Agcom: chiarimenti interpretativi sul divieto di diffusione di sondaggi politico-elettorali

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COMUNICATO STAMPA


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è stata interessata in merito alla compatibilità con la disciplina vigente in materia di diffusione di sondaggi politico elettorali durante l’attuale campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali, i cui turni di ballottaggio sono fissati per il 29 e 30 maggio p.v., della pubblicazione in tale periodo di sondaggi aventi rilievo esclusivamente nazionale e non afferenti, pertanto, i bacini territoriali tuttora interessati dal voto di ballottaggio.

Alla luce della normativa vigente in materia, quale risultante dal combinato disposto dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell’articolo 7 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa adottato con delibera n. 256/10/CSP e dell’articolo 20 della delibera n. 80/11/CSP recante le disposizioni attuative della par condicio per la campagna elettorale in corso, l’Autorità ravvisa la necessità di impartire alcuni chiarimenti e criteri interpretativi circa l’ambito e le modalità applicative delle norme dianzi richiamate.

Come noto, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 28/00 “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto“.

Le disposizioni attuative della legge in materia di par condicio adottate con la citata delibera n. 80/11/CSP fanno rinvio, quanto alla disciplina dei sondaggi applicabile nell’attuale periodo della campagna elettorale, agli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP. L’art. 7, comma 3, del citato regolamento in materia di sondaggi, in via generale, prevede che “Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 [divieto di pubblicazione di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, ndr] non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse“.

In relazione a quanto sopra appare opportuno chiarire che per le votazioni di ballottaggio, che costituiscono il secondo turno delle elezioni, indipendentemente dal corpo elettorale interessato (superiore o inferiore al quarto degli elettori su base nazionale), continuano a trovare applicazione le norme che disciplinano il primo turno delle elezioni stesse, essendo i ballottaggi una ulteriore fase senza soluzione di continuità della medesima competizione elettorale. Ciò è anche previsto dall’articolo 25 della delibera n. 80/11/CSP , che estende la vigenza delle disposizioni contenute nella delibera stessa anche alla fase dei turni di ballottaggio. Ne deriva che, nell’attuale periodo, che ricade nei quindici giorni precedenti la data dei ballottaggi, permane il divieto stabilito all’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, divieto che riguarda tutto il territorio nazionale .