Ambiente, salute e informazione, tre diritti da rispettare. Il ruolo dei Corecom nella soluzione delle problematiche legate alle radiofrequenze

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Riportiamo di seguito l'intervento di Angelo Gallippi, Presidente Corecom, al convegno 'Le onde della comunicazione. Ambiente, Salute e Informazione. Tre diritti da rispettare'. Roma, 14 dicembre, Casa del Cinema

Italia


Angelo Gallippi

La comunicazione nella società moderna non sarebbe assolutamente concepibile senza un impiego massiccio delle onde elettromagnetiche. Esse infatti rendono possibile non solo la comunicazione radiotelevisiva e telefonica, soprattutto mobile, ma anche quella attraverso la carta stampata, che utilizza le prime due come strumenti indispensabili per raccogliere le notizie e farle giungere fino alle redazioni dei giornali, dove poi sono elaborate e diffuse.

  

La stessa Internet, sebbene sia basata in larga misura sulle reti di telefonia fissa, usa in misura crescente le onde elettromagnetiche per il suo funzionamento, non solo nei ponti radio che effettuano la interconnessione di molte reti locali alla rete globale, ma anche per consentire ai singoli utenti di connettersi alla rete in condizioni di mobilità, attraverso le tecnologie senza fili WiFi e soprattutto WiMax.

   

A questo proposito va ricordato il forte invito a rimuovere gli “inaccettabili” ostacoli alla diffusione del WiMax – definito la tecnologia wireless a banda larga più promettente – rivolto alle istituzioni dal presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Corrado Calabrò, nel corso di una recente audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato. Infatti, secondo Calabrò, il Paese non può dipendere da una sola infrastruttura di comunicazione, perché la dipendenza dal doppino in rame rende il sistema nazionale debole”, soprattutto alla luce del ritardo strutturale del nostro Paese.

  

Tuttavia, l’uso sempre più diffuso delle onde elettromagnetiche ha fatto sorgere – soprattutto negli ultimi 30 anni – una serie di problematiche di natura giuridica, economica, politica, sociale, sanitaria e ambientale di complessità crescente, che vedono impegnate per la loro gestione diverse istituzioni pubbliche, a livello nazionale e regionale. Tra esse vi sono i Corecom – i Comitati regionali per le comunicazioni – di molte regioni, tra i quali quello della regione Lazio.

 

A noi la legge affida il compito di vigilare, anche in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale per i tetti di radiofrequenze, in quanto compatibili con la salute umana [1]. Dato che il termine “radiofrequenze” indica i campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 chilohertz e 300 Megahertz, esso comprende gli apparati per telecomunicazioni, quali i ripetitori radio TV e le stazioni radio base della telefonia cellulare.

 

Si tratta di un compito che il Corecom svolge da oltre quattro anni su attivazione dei rapporti che riceve con regolarità da ArpaLazio e delle segnalazioni di autorità locali o di pubblica sicurezza, di associazioni locali o territoriali, o anche di cittadini singoli.

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Corecom ha avviato numerose istruttorie che si sono concluse, nei casi di superamento dei limiti stabiliti dalla legge, con la predisposizione di piani di riduzione a conformità per gli impianti in questione. Tali piani sono stati inviati alla Giunta regionale, che ha quindi emanato i provvedimenti necessari per la loro attuazione.

  

Nella sua attività di vigilanza sulle emissioni elettromagnetiche, il Corecom si è impegnato con la massima tempestività consentita dalla sua situazione organizzativa e logistica. Tuttavia di recente ha inteso fissare una tempistica certa e rapida per lo svolgimento di tali azioni dotandosi, nel febbraio di quest’anno, di uno specifico Regolamento sulle questioni relative all’inquinamento elettromagnetico, che ritengo sia l’unico del suo tipo in Italia.

Un sensibile miglioramento della incisività delle azioni di vigilanza svolte dal Corecom si avrebbe ove fosse data piena attuazione a quella parte della sua legge istitutiva la quale prevede “la tenuta dell’archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile”. Per la tenuta di tale archivio, dice la legge, il Corecom si avvale “delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti «sono tenuti a inviare”.

  

Tuttavia il Corecom non ha mai ricevuto tali segnalazioni né, a onor del vero, risulta che le abbiano ricevute i Comitati di altre regioni, anche perché nessuna normativa prescrive ai Comuni o ai gestori l’invio di tali segnalazioni ai Corecom. Il risultato è che non esiste un archivio regionale che contenga tutti i dati relativi ai siti delle postazioni emittenti, mentre anche l’archivio esistente – presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e presso l’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni – non risulta di fatto accessibile al Corecom.

 

Sarebbe quindi auspicabile un raccordo istituzionalizzato, a livello nazionale, fra i diversi attori a vario titolo coinvolti nella complessa materia della gestione delle onde elettromagnetiche, in particolare: Ministero delle Comunicazioni, Agenzie Regionali Protezione Ambientale, Comuni, Aziende Sanitarie Locali.

 

Una nota positiva va invece segnalata a proposito del Comune di Roma, il quale ha installato di recente una rete di centraline che monitorizzano in modo automatico e continuo i valori di campo elettromagnetico in punti di particolare interesse dei singoli municipi. Quando il sistema sarà a regime, esso invierà automaticamente al Corecom i dati relativi ai superamenti dei valori di legge, consentendo quindi un intervento ancora più tempestivo ed efficace di quello attuale. 

 

Consulta il profilo who is who di Angelo Gallippi

 

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[1] Si tratta dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dalla legge del 22 febbraio 2001, n. 36 e fissati dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003).

 

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