Web e diritto d’autore: per la SIAE, ‘innovativa’ la decisione del Tribunale di Roma sul caso Telecom-Fapav

di Alessandra Talarico |

Italia


P2P

La sentenza del Tribunale Civile di Roma, secondo cui un ISP (cioè la società che fornisce servizi internet) deve segnalare i casi di download illegale all’Autorità giudiziaria ma non può in alcun modo essere ritenuto responsabile delle attività illecite di chi ne fa uso, né intervenire autonomamente per impedire una violazione se non dopo l’autorizzazione di un giudice – è stata definita dalla SIAE “innovativa e importante per Internet e il diritto d’autore”.

 

La sentenza, spiega la Società italiana degli Autori ed Editori, “stabilisce infatti che, in caso di conoscenza di attività illecite a danno degli autori, il prestatore dei servizi Internet (ISP) ha l’obbligo di informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa di Vigilanza, affinchè possano essere attivati gli ulteriori obblighi di protezione ad essi spettanti”.

 

Dopo aver accertato, grazie alla consulenza di una società francese, l’esecuzione di 2,2 milioni di download illegali da parte di abbonati Telecom Italia, la FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva) aveva presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per la Proprietà Intellettuale, per imporre alla società l’obbligo di notificare alle autorità giudiziarie i nominativi degli utenti che scaricavano illegalmente file dalla rete, nonché di impedire l’accesso ai siti P2P. Il giudice Antonella Izzo non ha tuttavia accolto queste richieste, sottolineando che il provider, in questo caso, appunto, Telecom Italia, “…non solo non avrebbe dovuto, ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse ed essendo obbligata contrattualmente alla prestazione”

 

Il giudice ha altresì specificato che qualsiasi provvedimento nei confronti degli utenti deve essere stabilito dall’autorità giudiziaria e che solo quest’ultima può accogliere e verificare le denunce e poi, eventualmente, aprire un procedimento per appurare gli illeciti.

L’unica richiesta accolta è stata, dunque, quella relativa alle informazioni emerse dalla diffida di FAPAV, che Telecom Italia dovrà trasmettere all’autorità giudiziaria.

“Tali informazioni – ha spiegato la SIAE – devono essere corredate dei dati in possesso di Telecom, diversi da quelli identificativi dei destinatari del servizio”.

La SIAE, che è intervenuta nel ricorso FAPAV chiedendo al Tribunale di rendere effettiva la tutela dei diritti degli autori – continuamente violati  attraverso le reti informatiche  e telematiche – auspica “che al più presto vengano adottati nuovi strumenti, anche su base amministrativa  e contrattuale, tali da consentire  la più ampia diffusione delle opere e della cultura, salvaguardando in pari tempo il diritto degli autori”.