Agenda digitale: Vademecum sul telelavoro negli enti pubblici. Se non ora, quando?

di di Mauro Alovisio (Presidente associazione Csig di Ivrea-Torino) |

Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. Scadenza al 31 marzo 2013

Italia


Mauro Alovisio

La recente legge sull’Agenda digitale prevede dei nuovi obblighi puntuali e nuove sanzioni a carico delle p.a. in materia di telelavoro: l’adozione e la pubblicazione online sul sito internet istituzionale del piano di telelavoro entro il termine del 31 marzo p.v..


Quali scadenze?

L’art. 9, comma 7 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto 2.0) prevede importanti novità in materia di telelavoro negli enti pubblici: l’adozione e la pubblicazione online da parte di ogni amministrazione pubblica entro il 31 marzo di ogni anno di un piano di utilizzo del telelavoro sul sito internet istituzionale dell’ente.

 

Quali sanzioni?

La legge specifica che la mancata pubblicazione online del relativo piano è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

 

Quali soggetti sono tenuti ad adempiere a questa scadenza?

Tutte le amministrazioni pubbliche previste dall’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. che prevede: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale v. http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&currentPage=1

 

Cosa deve contenere il piano di telelavoro?

Nel piano di utilizzo del telelavoro occorre indicare sia le modalità di realizzazione del telelavoro e sia le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro.

 

Entro quanto va adottatato il piano di telelavoro?

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (18 dicembre 2013).

 

Perché il “Decreto 2.0 ” si occupa di telelavoro?

Perché il telelavoro costituisce una leva strategica un’ottica di inclusione delle persone anche in prospettiva smart city/smart community.

 

Quali sono i vantaggi per i dipendenti e per l’ente?

– Miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza dell’azione amministrativa e della performance;

– Impatto sul brand dell’ente e sulla responsabilità sociale dell’ente ( impatto ambientale, riduzione tempi di spostamento)

– Possibilità di partecipare ai bandi annuali di azioni positive del Ministero del Lavoro in materia di politiche di conciliazione tempi di lavoro e famiglia;

– Consentire ai dipendenti una migliore e più equilibrata conciliazione dell’attività professionale e famigliare (politiche di conciliazione tempo lavoro e famiglia);

– Rafforzare il senso di appartenenza e la motivazione del dipendente.

 

Cosa prevede la legge? Estratto

Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l’utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non e’ possibile l’utilizzo del telelavoro.

La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni

Art.9, comma sette del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, il c.d. “Decreto Crescita 2.0t come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. n. 294 del 18.12.2012; Suppl.ordinario n. 208).