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TAR del Lazio dà ragione ad Agcom. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Legge antipirateria e Regolamento Agcom compatibili con il quadro legislativo”

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Rigettata la richiesta di sospensione e annullamento delle modifiche al regolamento Agcom richieste da Assoprovider. “Ora lavorare in modo sistemico per contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva e sportiva”, ha aggiunto il Presidente FAPAV.

Il giudizio favorevole ad Agcom, accolte le richieste FAPAV

Il TAR del Lazio ha accolto le richieste di FAPAV, la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, smantellando di fatto l’istanza di Assoprovider che richiedeva la sospensione e l’annullamento delle modifiche al Regolamento AGCOM a tutela del Diritto d’Autore.

Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV ha così commentato la decisione: “La Legge Antipirateria ed il modificato Regolamento AGCOM sono un passo importante per la tutela del Diritto d’Autore e la lotta alla pirateria online, specialmente per i contenuti live, in piena compatibilità con il quadro legislativo costituzionale ed europeo. Il ricorso di Assoprovider non aveva motivi di fondatezza in quanto non sussistono pericoli reali per i provider nell’esecuzione della nuova procedura, per altro la piattaforma è stata positivamente testata nei mesi precedenti. E’ importante ora lavorare in modo sistemico per contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva e sportiva che rappresenta una vera e propria spina nel fianco per l’industria e per l’intero Sistema Paese”.

Ringrazio il collegio difensivo che ha supportato FAPAV, in questo giudizio, formato dagli Avvocati Stefano Previti, Vincenzo Colarocco, Prof. Giuseppe Rossi e Massimiliano Molino”, ha concluso Bagnoli Rossi.

Il ricorso di Assoprovider

Ripercorriamo i fatti: il 7 gennaio 2024, l’Associazione degli Internet Service Provider aveva presentato motivi aggiunti rispetto ad un suo iniziale ricorso del 2018, impugnando numerosi atti e delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM e chiedendo al TAR del Lazio una pronuncia di urgenza al fine di bloccare l’entrata in vigore della piattaforma “Piracy Shield” che consente il blocco entro 30 minuti dell’accesso a nomi di dominio e indirizzi IP che condividono illecitamente contenuti live protetti da Diritto d’Autore.

FAPAV si era prontamente costituita, insieme agli Associati Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B, per tutelare tutto il lavoro svolto in questi anni a protezione delle opere creative grazie al Regolamento AGCOM e agli importanti risultati ottenuti per tramite di questo strumento.

Lo scorso 17 gennaio si è tenuta la prima udienza in Camera di Consiglio e il 22 gennaio è stata pubblicata la pronuncia che di fatto sconfessa le preoccupazioni poste in essere da parte di Assoprovider. Nello specifico, la delibera 189/23/CONS, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 93/2023 (“Legge Antipirateria”), ha introdotto nel Regolamento i commi dal 4-bis al 4-sexies dell’art. 9-bis prevedendo che AGCOM possa emettere ordini cautelari entro tre giorni nei confronti degli Internet Service Provider per porre fine alla violazione di opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta o assimilate, e che segnalazioni successive riconducibili ai medesimi contenuti portino al blocco di ulteriori nomi di dominio e/o indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite entro 30 minuti dalla segnalazione.

In passato la stessa Assoprovider aveva richiesto l’annullamento della delibera n. 680/13/CONS istitutrice del Regolamento in questione, ma il Consiglio di Stato nel 2019 aveva respinto l’impugnazione, affermando che il Regolamento “è stato adottato in legittimo e corretto esercizio di attribuzioni proprie dell’Autorità medesima” e che il procedimento di segnalazione e blocco delle violazioni “risulta sufficientemente strutturato al fine di consentire detto dialogo, e la relativa partecipazione dialogica, a tutti i soggetti interessati ed effettivamente noti, cui pertanto può essere estesa la possibilità di intervenire nel procedimento in tal guisa regolamentato”.