lavoro

Garante Privacy: “il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati”

di |

È quanto ribadito dall’Autorità accogliendo il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto, alla banca di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale. Sanzionato l’Istituto.

Il caso di un istituto bancario

Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

È quanto ha ribadito il Garante Privacy accogliendo il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto, alla banca di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.

L’istruttoria

Solo a seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’istituto di credito aveva consegnato all’ex dipendente l’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo.

Si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l’illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

La banca, nelle note di riscontro all’Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all’ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l’assenza di interesse all’accesso da parte della reclamante.

Il controllo sui propri dati personali

Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta.

Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Nel sanzionare la banca per 20mila euro l’Autorità ha tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell’assenza di precedenti analoghi.