Legge di stabilità

Stretta sui POS alla Camera: chieste sanzioni e via il tetto di 30 euro

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Il gruppo Pd alla Camera propone sanzioni per commercianti e professionisti che non si adeguano all’obbligo di POS. Enza Bruno Bossio (Pd): incentivi e sgravi per Industria 4.0 e domotica

Promuovere con ogni mezzo l’utilizzo del POS (Point of Sale), introducendo sanzioni da aprile 2016 per commercianti e professionisti che non si mettono in regola con l’obbligo vigente di accettare pagamenti con carta di debito e di credito.

E’ questo l’obiettivo di alcuni emendamenti alla Legge di Stabilità presentati alla Camera per promuovere l’ePayment e i pagamenti elettronici – firmatari i deputati del Pd Boccadutri, Coppola, Bruno Bossio, Causi, Misiani, Losacco, Basso Lorenzo, Dallai, Ascani, Tentori – che, se approvati (il via libera della Legge di Stabilità è atteso prima di Natale), propongono inoltre di eliminare il tetto dei 30 euro per i pagamenti elettronici, estendendo così la possibilità di usare carta di debito e di credito anche per i micropagamenti.

Un altro emendamento, sempre a favore della maggior diffusione dei pagamenti elettronici, riguarda la diminuzione della commissione finale per i micropagamenti (fino a 5 euro) in modo da incentivare l’accettazione di pagamenti con carta anche per acquisti di lieve entità come ad esempio consumazioni al bar, acquisto di giornali in edicola ecc.

Il testo degli emendamenti

Di seguito il testo integrale: 512-bis al quarto comma dell’art. 15 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole “carte di debito” sono aggiunte le parole “e carte di credito”. Dopo il quarto comma sono aggiunti seguenti commi:

 

“4-bis. Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito anche per i pagamenti d’importo contenuto, i prestatori di servizi di pagamento applicano, ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d’importo inferiore a cinque euro una commissione ai beneficiari delle operazioni di pagamento della specie il cui importo in ogni caso:

  1. non può essere superiore, per ogni singola operazione di pagamento, ai costi che lo stesso beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, ed inoltre;
  2. è significativamente inferiore all’importo complessivo delle commissioni a qualunque titolo applicate ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d’importo pari o superiore a quello stabilito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

 

4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento definiscono entro il 1 aprile 2016 le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto a tal fine della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti.

 

4-quater. In caso di mancata o non efficace definizione e applicazione, rispetto agli obiettivi di cui al comma 4-bis del presente articolo, delle regole e delle misure, anche contrattuali, di cui al comma 4-ter del presente articolo, trascorso il termine di nove mesi dall’entra in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del presente articolo, con i decreti di cui al comma 5 del presente articolo, può essere stabilito:

  1. il valore massimo dell’importo della commissione applicata dai prestatori di servizi di pagamento ai beneficiari di ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d’importo inferiore a quello stabilito al comma 4-bis. Tale valore massimo non può essere superiore a 7 millesimi di euro per ogni operazione basata su carta di debito e a un centesimo di euro per ogni operazione basata su carta di credito”. 

 

Al quinto comma dell’art. 15 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole “gli eventuali importi minimi” sono eliminate, le parole “le modalità e i termini” sono sostituite dalle seguenti “le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie”, infine dopo le parole “attuazione della disposizione di cui al comma precedente” è aggiunto “anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”.

 

Industria 4.0, incentivi e detrazioni

Altri emendamenti, volti a incentivare il capitolo industria 4.0, in particolare l’acquisto di sistemi di automazione e la domotica, l’incentivazione delle detrazioni per l’acquisto di beni materiali e strumentali nuovi, integrati e interconnessi fra di loro in rete per lo scambio di dati e per il risparmio energetico sono stati sottoscritti dal deputato Pd Enza Bruno Bossio e da altri membri dell’Integruppo Innovazione.

Di seguito il testo integrale degli emendamenti:

Emendamento comma 42 

“42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa e di sistemi di automazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41”.

Emendamento comma 46 

“46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 10 per cento. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi integrati e interconnessi tra di loro attraverso una rete e in grado di generare uno scambio di dati, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento”. 

Emendamento comma 49

“49. Le disposizioni del comma 46 si applicano anche agli oneri pluriennali sostenuti in relazione ad investimenti di cui al comma 46, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità aziendale in termini di automazione, miglioramento competitivo, miglioramento delle condizioni di sicurezza, tutela ambientale e risparmio energetico”. 

Emendamento comma 50 

“50. Le disposizioni dei commi 46, 47 e 49 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47”.