Direttiva Comunitaria 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

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Europa



La direttiva2002/77/CE della Commissione Europea, del 16 settembre 2002 &#232 stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunit&#224 europee n. L 249 del 17/09/2002. L”intervento della Commissione europea si &#232 reso necessario essendo emersa l¿esigenza di adeguare o sostituire alcune definizioni, contenute nella direttiva 90/388/CEE e nelle direttive che l”hanno modificata, ai pi&#249 recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto “della convergenza tra i settori della tecnologia dell”informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si &#232 manifestata negli ultimi anni”.

In particolare, una delle modifiche pi&#249 rilevanti riguarda la sostituzione dei termini “servizi e reti di telecomunicazioni” con quelli di “servizi e reti di comunicazione elettronica”, in modo da inglobare in un”unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari).

Abolizione dei diritti speciali o esclusivi

Gli Stati membri saranno, perci&#242, tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto in conformit&#224 alla precedente direttiva 90/388/CEE) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica – e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi – e non potranno limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione pu&#242 essere usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi.

I destinatari della direttiva dovranno, inoltre, provvedere affinch&#233 non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica attraverso le reti installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, le infrastrutture messe a disposizione da terzi o la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti.

Le altre disposizioni

La direttiva contiene, poi, una serie di disposizioni in materia di diritti relativi all”uso delle frequenze – che dovranno essere improntati a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ¿ di gestione di servizi via satellite e di reti televisive via cavo, e di obblighi di servizio universale.

In particolare, riguardo a questi ultimi, la direttiva stabilisce che “quando ad un”impresa pubblica che fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel calcolo dell”eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale”.