Number portability. Corte Ue: ‘Le Autorità nazionali possono imporre prezzi inferiori ai costi delle telco per non scoraggiare gli utenti’

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Number Portability

La Corte di giustizia Ue è intervenuta sulla questione delle tariffe legate alla portabilità del numero di telefono. Un costo che potrebbe dissuadere i consumatori dal cambiare gestore telefonico e che, quindi, dovrebbe essere fissato dalle Autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei costi reali sopportati dall’operatore per la fornitura del servizio.

 

La possibilità di cambiare operatore telefonico senza dover rinunciare al proprio numero è stata introdotta per la prima volta nel 2003. Da allora ne hanno usufruito circa 30 milioni di utenti fissi e oltre 60 milioni di utenti mobili.

 

Nel 2006, il presidente dell’autorità nazionale polacca ha inflitto un’ammenda di circa 24.350 euro alla Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), sostenendo che la tariffa di circa 29,70 euro fatturata dalla PTC in caso di cambiamento di operatore nel corso del periodo dal 28 marzo al 31 maggio 2006 costituiva “…una violazione della legge sulle telecomunicazioni, in quanto un tale importo dissuadeva gli abbonati della PTC dal far uso del loro diritto alla portabilità del numero”.

PTC si è appellata contro questa decisione, ritenendo che l’importo della tariffa unica relativa alla portabilità del numero – che consente a un abbonato di telefonia mobile di mantenere il suo numero di telefono nel caso di cambiamento di operatore – non potesse essere calcolato senza tener conto dei costi sostenuti dall’operatore per l’attuazione di tale servizio.

 

La Corte suprema polacca ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se l’Autorità nazionale competente, tenuta a verificare che gli oneri a carico dei consumatori per l’utilizzazione del servizio della portabilità del numero non producano l’effetto di dissuaderli dall’avvalersi di tale agevolazione, sia tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori di reti di telefonia mobile.

 

La Corte ha sottolineato, anzitutto, che “il diritto alla portabilità dei numeri ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera scelta dei consumatori, in particolare tra gli operatori di telefonia mobile, e di garantire, in tal modo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi telefonici” e ha quindi osservato che, al fine di conseguire tali obiettivi, la direttiva «servizio universale» prevede che le autorità nazionali “…controllino che i prezzi dell’interconnessione correlati alla portabilità del numero siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l’effetto di dissuaderlo dall’uso di tali servizi complementari”.

 

Spetta pertanto ai regolatori nazionali stabilire, con un metodo “obiettivo e affidabile”, non soltanto i costi sostenuti dagli operatori per la fornitura del servizio, ma anche la tariffa limite al di là della quale i consumatori potrebbero essere indotti a rinunciare a detto servizio. I regolatori devono quindi opporsi, continua la Corte, “all’applicazione di una tariffa che, pur essendo in connessione con detti costi, alla luce di tutti i dati di cui essa dispone, avrebbe un carattere dissuasivo per il consumatore”, mantenendo, anche, “la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’avvalersi dell’agevolazione della portabilità”.

 

Il giudizio della Corte Ue non risolve la controversia: spetta ora al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.