Obiettivo trasparenza: online le spese della PA. Ecco cosa cambia

di Alessandra Talarico |

Sui siti istituzionali dovranno essere pubblicati e aggiornati documenti, informazioni e dati sull’organizzazione e l’attività delle P.A., quali ad esempio i bilanci dei gruppi politici regionali e provinciali, i patrimoni dei politici e degli amministrat

Italia


Open data

Con l’entrata in vigore, sabato 20 aprile, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 – si apre una nuova era per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, o almeno è quello che si spera.

Il provvedimento, che riordina in un corpus normativo unico le diverse disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, modifica e integra l’attuale quadro normativo.

 

L’art.1 del provvedimento sottolinea innanzitutto che per ‘trasparenza’ si intende la “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Ciò vuol dire che sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dovranno essere pubblicati – e aggiornati costantemente – documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., quali ad esempio i bilanci dei gruppi politici regionali e provinciali, i patrimoni dei politici e degli amministratori pubblici (situazione patrimoniale, redditi percepiti, immobili, partecipazioni, eventuali incrementi del patrimonio del componente degli organi di governo, del coniuge o dei parenti, ricollegabili all’assunzione e alla conduzione della carica stessa e così via).

 

Tali pubblicazioni – in un formato che ne renda semplice e comprensibile la consultazione – dovranno essere accessibili da chiunque, in modo diretto, gratuito e immediato (senza autentificazione e identificazione) e potranno essere riutilizzati fatto salvo l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Per garantire la piena accessibilità delle informazioni sui siti istituzionali è previsto che nella homepage sia collocata (senza filtri o accorgimenti che ne impediscano l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca) una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente“, dove i dati, le informazioni e i documenti dovranno restare accessibili per un periodo di 5 anni.

 

Sottoposti all’obbligo di trasparenza, oltre agli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anche quelli di collaborazione e consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con tanto di obbligo – per gli enti – di stilare e aggiornare gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i bandi di concorso, le amministrazioni sono vincolate al continuo aggiornamento degli elenchi delle procedure ancora aperte e di quelle concluse, con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Le amministrazioni dovranno inoltre pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille euro concessi a imprese, persone ed enti pubblici e privati.

 

L’obbligo della trasparenza e il diritto alla conoscibilità dei dati prevede tuttavia alcuni limiti relativi alla pubblicazione dei dati sensibili e ai dati giudiziari, alla necessità di rendere anonimi i dati personali contenuti documenti e informazioni per cui non sia previsto l’obbligo di pubblicazione o che risultino irrilevanti o non pertinenti in relazione agli obiettivi di pubblicità e trasparenza. Sono inoltre esentati dall’obbligo di pubblicazione “se non nei casi previsti dalla legge”, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro.

 

Tra le altre novità introdotte dal testo di legge, l’istituzione del diritto dell’accesso civico (art. 5): l’accesso civico si sostanzia nel diritto di ciascuno di richiedere gratuitamente documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, tramite richiesta indirizzata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione che è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul proprio sito e comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente.

 

Viene altresì disposto l’obbligo di predisporre, pubblicare e aggiornare annualmente il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative atte garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della cultura dell’integrità. Gli Enti dovranno, infine, nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione che si occuperà dell’aggiornamento del Piano e controllerà l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

In caso di omessa pubblicità dei dati, è prevista una sanzione pari alla riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.