CENTRO EUROPA 7 – Il Tribunale Ue rigetta il ricorso presentato contro la Commissione Europea

di |

VINTI

Il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha rigettato il ricorso presentato da Centro Europa 7 contro la Commissione Europea per quanto riguarda l’assegnazione della concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze hertziane terrestri in tecnica analogica. Il Tribunale Ue ha reputato “irricevibile” la richiesta di Centro Europa 7 di annullare la lettera della Commissione Ue che le negava l’assegnazione delle frequenze di una delle concessioni nazionali in una gara del 1999. Nel luglio del 1999, infatti, Europa 7 aveva ottenuto una concessione per l’attività di radiodiffusione televisiva in chiaro ma non le è stata mai assegnata la frequenza che le consentisse di esercitare la propria attività. Per questo motivo Centro Europa 7 aveva depositato una denuncia presso la Commissione, chiedendole di intervenire. Centro Europa 7 accusava l’Italia “di aver adottato e mantenuto in vigore provvedimenti che, senza giustificazione obiettiva, attribuivano a RTI un diritto speciale che le consentiva di mantenere e di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della ritrasmissione televisiva in chiaro“, precludendo quindi precludendo l’accesso sul mercato a nuovi operatori. La Commissione aveva però rigettato la denuncia di Centro Europa 7 in quanto “anche assumendo l’esistenza di diritti speciali in capo a Retequattro e la posizione dominante di RTI, non sembrano tali da rafforzare la posizione di RTI e precludere l’accesso sul mercato a nuovi operatori“. Dopo la decisione della Commissione Ue, Centro Europa 7 ha chiesto al Tribunale Ue di annullare la decisione della Commissione. Il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha però ritenuto che la richiesta di Centro Europa 7 non può essere accolta in quanto “la lettera con cui la Commissione ha comunicato all’autore della denuncia, riguardante la violazione delle disposizioni in materia di diritto comunitario della concorrenza, che non intendeva promuovere un’azione contro lo Stato membro interessato non può essere considerata produttiva di effetti giuridici vincolanti e, pertanto, non costituisce un atto impugnabile con un ricorso d’annullamento“.