Wind condannata per pubblicità ingannevole

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Il Giur&#236 dell”Istituto dell”Autodisciplina Pubblicitaria ha accolto la domanda presentata da Telecom Italia e ha condannato Wind per la pubblicit&#224, diffusa sulle reti televisive, sull”offerta CanoneZero.

Wind avrebbe violato sia l”articolo 2 (ingannevolezza) che l”articolo 14 (denigrazione) in quanto l”offerta pubblicizzata non corrisponderebbe a quella effettiva del gestore che omette di specificare nella reclame che CanoneZero si pu&#242 attivare solo dietro corrispettivo pagamento di una tariffa di canone.

Secondo Telecom la pubblicit&#224, oltre che denigratoria – il cane simbolo di Infostrada fa pip&#236 sulle ceneri di un vecchio telefono SIP/Telecom – &#232 anche ingannevole perch&#233 l”azienda non specifica che il passaggio da Wind a Telecom non abolisce il canone, ma lo trasforma in un onere fisso alternativo inteso come traffico prepagato ed obbligatorio.

Il giur&#236 ha ritenuto fondate le richieste di Telecom Italia dichiarando che il comunicato pubblicitario non &#232 ottemperante al codice di autodisciplina degli inserzionisti di pubblicit&#224 italiani e ne ha ordinato la cessazione. Nessuna sanzione &#232 stata comminata a Wind dato che il Giur&#236 ha solo facolt&#224 di differire l”azienda colpevole di non ottemperanza al codice di autodisciplina e non di dare multe.