Sky contro Mediaset: tutti soddisfatti per la decisione del Tribunale su rifiuto spot. In medio stat virtus?

di Raffaella Natale |

Italia


Sky Italia - sede

Mediaset esprime “soddisfazione” per la decisione del Tribunale Civile di Milano in merito al ricorso presentato da Sky Italia, “provvedimento che non modifica la condotta seguita sino a oggi dalle società del gruppo”.

“Le pretese impositive di Sky Italia sono state respinte“, si legge in una nota. In particolare, è stata “respinta la richiesta di ordinare a Mediaset di riprendere immediatamente la fornitura di spazi pubblicitari a Sky Italia; la richiesta di vietare a Mediaset la trasmissione di messaggi promozionali di Mediaset Premium sulle proprie reti e quella di un pagamento di 100.000 euro per ogni giorno di ritardo dell’esecuzione”.

“Il provvedimento del Tribunale dispone solo che Publitalia non opponga rifiuti pregiudiziali a campagne pubblicitarie di Sky Italia per avvantaggiare l’offerta Mediaset Premium“, precisa la nota.

Mediaset dichiara che “il comportamento richiesto è esattamente quello sempre seguito dall’azienda. Ne sono prova i 3.107 passaggi di spot Sky ospitati da Mediaset sulle proprie reti nel solo anno 2009″.

 

Più precisamente, nella vertenza con Publitalia il giudice di Milano ha affermato che il “pregiudiziale rifiuto (…) ad accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia al solo fine di avvantaggiare l’offerta Mediaset Premium” è “espressione di un accordo anticoncorrenziale, con la società consociata titolare dell’offerta stessa” cioè Rti e “ne inibisce la prosecuzione”.

 

In un altro passaggio il Tribunale ha sottolineato che “l’enorme potere di mercato che ne consegue in capo alla concessionaria di pubblicità delle reti Mediaset le impone non solo l’obbligo pubblicistico di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari”, ma anche di operare, nei rapporti con imprenditori concorrenti di proprie consociate, in modo da non utilizzarlo al solo fine di determinare ingiustificati squilibri concorrenziali. Invero, se condotte discriminatorie nei confronti di operatori commerciali di mercati a valle estranei alle attività del gruppo di appartenenza avrebbero rilevanza sotto un profilo pubblicistico valutabile dall’Agcom, un ingiustificato rifiuto che preclude l’accesso ad un servizio così rilevante e non interamente surrogabile al solo fine di favorire concorrenzialmente una propria consociata, rappresenta un’ipotesi di boicottaggio”.

 

Ancora, ha spiegato il giudice “le difficoltà a far conoscere ai potenziali clienti il pacchetto Sky, con le offerte aggiornate sia per contenuti che per costi, indotte dall’assenza della relativa pubblicità sui canali Mediaset, può pregiudicare la conclusione di moltissimi contratti di abbonamento ed attrarre i consumatori verso la “concorrenza interna”, senza possibilità di effettuare una adeguata comparazione”.

 

Da qui la decisione del giudice che ha ritenuto che la condotta di Publitalia “costituita dal pregiudiziale rifiuto ad accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia al solo fine di avvantaggiare l’offerta Mediaset Premium sia espressione di un accordo anticoncorrenziale, con la società consociata titolare dell’offerta stessa, nel suo complesso contrario al precetto della correttezza professionale” e quindi “ne inibisce la prosecuzione“.

 

Anche se, nella sentenza, il giudice ha rilevato che l’Autorità giudiziaria non può emettere “ordini finalizzati a produrre vincoli contrattuali, sostituendosi di imperio alla volontà delle parti“. Le parti dovranno, quindi, tornare a trattare senza che Mediaset ( la concessionaria Publitalia per essa) possa opporre un rifiuto, appunto, pregiudiziale.

 

Anche Sky si ritiene soddisfatta dalla decisione del Tribunale di Milano, dicendosi certa che adesso “si potrà riaprire una trattativa commerciale serena e costruttiva”.

La Pay TV ricorda nella sua nota che era stata costretta a rivolgersi al Tribunale di Milano anche in seguito ad una comunicazione ricevuta da Publitalia il 6 agosto 2009 nella quale si affermava che “non sussistono obblighi/impegni di fornitura (da parte di Publitalia a Sky) successivamente al 5 settembre stante anche la concorrenzialità del prodotto oggetto di campagna rispetto ad analoghi prodotti commercializzati da società del nostro gruppo”.

Questa comunicazione è “in contrasto non solo con la decisione di oggi del Tribunale ma anche con la posizione pubblica sostenuta da Mediaset su questa vicenda”, prosegue la nota.

 

Dopo le proteste di Sky per la decisione del governo, alla fine dello scorso anno, di raddoppiare l’Iva sulla Tv a pagamento e lo shopping di star televisive – a cominciare da Fiorello – realizzato dalla Tv di Murdoch, sempre più decisa all’offensiva contro le emittenti generaliste, la guerra delle Tv si è riaccesa l’estate scorsa, con il lancio della piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat, controllata da Mediaset e Rai con una partecipazione di Telecom Italia Media.

 

Tra le immediate conseguenze, un aumento dei programmi dei due principali gruppi Tv criptati su Sky; tra le possibili prospettive future, l’uscita delle reti generaliste Mediaset e Rai dal telecomando della piattaforma satellitare. La risposta di Murdoch non si è fatta attendere, con il lancio di nuovi canali e una dose massiccia di alta definizione.

 

Resta in piedi il duello a distanza Sky-Mediaset sul fronte dei diritti tv, in primis del calcio, ma anche del cinema: il rinnovo dell’accordo con Sky per i film di Medusa che potranno essere trasmessi dal 2010 non c’è ancora stato e forse non sarà automatico. Sullo sfondo, la strategia sempre più aggressiva del Biscione sulla pay tv con Mediaset Premium, in particolare con l’offerta in abbonamento, in diretta concorrenza a Sky.

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