Multimedialità e convergenza tecnologica: Italia digitale tra opportunità e criticità. La TV interattiva

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Italia



Avv. Raffaele Giarda

Partner, Baker & McKenzie Roma S.t.P.


L¿interattivit&#224 rappresenta una delle funzionalit&#224 principali della televisione digitale. Secondo alcune analisi di mercato (Forrester Research, Inc.), i servizi interattivi che gli utenti intendono utilizzare maggiormente con l¿avvento della TV digitale riguardano l¿informazione, lo sport l¿intrattenimento, i giochi. Le medesime analisi di mercato stimano, per l¿anno 2009, una penetrazione pari a poco meno del 40% della popolazione italiana. E¿ possibile che tali previsioni siano superate, come del resto si &#232 gi&#224 verificato per i servizi di comunicazione radiomobile cellulare.

Tale prospettiva di mercato &#232 supportata, tra l¿altro, dal sostegno pubblico che la diffusione di apparati e servizi della TV digitale su frequenze terrestri trae, in particolare, dalle disposizioni dell¿art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Secondo tale norma, infatti, ¿per l¿anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola per l¿anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l¿utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terreste (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivit&#224, &#232 riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo &#232 disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro¿. Si tratta, in sostanza, di un finanziamento pubblico di poco pi&#249 di 730.000 decoder interattivi, che, alla data del 22 settembre 2004, &#232 gi&#224 stato utilizzato per circa il 68,5% delle risorse disponibili, ossia per 502.398 decoder interattivi venduti con il contributo statale (http://www.decoder.comunicazioni.it/numFondi.jsp).

L¿attenzione pubblica al fenomeno della TV interattiva &#232 confermata, altres&#236, dalle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112 (contenente ¿Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI ¿ Radiotelevisione italiana S.p.A. nonch&#233 delega al Governo per l¿emanazione del testo unico della radiotelevisione¿). Tra le altre, si nota la disposizione dell¿art. 17, comma 2, lett. (n), secondo la quale ¿il servizio pubblico generale radiotelevisivo &#091¿&#093 garantisce &#091¿&#093 la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilit&#224¿ ossia di servizi di tGovernment concernenti la fornitura di informazioni, utilit&#224 per il cittadino, documentazione, comunicazioni e servizi interattivi di immediata fruizione da parte dell¿utente finale.

La portata delle norme appena citate pu&#242 essere ulteriormente apprezzata alla luce della disposizione contenuta nell¿art. 2 bis, comma 5, della legge 20 marzo 2001, n. 66 che prevede che ¿le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l”anno 2006¿, cos&#236 stabilendo la data del 31 dicembre 2006 come termine per il switch over al digitale con relativo switch off dell¿analogico.

In tale contesto, ci si domanda, allora, se gli attori del mercato abbiano la possibilit&#224 di svolgere un ruolo effettivamente competitivo. Allo stato, sebbene in Italia esista una sola pay TV satellitare – Si tratta, come noto, di Sky, nata nel 2003 dalla fusione di Stream e Telepi&#249 ed attualmente partecipata per l¿80,1% da News Corp. e per il restante 19,9% da Telecom Italia (sebbene notizie di stampa abbiano recentemente indicato la possibilit&#224 che la quota di partecipazione di Telecom Italia sia acquisita dall¿azionista di maggioranza di Sky) – l¿interesse per la TV digitale sembra confermato anche dalla presenza di operatori come Telecom Italia, Mediaset e Prima TV, dall¿offerta di servizi su fibre ottiche come quelli promossi da Fastweb, nonch&#233 dall¿operativit&#224 di 21 canali digitali nazionali (ad aprile 2004) e 5 sistemi trasmissivi in tecnica digitale terrestre (multiplex), oltre che dal consistente numero di televisioni locali (pi&#249 di 500) che hanno chiesto di sperimentare o stanno gi&#224 sperimentando la TV digitale terrestre.

Se dunque l¿interesse per tale tecnologia e per i relativi servizi sembra crescere in modo esponenziale, di quali titoli abilitativi necessitano le imprese che intendano svolgere i servizi di TV digitale interattiva? La risposta dipende, tra l¿altro, dalla qualificazione di detti servizi.

Al riguardo, l¿art. 1, lett. (gg), del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in linea con quanto previsto dalla normativa europea, definisce i servizi di comunicazione elettronica come ¿i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societ&#224 dell¿informazione &#091¿&#093 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica¿.

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche contiene ulteriori indicatori circa il possibile inquadramento della TV interattiva come un servizio di comunicazione elettronica: si noti, ad esempio, la definizione di ¿reti di comunicazione elettronica¿, che includono le ¿reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi¿ e le ¿reti televisive via cavo¿ – si vedano, ancora, sempre nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli articoli 21 e 74 (con riguardo alla materia dell¿interoperabilit&#224), 38 e 39 (in tema di autorizzazioni generali e sperimentazioni), 41 (in riferimento agli apparati TV in formato panoramico 16:9), 42 (in materia di accesso), 43 (in relazione ai sistemi di accesso condizionato) e 81 (in tema di must carry).

Peraltro, l¿art. 1, comma 2, della citata legge n. 112/04 stabilisce come siano ¿comprese nell¿ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonch&#233 la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite¿.

L¿inquadramento della prestazioni della TV interattiva come servizi di comunicazione elettronica o come servizi di broadcasting va dunque probabilmente effettuato (anche) in funzione del differente livello di fornitura delle relative prestazioni, distinguendo tra (a) il livello trasmissivo – in tal caso si applicherebbero le norme sui servizi di comunicazione elettronica o sui servizi di radiodiffusione, a seconda del tipo di piattaforma e tecnologia utilizzata -, (b) il livello applicativo – tale livello pu&#242 normalmente comportare l¿applicazione dei principi pertinenti ai servizi di comunicazione elettronica (cfr., ad esempio, i sistemi di accesso condizionato e delle guide elettroniche ai programmi) -, e (c) il livello dell¿utente finale.

Sotto tale ultimo profilo, l¿applicazione delle regole pertinenti ai servizi di comunicazione elettronica, da un lato, ovvero dei principi sulla telediffusione, dall¿altro, potrebbe dipendere dal grado di interattivit&#224 che contraddistingue la fruizione del servizio. Infatti, come sopra detto, i servizi di comunicazione elettronica comprendono anche i sevizi della societ&#224 dell¿informazione consistenti ¿interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica¿ (Cfr. art. 1, lett. (gg), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Ai sensi dell¿art. 1, lett. (b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, per servizio della societ&#224 dell¿informazione deve intendersi ¿qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario dei servizi¿. Proprio in ragione dell¿assenza del requisito della ¿richiesta individuale¿, l¿Allegato 1 alla citata legge esclude espressamente dal novero dei servizi della societ&#224 dell¿informazione i servizi di radiodiffusione televisiva di cui all¿art. 1, lett. (a), della direttiva 89/552/CEE (direttiva ¿TV senza frontiere¿). Si dovrebbe quindi poter concludere che la telediffusione analogica ed alcuni servizi di pay per view sono soggetti alla regolamentazione dei servizi radiotelevisivi ¿ restando esclusi dalla categoria dei servizi di comunicazione elettronica ¿ nella misura in cui siano privi di funzioni effettivamente interattive. Di converso, continuando nel ragionamento, altri servizi qualificati da un elevato livello di interazione fra broadcaster e utente finale ¿ come i servizi di t-commerce ¿ possono invece ricadere nella qualifica di servizi di comunicazione elettronica in quanto servizi della societ&#224 dell¿informazione consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. Se e come tale distinzione possa essere mantenuta in considerazione di piattaforme sempre pi&#249 convergenti e normative tecnologicamente neutrali potr&#224 essere stabilito alla luce dell¿evoluzione dei mercati, dei sistemi e delle architetture di rete.

La qualifica di detti servizi come (i) servizi di comunicazione elettronica/servizi della societ&#224 dell¿informazione oppure (ii) come servizi di broadcasting &#232 rilevante perch&#233, nel primo caso, sar&#224 sufficiente l¿ottenimento di un¿autorizzazione generale ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, mentre nel secondo caso sar&#224 necessario il conseguimento di una licenza ovvero di un¿autorizzazione (generale) in funzione dello specifico servizio che l¿operatore intende svolgere (rispettivamente fornitura di rete, di contenuti o di servizi); possibili variazioni potrebbero derivare dagli sviluppi interpretativi ed applicativi della citata legge 112/04 nonch&#233 della delibera dell¿Autorit&#224 per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 435/01/CONS contenente il ¿Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale¿.

In conclusione si pu&#242 affermare che le tecnologie e le architetture delle piattaforme di nuova generazione sono complesse e di rapida evoluzione, sicch&#233 un¿unica analisi &#232 difficilmente sostenibile. Fattori quali l¿interoperabilit&#224 e l¿apertura delle reti rappresentano elementi fondamentali di sviluppo e diffusione di tali nuove tecnologie ed applicazioni. Tali fattori propulsivi devono, tuttavia, essere coordinati ¿ ai fini di una pi&#249 ampia diffusione della TV digitale ed interattiva ¿ con lo sviluppo dei contenuti, la creazione di un ambiente che ispiri la fiducia dei consumatori, la definizione di un quadro regolamentare certo che incoraggi gli investimenti e l¿evoluzione di un contesto nel quale autorit&#224 pubbliche, operatori, produttori ed utenti collaborino verso un comune obiettivo di ampiezza e libert&#224 dei flussi di informazione, sviluppo delle diversit&#224 culturali e linguistiche e affermazione dei valori associati al pluralismo delle idee, cos&#236 consentendo di trasformare il digital divide in un digital dividend (in senso ampio) che la societ&#224 dell¿informazione potr&#224 ¿corrispondere¿ ai propri cittadini onde agevolarne la loro promozione politico-sociale, economica e culturale.


*Sintesi della relazione svolta in occasione del convegno “Multimedialit&#224 e convergenza tecnologica: Italia digitale tra opportunit&#224 e criticit&#224“, organizzato da Key4biz.it nell”ambito di Firenze World VisionFirenze, 24 settembre 2004.

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