, pari ad almeno 1.5 milioni, ovvero prestino ad AAMS garanzia a prima richiesta di durata biennale non inferiore a tale importo. Possono inoltre chiedere la concessione operatori di gioco non SEE in possesso, anche a livello di gruppo, di idonee capacità tecnico-infrastrutturali comprovate da relazione tecnica rilasciata da soggetto indipendente, che prestino ad AAMS garanzia a prima richiesta di durata biennale, di importo non inferiore ad 1.5 milioni;

–     soggetti diversi dagli operatori di gioco, in possesso, anche a livello di gruppo, di idonee capacità tecnico-infrastrutturali comprovate da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che prestino ad all’AAMS garanzia a prima richiesta di durata biennale, di importo non inferiore ad 1.5 milioni, le cui infrastrutture tecnologiche, hardware e software dedicate alle attività oggetto di concessione siano localizzate in uno Stato SEE.

La nuova normativa ha dunque aperto il mercato a soggetti diversi dagli operatori di gioco (telecoms, media, editoria, distribuzione, per citarne alcuni) e tra i nuovi concessionari AAMS vanno infatti annoverati, tra gli altri Poste Mobile, Mondadori, Neomobile. 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono prestare ad AAMS una garanzia provvisoria a prima richiesta di importo non inferiore ad 40.000; al superamento delle verifiche tecniche, devono inoltre versare ad AAMS un corrispettivo una tantum pari ad 300.000 (oltre ad IVA) per tutte le scommesse ed i giochi online, cui vanno aggiunti ulteriori 50.000 (oltre ad IVA)  se si vuole offrire anche il Bingo.

 Inter alia, i concessionari sono espressamente tenuti a:

(a)     conservare per l’intera durata della concessione la forma giuridica di società di capitali con sede legale in uno Stato SEE e mantenere il sistema di elaborazione dati in uno Stato SEE;

(b)    svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;

(c)     porre in essere attività di informazione ai giocatori nonché attenersi alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile;

(d)    osservare e/o far rispettare il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici (anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, o con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica); e

(e)     rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi ed alle misure prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica.

Trattasi dunque di un sistema concessorio da un lato è volto a promuovere una distribuzione sempre più ampia dei giochi online, dall’altro caratterizzato da uno stringente insieme di regole miranti a contrastare il gioco irregolare ed illegale, realizzare un un’efficiente prelievo fiscale e perseguire la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, e dell’ordine pubblico.

In tale contesto, i business model degli operatori devono necessariamente basarsi sulla corretta valutazione e pianificazione degli aspetti regolatori e fiscali della propria offerta (ivi inclusi oneri concessori, tassazione dei giochi e fiscalità diretta ed indiretta – i concessionari esercitano attività esenti da IVA  e quindi non possono dedurre l’imposta assolta su acquisti di beni e servizi), nonché sulla “tenuta” degli accordi per l’uso di piattaforme tecnologiche e/o della proprietà intellettuale altrui. A tal fine, l’assistenza qualificata nell’identificazione ed analisi degli aspetti tecnici, legali e regolamentari riveste un importanza fondamentale per gli operatori.

 

 

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