Pratiche scorrette: multa da 115 mila euro a Telecom Italia per l’offerta ‘Tutto compreso 30’

di Alessandra Talarico |

Italia


Tim Tuttocompreso

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comminato a Telecom Italia una multa di 115 mila euro per la mancata previsione di adeguati sistemi di informazione e di controllo a favore dei consumatori, relativamente all’offerta “Tutto Compreso 30“, nella quale è prevista una tariffa di importo contenuto per la navigazione wap effettuata entro specifiche soglie di traffico dati in un arco temporale determinato, oltre il quale, però, le tariffe applicate risultano estremamente onerose.

 

L’offerta, attivabile sino al marzo 2009, a fronte del pagamento per 24 mesi di un canone mensile di 30 euro, prevedeva: a) un telefono cellulare da scegliere tra una lista predefinita di modelli; b) 250 minuti di chiamate gratuite nazionali verso tutti i numeri di rete fissa e mobili senza scatto alla risposta; c) 100 SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e verso i numeri di rete fissa di Telecom; d) 10 ore di traffico dati navigazione sulla rete World Wide Web (apn ibox.tim.it) e per consultare la casella di posta utilizzando il telefonino come modem, da consumare nel mese solare; 1 giga byte (GB) di traffico dati per navigazione wap (apn wap.tim.it) direttamente sul telefonino senza costi all’accesso da consumare nel mese solare (c.d. bundle). Il bundle di 1 GB si rinnovava automaticamente all’inizio di ciascun mese e, in caso di esaurimento prima della fine del mese, per il traffico wap over bundle sarebbe stata applicata una tariffa a consumo pari a 0,04/KB, secondo quanto previsto dal profilo di base.

 

Dal momento che Telecom Italia non avrebbe previsto fino ad agosto 2008 di introdurre un sms per avvisare del superamento della soglia prestabilita per la navigazione wap, molti clienti si sono visti addebitare spese eccessive riconducibili al fenomeno del traffico wap dati extrasoglia, effettuato in modo inconsapevole, non disponendo né di strumenti adeguati per essere messi al corrente del superamento del bundle, né di mezzi idonei per verificare in tempo reale i consumi effettuati extrasoglia, al fine di non incorrere in esborsi economici significativi.

 

Tale pratica, anche secondo l’Agcom, “risulta carente e in grado di ingenerare confusione nel consumatore medio, in quanto non fornisce in modo completo informazioni in merito alle caratteristiche ed alle complessive condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata, con specifico riferimento alle somme addebitabili in caso di superamento delle soglie previste dall’offerta di riferimento, nonché sulle condizioni di fruizione delle stesse, quali parametri principali di scelta tra le diverse offerte commerciali presenti sul mercato, ed è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori”.

 

L’antitrust ha quindi deciso di comminare alla società una multa di 115 mila euro (inizialmente stimata in 125 mila euro ma ridotta in ragione dell’atteggiamento collaborativo tenuto dall’azienda) per la violazione degli articoli 20, 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto l’offerta è stata posta in essere “secondo modalità contrarie alla diligenza professionale e idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio”.

 

La società ha subito diramato una nota per sottolineare che i rilievi dell’Autorità, relativi all’inadeguatezza dei mezzi per consentire ai clienti di controllare le spese, si riferiscono ad un periodo limitato che va da febbraio ad agosto del 2008.

“L`Autorità – ha spiegato Telecom Italia – ha invece implicitamente riconosciuto che le misure poste in essere successivamente a tale data sono idonee a garantire ai clienti un adeguato monitoraggio del traffico dell`offerta in questione”.

L’Autorità, nel suo ultimo bollettino, ha quindi fatto sapere che sono stati accettati gli impegni di Wind e Telecom Italia relativamente ai rispettivi servizi “Wind 4888 Pensaci Tu” e “4888 – Pay for me”. Entrambi i servizi consentono ai clienti di addebitare il costo della telefonata ad un altro cliente mobile oppure di rete fissa o di ricevere chiamate in addebito da clienti mobili.

Le due società non informavano esaurientemente i clienti circa le caratteristiche dell’offerta, omettendo, ha spiegato l’Antitrust, “…informazioni rilevanti sui costi da sostenere per la sua fruizione, di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole”.

 

Gli impegni intrapresi dalle due società, tuttavia, sono stati ritenuti idonei a “sanare i possibili profili di illegittimità” e l’Autorità ha pertanto deciso di chiudere i procedimenti avviati senza accertare infrazioni.