AIIP: aspetti tecnici del ricorso al giudice amministrativo

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COMUNICATO STAMPA


AIIP

Quando AIIP manifestò apprezzamento per la Delibera di AGCOM numero 34/06, nonostante alcune criticità che tuttora permangono e che sono oggetto di ricorsi nelle sedi appropriate (ad esempio per quanto concerne le cosiddette “linee senza fonia”), l’impianto generale del provvedimento era improntato ad uno spirito a favore della concorrenza e del mercato.
Tuttavia, AIIP ritiene che i recenti interventi di AGCOM (o la loro mancanza) non siano conformi allo spirito né tanto meno al testo della Delibera sopra citata.
In particolare, nonostante i ripetuti sforzi e le reiterate argomentazioni portate all’attenzione dell’Autorità, non è rimasta altra iniziativa possibile ad AIIP che presentare ricorso al giudice Amministrativo.

La questione scatenante questa decisione riguarda l’autorizzazione concessa da Agcom a Telecom Italia per una nuova offerta al dettaglio in assenza di una corrispondente offerta all’ingrosso per gli operatori, conforme al dettato delle norme tra cui principalmente la già richiamata 34/06, autorizzazione decisa dall’organo collegiale CIR (Commissione Infrastrutture
e Reti).
L’accesso al verbale di questa riunione dell’organo collegiale NON è ancora stato consentito ad AIIP nonostante una espressa ed urgente richiesta di accesso agli atti richiesta proprio da AIIP.

Per questo, AIIP ritiene gravissimo che nella autorizzazione data a Telecom Italia per la commercializzazione di questa offerta al dettaglio, AGCOM abbia consentito che Telecom Italia trasformasse gli operatori concorrenti in rivenditori di un prodotto integralmente realizzato da Telecom Italia stessa (“end to end”), degradando quindi di fatto il loro ruolo e la loro autonomia sul mercato.
Tale offerta di rivendita appare in contrasto con le normative vigenti per molti motivi, per cui AIIP ritiene illegittima la decisione di AGCOM.
La mancanza di “disaggregazione” prevista dalla normativa va a scapito sia della diversificazione del “prodotto”, sia della concorrenza tra infrastrutture di rete alternative a quelle del neomonopolista della larga banda con grave nocumento del mercato ed alla libertà di scelta del consumatore che la normativa comunitaria ritiene essere elemento prioritario dell’orientamento delle attività di regolamentazione.

La storia di AIIP e dei suoi associati, che hanno introdotto la quasi totalità delle innovazioni che hanno caratterizzato lo sviluppo di Internet in Italia, dimostra il favore della categoria verso l’innovazione tecnologica nel rispetto però dei principi del libero mercato e delle regole che assicurano un pari terreno di competizione (“level playing field”).
Per questo motivo AIIP vede con preoccupazione che la definizione dei profili di velocità delle linee offerte sul mercato rimanga sostanzialmente nel controllo di un solo operatore verticalmente integrato in tutta la filiera (dalla rete di accesso costituita dalle linee telefoniche in rame, che raggiungono le case di tutti gli utenti grazie agli investimenti pubblici degli scorsi decenni, sino ai servizi alla clientela finale) che, per di più, controlla i 4/5 dell’utenza finale su banda larga.

Telecom Italia non fornisce agli operatori concorrenti una offerta wholesale, come invece previsto della normativa, che sfrutti i DSLAM in tecnologia ADSL2+, ma li relega sulla vecchia rete basata su una infrastruttura ATM con le limitazioni tecniche inerenti (tra cui la riduzione delle performance del traffico tra utenti ed in particolare in upload, e l’impossibilità di realizzare IPTV in multicast e Video On Demand con Network Caches di prossimità).
Gli investimenti di Telecom Italia, che gli operatori concorrenti sono titolati a sfruttare come materia prima remunerandoli oltre il loro costo, ai sensi della normativa, anziché essere indirizzati alle aree Digital Divise vengono così indirizzati a favore di offerte integrate verticalmente, chiuse agli altri operatori contrariamente al dettato normativo ed al principio comunitario del “ladder of investment” volto a favorire l’innovazione nel paese.

AIIP ricorda che nell’ultimo rapporto dei Regolatori Europei (erg.eu.int), nella classifica dei paesi più concorrenziali nella larga banda in Europa, l’Italia figura al terzultimo posto (escludendo la Polonia, ove la liberalizzazione non e’ ancora stata attuata), nonostante gli ingenti investimenti, mentre il paese più concorrenziale risulta essere la Gran Bretagna.
AIIP auspica pertanto che, coerentemente con la linea di tutela del mercato ispirante la sua delibera 34/06, AGCOM in sede di autotutela revochi tempestivamente l’autorizzazione relativa ad Alice 20 Mbps, subordinando una nuova autorizzazione ad un completo rispetto delle norme in materia di disponibilità di una offerta wholesale.

Il permanere sul mercato dell’offerta Alice 20 Mbps, senza adeguata offerta wholesale, secondo AIIP porterà ad una distorsione della concorrenza:
– Gli operatori concorrenti di Telecom non possono definire caratteristiche tecniche del servizio alla clientela finale diverse da quelle del servizio end-to-end di cui diverrebbero rivenditori per conto di Telecom Italia;
– il consumatore finale non potrebbe scegliere tra molteplici offerte trasmissive diversificate, ma fra offerte dalle identiche caratteristiche tecniche;
– gli operatori che hanno investito in infrastrutture di rete non potrebbero utilizzarle ma sarebbero costretti ad utilizzare le sole risorse e infrastrutture trasmissive di TI incorporate nell’offerta end-to-end di rivendita;
– gli operatori i cui investimenti non sono stati orientati alle infrastrutture di rete non sarebbero liberi di acquistare sul libero mercato
singole componenti dell’offerta da uno o più operatori proprietari di rete, ma sarebbero costretti ad acquistare tutte le componenti del servizio da Telecom Italia in quanto incluse nell’offerta end-to-end di rivendita di TI.
– la banda Internet internazionale e nazionale compresa in detta offerta di rivendita è quella di Telecom Italia. Gli operatori che hanno fatto della qualità e del management delle proprie connessioni Internet punto di forza vedrebbero vanificare i propri sforzi e i propri investimenti in questo senso;
– il collegamento dal cliente finale verso contenuti Web, Audio e video presenti sulla rete dell’Operatore avverrebbe tramite punti di interscambio sulla Big Internet dove la Quality of Service e le funzionalità aggiuntive non sono definite. L’Operatore non potrebbe quindi garantire ai propri clienti la qualità di accesso ai propri contenuti; la qualità verrebbe decisa da un operatore concorrente (Telecom italia), il quale peraltro non sarebbe esposto a questo rischio in quanto gli utenti accederebbero ai contenuti erogati da Telecom Italia senza passare dai punti di interconnessione sulla Big Internet;
– al contrario di TI, un operatore concorrente non avrebbe la possibilità di iniettare i contenuti in punti intermedi di rete (visto che l’offerta è end-to-end) Questo fattore, unitamente al precedente causerebbero un gravissimo limite alla libertà di espressione su Internet, specialmente per la TV resa possibile da queste linee ad alta velocità ma molto sensibile alla Quality of Service, e, quindi, un grave pregiudizio alle garanzie di sviluppo pluralistico della televisione via cavo telefonico (IPTV);
– per quanto concerne l’assistenza tecnica e pertanto le garanzie di disponibilita’ del servizio, l’unica diagnosi possibile per un operatore concorrente sarebbe limitata al dispositivo presso la sede d’utente. Il ruolo dell’assistenza tecnica professionale messo in campo da numerosi operatori viene così vanificato a scapito della possibilità di scelta dell’utente e contrariamente a quanto possibile, fino ad oggi, nell’offerta Wholesale sulla vecchia rete ATM.

In conclusione, Telecom Italia continua nella sua politica di riduzione della capacità di diversificazione e di limitazione operativa della concorrenza. Infatti, i limiti della replicabilità continuano a crescere e appaiono ancora maggiori di quelli della precedente offerta ADSL 4M caratterizzata da una poverissima qualità del servizio (20Kb/s) o da caratteristiche rigidamente definite da TI.

Per la corretta attuazione della Delibera 34/06/CONS AIIP ritiene essenziale che, nel periodo intercorrente la pubblicazione della delibera e l’approvazione finale delle condizioni bitstream cost-plus per l’offerta all’ingrosso della Larga Banda, AGCOM imponga lo scrupoloso rispetto delle le disposizioni che regolano il periodo transitorio.

Se i tavoli tecnici previsti dalla 34/06/CONS si dovessero svolgere con la presenza di offerte altamente anticompetitive e/o in violazione delle disposizioni della delibera, il risultato finale di tutta la procedura potrebbe essere seriamente compromesso.