la guida

‘Roaming zero’, ma non sempre costi zero. Le 5 eccezioni

di |

Dal 15 giugno è realtà il ‘Roaming Zero’ nei 28 Paesi Ue, ma non significa sempre costi zero. I giga illimitati in Italia all’estero diventano limitati e se si supera la soglia scatta il sovrapprezzo. Se si attraversa la Svizzera conviene disabilitare il roaming e chiamare un amico che abita all’estero costa sempre uguale.

Dal 15 giugno quando si è in viaggio nei Paesi Ue telefonare, inviare sms e navigare sul web costa come se fossimo in Italia, con delle eccezioni, però, poco comunicate ai consumatori. Ecco 5 casi da conoscere bene per non ritrovarsi brutte sorprese nel credito telefonico.

I GB illimitati in Italia all’estero sono limitati

Non sempre quando si è in viaggio nei Paesi dell’Unione europea si utilizza lo smartphone “come se fossimo a casa”. Per esempio se in Italia si dispone di gigabyte illimitati all’estero diventano limitati e se si supera la soglia scatta il sovrapprezzo con le seguenti tariffe:

  • 3,2 centesimi al minuto per ogni chiamata vocale effettuata (+IVA)
  • 1 centesimo al minuto per ogni SMS (+IVA)
  • 7,7 € per GB di dati (+IVA) (meno di 1 centesimo per MB)

Come faccio a calcolare i GB disponibili all’estero? Ecco la formula matematica

Occorre effettuare con la calcolatrice lo stesso calcolo che fa il proprio operatore: il volume dei dati in roaming deve essere pari almeno al doppio del volume ottenuto dividendo per 7,7 euro il prezzo del pacchetto di servizi mobili (IVA esclusa). 7,7 euro è il prezzo massimo che l’operatore dovrà pagare all’operatore straniero per 1 GB di dati quando il suo abbonato si troverà all’estero nell’UE nel 2017.

Un esempio pratico: se in Italia si dispone di un pacchetto di servizi mobili che comprende chiamate, SMS e dati illimitati per 42 € (35 € escluso il 20% di IVA). Quando si viaggia nell’UE si ha diritto al roaming a tariffa nazionale con chiamate e SMS illimitati e almeno 9,1 GB di dati: l’operazione matematica da fare è: 2*(35/7,7) = 9,1.

Le chiamate internazionali si pagano sempre

La nuova norma europea entrata in vigore il 15 giugno scorso non ha abbattuto i costi delle chiamate internazionali. Per esempio chiamare con un numero italiano un amico spagnolo che utilizza un numero spagnolo non è gratis. I prezzi delle chiamate dal proprio Paese di residenza verso un Paese straniero, anche dell’Ue, non sono regolamentati.

Il roaming zero non vale tutto l’anno, al massimo 4 mesi

Una domanda che i consumatori-viaggiatori si stanno rivolgendo in queste ore è la seguente: “Durante i miei viaggi all’estero per quanto tempo potrò usufruire del roaming a tariffa nazionale?”

La regola generale è che, purché si trascorra più tempo o si utilizzi più spesso il telefono cellulare nel proprio Paese che all’estero, si potrà usufruire del roaming a tariffa nazionale durante i propri viaggi in qualsiasi Stato Ue. Questo è considerato un utilizzo “corretto” dei servizi di roaming.

Dopo 4 mesi scattano i controlli da parte dell’operatore di telefonia mobile. Se il tempo speso all’estero è superiore a quello trascorso in Italia può applicare un sovrapprezzo al roaming. La tariffa è limitata, ma è prevista:

  • 3,2 centesimi al minuto per le chiamate vocali
  • 1 centesimo per gli SMS
  • Per internet, il sovrapprezzo massimo sarà di 7,7 euro per GB (dal 15 giugno 2017), importo che scenderà a 6 euro per GB (dal 1° gennaio 2018).

Il roaming zero prevede delle deroghe per gli operatori

Nel presentare “L’abolizione delle tariffe di roaming come uno dei successi principali e più tangibili dell’UE” è stato dimenticato di comunicare ai consumatori europei l’eccezione prevista dalla norma. Gli operatori telefonici, infatti, possono chiedere deroghe al divieto di applicare un sovrapprezzo, dimostrando la non sostenibilità delle tariffe nazionali rispetto al traffico generato in roaming. Chi può farlo? Gli operatori che presentano un fatturato con perdite superiori al 3% possono chiedere la deroga di un anno. Questo significa che tutti i clienti di questi operatori rischiano di non poter usufruire dell’abbattimento delle tariffe di roaming. Precisamente potrebbero essere i clienti degli operatori virtuali, i cosiddetti MVNO che “girano” sulle reti degli operatori infrastrutturati italiani. E ricordiamo che questo allarme è stato lanciato anche da Strand Consult. “Al momento 36 operatori hanno chiesto di essere esentati dall’applicazione della norma”, ha fatto sapere la Commissione Ue. “Il Roaming Zero potrebbe causare perdite significative soprattutto per i piccoli operatori”, ha dichiarato, a Politico, Massimiliano Parini, numero uno di CoopVoce.

Quali sono in Italia gli operatori virtuali? Ecco alcuni

  • CoopVoce
  • Carrefour UNO Mobile
  • Fastweb
  • PosteMobile
  • Tiscali Mobile

La Svizzera è esclusa dal Roaming Zero

In Svizzera si paga come prima. Per esempio chi dall’Italia attraversa la Svizzera in macchina per raggiungere un altro Paese europeo deve disabilitare il roaming o riceverà una bolletta salata.

Il Roaming zero si applica solo nei 28 i Paesi dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito*, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Nei Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) il roaming a tariffa nazionale sarà introdotto poco dopo il 15 giugno.

E dopo la Brexit il Regno Unito cosa farà?

La paura dei consumatori sul rialzo delle tariffe nazionali

La norma europea, decantata alle autorità Ue, e vista subito di buon occhio dai consumatori potrebbe avere un quinto rovescio della medaglia: “Per supplire ai mancati ricavi causati dall’azzeramento del roaming gli operatori telefonici aumenteranno le tariffe nazionali, come già sta avvenendo in alcuni Stati: in Danimarca, Svezia, Irlanda e Inghilterra”, è questo il concetto chiave messo in evidenza da Strand Consult nella sua analisi approfondita sul tema.

Ricordiamo ai cittadini che possono sì ricevere una notifica di variazione del contratto per quanto riguarda le nuove norme sul roaming, ma se l’operatore comunica anche eventuali variazioni di altre condizioni del contratto (aumento delle tariffe nazionali su sms e traffico voce) allora l’utente ha il diritto di rescindere il contratto senza penali qualora non desideri accettare le nuove condizioni.

L’Agcom conosce bene questo rischio e ha già dichiarato che vigilerà sul rispetto delle nuove regole e l’eventuale corretta applicazione delle eccezioni previste dalla normativa europea. Per denunciare violazioni della nuova normativa sul roaming, gli utenti potranno utilizzare il modello D, disponibile sul sito dell’Autorità.  Per assistenza nella compilazione di tale modello, potranno inviare una e-mail all’indirizzo info@agcom.it.

Il roaming “come a casa”, il videotutorial dell’Agcom