Comunicazioni: nuovi poteri di veto del Governo per le operazioni societarie strategiche

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Il provvedimento stabilisce per la prima volta una disciplina organica finalizzata a impedire o sottoporre a condizioni investimenti esteri in specifici settori.

Italia


Portolano Cavallo Studio legale

Pubblichiamo di seguito un contributo tratto da Portolano Cavallo INFORM@, Newsletter di Portolano Cavallo Studio Legale.

 

Con Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con Legge 11 maggio 2012 n. 56, il Governo italiano ha istituito nuovi poteri speciali di intervento e di veto da parte del Governo sui cambi degli assetti societari in alcuni settori di rilevanza strategica, tra cui le comunicazioni.

Il provvedimento stabilisce per la prima volta una disciplina organica finalizzata a impedire o sottoporre a condizioni investimenti esteri in specifici settori, sopperendo a un vuoto legislativo che in passato aveva costretto il Governo a interventi ad hoc o a interpretazioni estensive dei propri poteri (ad esempio nel 2001, quando il Governo negò il nulla osta all’acquisizione di RaiWay da parte di CrownCastle nonostante i pareri favorevoli di AGCOM e AGCM, scatenando un contenzioso amministrativo con la stessa RAI).

 

Il Decreto Legge prevede che nel settore delle comunicazioni, così come in altri settori strategici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri individui con uno o più decreti le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica nazionale. Fatto ciò, qualsiasi delibera, atto o operazione societaria che produca una modifica nella titolarità, nel controllo o nella disponibilità di tali impianti, beni, reti o rapporti – comprese le delibere che determinano la fusione o la scissione delle società che li detengono, o il trasferimento della loro sede all’estero, etc. – dovranno essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando anche una “informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l’eventuale tempestivo esercizio del potere di veto”. 

Il termine per tale informativa è di dieci giorni e decorre da momenti diversi a seconda del tipo di operazione.

Una volta ricevuta l’informativa, il Governo può esercitare tale potere di veto entro quindici giorni (salvo sospensione per richiesta di ulteriori informazioni) e si articola diversamente a seconda che ad acquistare partecipazioni nella società sia un soggetto interno o esterno allo Spazio Economico Europeo.

Infatti, in caso di acquisto da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica non stabilita in uno Stato dello Spazio economico europeo, il Governo potrà imporre specifiche prescrizioni o condizioni qualora ciò sia richiesto dagli interessi essenziali dello Stato, oppure potrà opporsi totalmente all’acquisto in casi eccezionali di rischio per la tutela degli stessi interessi.

 

Nel caso invece in cui il soggetto entrante sia stabilito nello Spazio Economico Europeo, il Governo potrà porre il veto o – se richiesto dall’interesse pubblico – imporre specifiche prescrizioni o condizioni soltanto nel caso di delibere, atti e operazioni che diano luogo a situazioni eccezionali di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

I poteri di veto sopra esposti potranno essere esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

In caso di violazione delle nuove procedure descritte dal Decreto, cioè di mancata sottoposizione al Governo entro i termini stabiliti, le delibere, le operazioni o gli atti saranno considerati nulli, la società potrà essere sanzionata fino al doppio del valore dell’operazione (e comunque per non meno dell’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio) e il Governo potrà ordinare alla società e all’eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione precedente all’atto/delibera/operazione.

 

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