Copia privata. Gaetano Blandini (Siae) su sentenza Corte Ue: ‘Riaffermata la legittimità di un sistema di compenso a carico di fabbricanti e produttori’

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Gaetano Blandini

“La normativa italiana sulla copia privata già prevede esenzioni per gli usi professionali e delle pubbliche amministrazioni” così Gaetano Blandini,  direttore generale della SIAE, commenta positivamente la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso che vedeva contrapposte la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) – società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna – e la società Padawan che commercializza Cd-R, Cd-Rw, Dvd-R nonché apparecchi MP3, e dalla quale la Sgae pretendeva la  corresponsione del ‘prelievo per copie private’ per i supporti digitali da questa commercializzati nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che l’applicazione di tale prelievo – indipendentemente dall’uso privato, professionale o commerciale cui i supporti siano destinati – fosse contraria alla menzionata direttiva, la Padawan si rifiutava di adempiere. In primo grado, veniva condannata al pagamento dell’importo di 16.759,25 euro.

 

Dopo questa questa prima pronuncia, la Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), dinanzi alla quale la Padawan ha proposto ricorso, aveva chiesto alla Corte di Giustizia europea quali criteri andavano adottati ai fini della determinazione dell’importo e del sistema di riscossione dell’equo compenso. Nell’ultima sentenza, l’istituzione Ue ha precisato che l’equo compenso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subìto dall’autore per effetto della riproduzione non autorizzata della sua opera protetta. Tale pregiudizio costituisce, pertanto, il criterio di base ai fini del calcolo del suo importo. La Corte di Giustizia Ue ha rilevato, inoltre, che “la direttiva esige il mantenimento di un ‘giusto equilibrio’ tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti. Incombe quindi, in linea di principio, al soggetto che ha realizzato la riproduzione ad uso privato provvedere al risarcimento del danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare”.

 

“La Corte riafferma la legittimità di un sistema di compenso posto a carico di fabbricanti e distributori di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale. Peraltro – ha ribadito Blandini – viene confermato uno dei cardini dell’istituto della copia privata e cioè, che non è necessario accertare che chi si serve di queste apparecchiature abbia effettivamente realizzato copie private. Circa la precisazione innovativa della Corte, e quindi la non conformità alle norme europee di una applicazione ‘indiscriminata’ dell’equo compenso per copia privata, è da chiarire che sin dal 2003 – anno in cui è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria – trova attuazione nel nostro Paese, in particolare nelle procedure della SIAE (ente pubblico al quale la legge demanda l’applicazione della normativa nazionale sulla copia privata), un sistema di esenzioni e rimborsi”.

“E’ da sottolineare particolarmente – conclude il direttore generale SIAE – come il recente decreto Bondi in materia di revisione dei livelli di compenso per copia privata si ispiri ai medesimi principi oggi enunciati dai giudici europei: il decreto infatti, nel confermare la vigenza degli accordi stipulati dalla SIAE con le associazioni di categoria in tema di esenzioni e rimborsi, ha previsto la possibilità di individuare e disciplinare ulteriori esenzioni per gli usi professionali”. (a.b.)

 

 

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