#MePA. Eliminare l’obbligo di catalogo elettronico rischia di disorientare le imprese

di di Riccardo Vecchiarelli (Porzio & Partners) |

Il problema esiste dunque ed è innegabile, ma eliminare l’obbligo di pubblicazione del Catalogo sposta il problema ma non ne rappresenta la soluzione.

#MePA, è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Porzio & Partners.
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Il contesto in cui opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è in continua evoluzione. Il recente terzo decreto Spending Review D.L. 66/2014 ha rafforzato l’obbligo di utilizzo degli strumenti Consip tra cui il MePA e di altri strumenti di rilievo quali le unioni dei Comuni. Le ultime novità introdotte da Consip hanno portato la rimozione del requisito di fatturato specifico ed una progressiva eliminazione dell’obbligo di pubblicare il catalogo da parte delle Imprese.

Se la prima novità firmata Consip ha una utilità che va addirittura ben oltre il problema specifico per cui è stata pensata, l’altra rischia invece di disorientare le Imprese. Vediamo perché.

L’eliminazione del requisito di fatturato specifico è stata pensata per le startup, ma elimina un requisito di fatturato che era comunque 10 volte maggiore del valore medio di una transazione sul MePA e 125 volte maggiore del più piccolo ordine effettuabile sul MePA da catalogo. Infatti, da tempo molti dubitavano della legittimità di tale requisito in relazione al valore degli appalti nonostante Consip negli stessi bandi scrivesse di averlo fissato “sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, e in modo tale da garantire la più ampia partecipazione da parte degli Operatori economici che competono nel settore”. L’eliminazione del fatturato richiesto elimina dunque una barriera all’ingresso non solo per le startup ma anche per le numerose piccole e micro Imprese che non possiedono il fatturato di 25.000 euro sulla specifica categoria merceologica, pur potendo vantare un fatturato complessivo maggiore. E l’inevitabile posizionamento di una Impresa sulle categorie merceologiche di più bandi spesso inaspriva ulteriormente il problema. Si pensi infatti ad una Impresa che per vendere sul MePA stampanti, computer e toner deve abilitarsi a tre distinti bandi (Office, ICT, Cancelleria), ciascuno dei quali richiede un fatturato di almeno 25.000 per ciascuna categoria merceologica.

 

L’attenzione per le startup ha dunque salvato le Imprese attive da più tempo.


Per aiutare le Imprese ad attuare più semplicemente e con minori rischi la propria strategia commerciale, Consip ha valutato di eliminare l’obbligo di pubblicazione del catalogo elettronico. L’eliminazione tuttavia rischia di disorientare le Imprese allontanandole da uno strumento straordinario che qualifica il MePA rispetto a qualunque altro sistema di negoziazione telematica e di cui la nostra normativa aveva disciplinato l’utilizzo in modo innovativo.

Infatti, non è per caso che la normativa ha previsto che il MePA includa un Catalogo, ma anzi, lo rende uno strumento di efficienza per stipulare contratti rapidamente, in trasparenza e in modo concorrenziale. L’eliminazione dell’obbligo del Catalogo ha dunque il pregio di risolvere, o il difetto di aggirare, un altro problema del mercato elettronico: la difficoltà di capire quali specifici beni e servizi possono essere acquistati e quali no e di inserirli nel catalogo.

Sul MePA infatti non possono essere venduti tutti i beni e servizi che rientrano nella categoria merceologica oggetto di un bando, bensì solamente quelli indicati nei Capitolati Tecnici allegati ai Bandi che ne regolano il funzionamento. Non tutti lo sanno, sebbene Consip stessa, in ciascun Bando del MePA, scrive “Il presente Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico riguarda esclusivamente le tipologie di Beni indicate nel Capitolato Tecnico allegato“. Il Catalogo quindi, dovrebbe contenere soli beni e/o servizi legittimamente inseriti, ossia i soli beni e/o servizi della tipologia prevista nel capitolato tecnico (il cosiddetto metaprodotto), e per i quali pertanto i Fornitori hanno ottenuto l’abilitazione a vendere. Accade invece che la difficoltà nel comprendere ed applicare la “lex specialis” dei bandi da un lato e la mancanza di controlli da parte di Consip dall’altro, riduce il catalogo ad un insieme di oltre 4 milioni di articoli di cui alcuni sono legittimi ed altri non rispettano affatto i capitolati tecnici e sono pertanto illegittimi. Diventa dunque molto difficile, sia per un Ente nel momento di acquistare sia per un’Impresa nel momento di vendere, riconoscere quale appalto sia legittimo concludere sul MePA e quale no.

Gli effetti di questo disorientamento sono evidenti, tanto che le offerte che possono essere classificate come illegittime, per i motivi spiegati sopra, sono molte più di quelle che ci si possa aspettare. Dai dati dell’Osservatorio MePA di Porzio & Partners emerge infatti che la percentuale complessiva stimata di offerte a catalogo illegittime per forniture di beni è del 17%, mentre quelle illegittime per servizi arriva quasi a toccare il 20%.

Per i servizi ovviamente le cose si complicano ulteriormente, in quanto risulta indubbiamente più complesso descrivere un servizio in una riga di catalogo rispetto al caso della fornitura di un bene.

Il problema esiste dunque ed è innegabile, ma eliminare l’obbligo di pubblicazione del Catalogo sposta il problema ma non ne rappresenta la soluzione, anche perché priva Enti e Fornitori di uno strumento rapido ed efficiente soprattutto per effettuare acquisti di importo contenuto per i quali una gara comporterebbe tempi e costi eccessivamente ampi (si veda “#MePA: perché sempre più #RdO per importi sempre più bassi?“). Le imprese dal canto loro, soprattutto quelle che hanno ancora voglia di fare strategie e non solo di vendere a caso, non devono cadere in questa tentazione ma saper farla divenire un’opportunità: quando la maggioranza di esse penserà che non pubblicare a Catalogo le proprie offerte sia un modo per creare efficienza, la minoranza che avrà compreso il valore delle offerte pubbliche nel catalogo guadagnerà una visibilità importante e una spinta al proprio business.

A tal proposito è interessante constatare come le offerte illegittime si concentrano soprattutto tra i primi risultati delle ricerche a catalogo, ossia laddove i prezzi sono più bassi, probabilmente vittima dell’euforia di vedere le proprie offerte posizionate per prime in un improbabile ordinamento per prezzo senza alcun filtro di ricerca o nel tentativo grossolano di collocare offerte non conformi al bando. Sono di nuovo le Imprese, coscienti o meno di non operare nel rispetto delle regole e della normativa e approfittando dell’assenza di controlli sul Catalogo da parte di Consip, a preferire l’inserimento di un’offerta che risulti più bassa di quella dei concorrenti al solo fine di ottenere maggiore visibilità verso le Pubbliche Amministrazioni. In media sono 120 le offerte illegittime prime risultanti nella ricerca per i metaprodotti inerenti forniture di Beni e 130 le offerte illegittime prime risultanti per i metaprodotti relativi a servizi. Aiutare le Imprese significa far comprendere loro che questo è tempo perso, perché gli Enti sono continuamente sensibilizzati nel non acquistare articoli illegittimi e perché Consip commina sanzioni per tali offerte illegittime in misura compresa tra 500 e 10.000.

È vero che la nullità del Contratto conseguente la mancata adesione al MePA è più semplice da rilevare oltre che più temuta rispetto all’illegittimità di una procedura di acquisto di un bene o servizio non conforme ai bandi del MePA, ma non per questo è opportuno inserire e tollerare offerte illegittime sacrificando l’efficienza degli Enti. È bene infatti ricordare che Consip ha dimostrato di conoscere bene tale problema quando in un comunicato del 9 gennaio 2014 diffidò le Imprese a rimuovere le offerte illegittime, riservandosi di applicare le sanzioni previste dal bando per tale tipo di violazione. Peccato cha da quel momento ad oggi, questo tipo di offerte non è affatto diminuito.