Rassegne stampa, quando è l’Agcom che potrebbe ‘violare’ il diritto d’autore

di Raffaella Natale |

Su richiesta della FIEG, annullato il bando per la fornitura della rassegna stampa all’Autorità.

Italia


Angelo Cardani

Tutto da rifare il bando per la fornitura della rassegna stampa digitale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inizialmente regolamentato dalla Delibera 615/12/CONS dello scorso novembre. Lo ha deciso la stessa Agcom con un nuovo provvedimento, 135/13/CONS, considerato anche che, allo stato, pur scaduto il termine per la presentazione delle offerte, detta procedura non era ancora stata avviata.

 

Materia spinosa e controversa quella del rispetto del diritto d’autore online sul quale si sta consumando una battaglia europea contro motori di ricerca e aggregatori di notizie che pubblicano articoli senza prevedere alcuna royalties per gli editori.

Recentemente la Germania con la cosiddetta Lex Google ha trovato la soluzione, rendendo obbligatorio il pagamento del compenso ai giornali tranne per i ‘snippets’ (brevi stralci di testi giornalistici) (Leggi Articolo Key4biz).

La FIEG è scesa in campo accanto agli altri editori europei in questa battaglia (Leggi Articolo Key4biz) e oggi si scaglia contro l’Agcom così come in passato l’aveva fatto contro il Paramento chiedendo l’oscuramento della rassegnata stampa, sostenendo che questo servizio, a disposizione di tuti gli utenti, aveva avuto un impatto negativo sulle vendite della carta stampata. Allora la soluzione è stata trovata ammettendo l’accesso solo agli addetti ai lavori di Camera e Senato autorizzati.

 

L’Agcom è prontamente intervenuta con la nuova delibera. L’Autorità, presieduta da Marcello Cardani, evidenzia anche che la legge 633 del 1941 sul diritto d’autore prevede che il diritto di utilizzazione economica dell’opera collettiva spetta all’editore dell’opera (art. 38); che gli articoli di giornali e riviste non sono riproducibili nel caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata la riproduzione o l’utilizzazione (art.65); che la riproduzione di parti di un’opera e la loro comunicazione al pubblico sono libere solo se non costituiscono una forma di concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore o del titolare del diritto (art.70).

 

Annulla pertanto la procedura di gara per la fornitura del servizio di rassegna stampa telematica e provvede a riformulare gli atti, “tenendo conto della necessità di una esplicita previsione circa il possesso, da parte dei partecipanti, della piena titolarità dei diritti di riproduzione e utilizzazione economica dei prodotti editoriali oggetto della rassegna conformemente alla disposizioni applicabili in materia di tutela del diritto d’autore”.

 

Il bando metteva sul piatto 90 mila euro per due anni di rassegna, rinnovabile di 1 anno per altri 45 mila euro. Ora, il Servizio affari generali e contratti dell’Agcom dovrà ‘riformulare gli atti di gara’, inserendo il requisito per i partecipanti come appunto chiedeva la FIEG, per la quale il testo della nuova delibera sarà un ulteriore strumento da utilizzare per sensibilizzare gli utilizzatori delle rassegne ad affidarsi a chi riconosce i diritti agli editori.

 

Ma ciò che emerge con forza è che l’Italia ha bisogno di una nuova legge sul diritto d’autore. Non possiamo attenerci a norme che risalgono al 1941, ormai obsolete, nell’era d’internet. Il quadro regolamentare andrebbe completamente riformato sulla base della nuove tecnologie, ma anche di un”informazione che viaggia in rete, sui social network, e che travalica, com’è giusto che sia, i confini strettamente nazionali. E’ tempo di cambiare.