Digitale terrestre: telecomando e Tv locali, all’Agcom una bella gatta da pelare

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Ecco i nodi che l’Autorità dovrà sciogliere per l’emanazione del testo definitivo di provvedimento.

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Telecomando

Pubblicata, venerdì, in Gazzetta Ufficiale la delibera Agcom (442/12/CONS) che sottopone a consultazione pubblica lo schema di provvedimento con il nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della Tv digitale terrestre (LCN), in chiaro e a pagamento, nonché le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

 

In particolare, le numerazioni delle emittenti locali, informa Aeranti-Corallo, vengono disciplinate dall’art. 5 dello schema.  Alle emittenti locali sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo. Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.

 

Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.

 

La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino a un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, valutata fino ad un massimo di punti —-;

b) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, valutata fino ad un massimo di punti —-;

c) quota percentuale di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo valutata fino ad un massimo di punti —-;

d) numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, valutato fino ad un massimo di punti —-;

e) quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori, valutata fino ad un massimo di punti —-;

f) numero di dipendenti impiegati, valutato fino ad un massimo di punti —-.

 

Ai fini dell’applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

 

Le preferenze degli utenti e il radicamento sul territorio, sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) le preferenze degli utenti sono valutate in base agli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel negli ultimi [cinque/tre] anni, così come documentati dalle emittenti richiedenti, fino ad un massimo di punti —–;

b) la storicità dell’emittente espressa in nu-mero di anni di irradiazione del programma è valutata fino ad un massimo di punti —-;

c) il grado di copertura del programma irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, è valutato fino ad un mas-simo di punti —-.

 

Le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attribuite ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 sono utilizzate per la diffusione dei canali nativi digitali a diffusione locale diversi dai canali di cui al comma 4 sulla base della data di avviamento del programma e degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

 

Alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono richiedere l’attribuzione di un’identica numera-zione su tutti i bacini serviti, sono attribuiti i numeri da 75 a 84 sulla base di graduatorie per aree pluriregionali di diffusione redatte secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7.

 

Secondo quanto sostiene Aeranti-Corallo, sono molte le problematiche, relative alle numerazioni locali, dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 442/12/CONS, che l’Agcom deve affrontare e risolvere.

Innanzitutto la quantità di LCN previsti (complessivamente 216 tra il 1°, 2°, 3° e 6° arco di numerazione), identica a quella originariamente stabilita dalla delibera n. 366/10/CONS, annullata dalla Magistratura amministrativa, si è rivelata insufficiente per permettere, in ogni regione, l’operatività di tutti i fornitori di contenuti autorizzati. Occorrerebbero, quindi, almeno altre 100-150 numerazioni. L’Agcom deve inoltre individuare le modalità per la definizione degli indici di ascolto (criterio richiamato nelle decisioni della Magistratura). Infatti, l’ipotesi delineata dallo schema di provvedimento sottoposto a consultazione non sembra tecnicamente percorribile, posto che i dati di ascolto dovrebbero essere quelli ante-switch-off e posto che relativamente agli ultimi anni antecedenti lo switch-off (2006, 2007, 2008 e per molte regioni 2009 e 2010), Auditel dispone esclusivamente degli indici di ascolto delle imprese che ne hanno chiesto la rilevazione (meno del 20% del totale).

 

Inoltre diverse imprese sono state rilevate solo in alcuni periodi. Occorrerebbe, altresì, comprendere quale sia il dato di ascolto cui l’Agcom intenderebbe fare riferimento ai fini delle graduatorie. Infine una nuova indagine di ascolto sarebbe sicuramente molto onerosa per le imprese e molto complessa sotto il profilo tecnico.

 

Occorre altresì rilevare che non viene indicato il criterio di riscontro dei dati relativi alle programmazioni; la storicità, inoltre, appare di difficile rilevazione per i periodi precedenti al censimento di cui alla legge n. 223/90 (legge “Mammì”). Lo schema di provvedimento non disciplina, poi, le modalità per l’eventuale condivisione delle numerazioni da parte di fornitori di contenuti subregionali (fondamentale per l’uso efficiente del sistema sotto il profilo tecnico). Per le attribuzioni pluriregionali, inoltre, lo schema, pur avendo previsto bandi per macro-aree, non definisce i criteri per l’individuazione delle stesse. (r.n.)