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La trasformazione digitale incontra molte resistenze? I consigli per restare analogici

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Finora abbiamo scritto sulle cose da fare per transitare verso l’amministrazione digitale, ma pare che l’elenco delle cose da fare non risulta gradito oppure non ha rilevanza per fare parte di una policy nazionale sul digitale pubblico.

La rubrica PAdigitale, a cura di Donato A. Limone, Professore di informatica giuridica e direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza. Analisi e approfondimenti sul processo di attuazione della Riforma della PA. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.

Finora abbiamo scritto (tutti coloro che si occupano dell’argomento) sulle cose da fare per transitare “veramente” verso l’amministrazione digitale, ma pare che l’elenco delle cose da fare non risulta gradito oppure non serve oppure non ha rilevanza per fare parte di una policy nazionale sul digitale pubblico.

Allora, proviamo a scrivere poche note (così si legge tutto velocemente: è la parola d’ordine di oggi) su “cose da non fare”.  E ci riferiamo ad alcuni articoli del Codice dell’Amministrazione digitale (dlgs 82/2005 sm). Tanto per essere precisi:

Art.  3: Superare il divario burocratico

Se si applica l’art. 3 si “rischia” di eliminare il divario tecnologico superando il divario amministrativo, nell’usare adeguatamente e diffusamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle nostre relazioni con la burocrazia.

Allora, restiamo come siamo.

Gli anziani e chi non ha le tecnologie ICT si arrangino (come hanno fatto finora).

Rechiamoci “sempre” agli uffici pubblici!

Per non perdere il contatto umano con la burocrazia (la riscoperta “dell’umanesimo amministrativo” contro “l’umanesimo burocratico a tecnologia digitale”).

 

Art. 7: Servizi semplificati e in rete.

Mai attivare servizi “semplificati” e in rete.

È necessario costringere i cittadini a presentare istanze su carta, facendo finta di inviarle tramite rete, e andando negli uffici per ritirare le risposte della burocrazia. E’ vietato rilevare la soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati e che non si parli di qualità dei servizi!

 

Art. 12: Responsabilità degli organi e dei dirigenti nell’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale.

Non sono responsabili della mancata digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Questo articolo è stato scritto per errore: gli organi non devono pianificare azioni innovative; i dirigenti non devono provvedere ad applicare norme sulla semplificazione e digitalizzazione; devono invece lasciare tutto nella situazione amministrativa “pre-risorgimentale”; anzi, devono essere premiati dagli OIV proprio perché bravi nell’arrestare processi innovativi.

Art. 15: Prima si semplifica e poi si digitalizza.

Applicando il principio si “rischia” di semplificare l’amministrazione (legge 241/90), di rendere l’azione amministrativa veloce, di qualità, digitale, non costosa.

Infatti, è necessario continuare a non applicare le norme di semplificazione così si ottiene il beneficio di non cambiare, di non innovare, di lasciare tutto come è.

E i cittadini? Ma esistono? Oppure è una invenzione solo costituzionale?

L’amministrazione è bene che sia regolamentata come un club chiuso.

È vietato consultare gli stakeholders per avere consigli per la semplificazione amministrativa. Così i costi della mala amministrazione devono restare sempre alti.

Art. 17: Non nominare il responsabile della transizione digitale.

Oppure nominare un responsabile non responsabile; non nominare mai qualche responsabile che intende migliorare il tutto; nominiamo i responsabili, sì, ma in un modello burocratico vecchio così blocchiamo gli stessi responsabili.

È importante creare un sistema di conflitto permanente tra il responsabile della transizione e gli altri dirigenti.

Art. 21bis: Documento informatico con valore legale.

Continuare a formare documenti analogici o (grande innovazione????!!!!!) scannerizzare i documenti analogici: protocollare due volte lo stesso documento o anche tre (come avviene per le PEC); non formare i documenti nativamente digitali, con firma elettronica e valore legale.

È vietato innovare.

Conviene comprare il kit delle firme elettroniche ma solo per averlo!

Art. 21 e ss.: Firme elettroniche.

Sono ampiamente regolamentate, ma è meglio utilizzare le firme elettroniche solo dove c’è un obbligo e lasciare tutto il resto nel sistema misto (carta/digitale).

Il sistema misto deve essere la norma.

Art. 40 e ss.: Il sistema documentale digitale è regolamentato ampiamente.

Formare solo documenti nativamente digitali; la funzione di protocollazione fa parte di una filiera più ampia (formazione, gestione, conservazione, tutto in digitale, ecc.

Cosa fare?

Mantenere un sistema documentale misto; non modificarlo in termini innovativi. Conservare rigorosamente un sistema documentale ridondante, complesso, costoso. I cittadini rispetteranno di più la burocrazia e ne avranno un reverenziale timore.

 

Nota finale e parola d’ordine:

Regolamentare, regolamentare, regolamentare anche le idiozie. Regolamentare per non regolare!

 

Ci fermiamo a questo punto perché i consigli forniti sono sufficienti a bloccare qualsiasi passo verso la trasformazione digitale: perché ancora non abbiamo esaurito la trasformazione analogica!

…E perché qualcuno potrebbe prenderci sul serio!