il regolamento

‘I droni non sono giocattoli’. Intervista a Giovanni Battista Gallus

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L'avvocato Gallus: 'Uno degli aspetti più interessanti nel regolamento ENAC ,è quello relativo ai mini droni, velivoli che hanno una massa al decollo inferiore ai 2kg

Ad aprile del 2014 è entrato in vigore il regolamento dell’ENAC, che disciplina i cosiddetti aeromobili a pilotaggio remoto (APR) stabilendo due categorie di droni. I droni al di sopra e al di sotto dei 25 kg. I primi sono sostanzialmente equiparati a veri e propri aeroplani e difficilmente possono essere interessanti per uso professionale.

Di grande interesse sono invece i droni al di sotto dei 25 kg, più diffusi sia per usi giornalistici, cinematografici, fotografici e molto altro ancora.

Un fatto di fondamentale importanza è che il regolamento ENAC si applica a tutti gli aeromobili – comunemente chiamati droni – che vengono utilizzati per scopi professionali. Rimangono invece al di fuori, solo gli aeromodelli usati esclusivamente a ‘scopo ricreativo o sportivo’. Ciò significa che tutte le volte che si usa un aeromodello, ad esempio un Parrot, per scopi che non siano strettamente ricreativi, si rientra ad ogni effetto nell’applicazione del regolamento in questione. È importante notare, quindi, che questo discrimine tra usi professionali e usi ricreativi è fondamentale, perché non si può pensare di comprare un aeromodello –o poco più di un giocattolo – e svolgere con esso delle attività professionali. Ne a abbiamo parlato con Giovanni Battista Gallus, Avvocato, ISO 27001 Lead Auditor, Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, Fellow del Nexa Center e del Hermes Center.

  

Key4biz. Dove e come posso usare il mio drone?

Giovanni Battista Gallus. Nel regolamento si distinguono due tipologie di operazioni. Le operazioni specializzate critiche e quelle specializzate non critiche. Queste ultime, possono essere fatte semplicemente facendo una dichiarazione da parte dell’operatore, quindi un’autocertificazione all’ENAC. Questo tipo di operazioni deve rispettare tutta una serie di limiti. Ad esempio, possono essere eseguite in uno spazio aereo non controllato – che è una porzione ridotta del nostro spazio aereo -, a una distanza minima di 8 km dagli aeroporti e dalle corsie di atterraggio, lontano da infrastrutture, porti e autostrade. Ma soprattutto, lontano dalle aree congestionate (oltre i 150 metri) e oltre 50 metri dalle persone e cose non nel diretto controllo dell’operatore.

Key4biz. Questo cosa vuol dire? 

Giovanni Battista Gallus. Vuol dire che è molto difficile, per non dire impossibile che le operazioni specializzate non critiche possano essere svolte in ambito urbano. Dal momento che le città – per definizione – sono identificate come aree congestionate. Tra l’altro, non bisogna trascurare il fatto che in Italia abbiamo un’orografia particolare, non siamo, infatti, una nazione che ha grandi spazi aperti – come il Canada o gli Stati Uniti – quindi è molto facile che ci sia nel raggio di 8 km un aeroporto principale o privato.

Key4biz. Quali altri limiti sono fissati dall’Enac?

Giovanni Battista Gallus. Oltre ai limiti di altezza di volo e di raggio, ci sono altri due limiti molto importanti. Il drone può volare solo in volo diurno e deve essere sempre in vista, entro la così detta ‘visual line of sight’. In altre parole, il drone deve essere sempre visibile al pilota. Ci sono poi dei precisi limiti di distanza e altezza.

Ogni qual volta che si superano i limiti fissati dal regolamento, si deve chiedere un’autorizzazione specifica. Non è più sufficiente l’autocertificazione ma è necessaria un’autorizzazione appunto per operazioni specializzate critiche. Da quel momento in poi sarà una vera e propria autorizzazione da parte dell’ENAC che stabilirà gli eventuali limiti o cautele a seconda delle operazioni che devono essere svolte. Questo è il quadro generale delle operazioni che si possono fare.

Key4biz. Il regolamento ENAC è attualmente in fase di revisione e la modifica.

Giovanni Battista Gallus. Sì e a mio parere l’aspetto più interessante è quello relativo ai mini droni, velivoli che hanno una massa al decollo inferiore ai 2kg e  che, nonostante le piccole dimensioni, possono svolgere attività operative come fotogrammetria, riprese e molto altro. Nel caso in cui questi droni siano certificati come inoffensivi – e bisognerà vedere cosa s’intende per inoffensivi – potranno svolgere anche operazioni che prima si sarebbero considerate come “specializzate critiche”, con il vantaggio di non dover ricorrere a un’autorizzazione dell’ENAC. Quindi, potrebbero essere utilizzati in un ambito molto più ampio, se saranno certificati come inoffensivi.

C’è però un limite che permane e che probabilmente permarrà, ovvero è vietato il sorvolo sulle persone (che non siano l’operatore) e anche il sorvolo degli assembramenti di persone e aree urbane. In quel caso specifico, l’uso del drone molto probabilmente continuerà a essere ascritto a un’operazione specializzata critica. Un esempio è la ripresa di una partita di calcio o una manifestazione o un corteo perché per quegli eventi specifici, il sorvolo di assembramenti di persone è pressoché inevitabile.

Quando verranno approvate queste modifiche, avremo degli ambiti di utilizzo molto più ampi, anche se ancora non sappiamo esattamente quali siano effettivamente questi ambiti. La bozza è disponibile sul sito, ma bisognerà vedere quale sarà la versione finale e bisognerà vedere quali saranno le specifiche dei droni che saranno definiti effettivamente inoffensivi.

Key4biz. Qual è il ruolo delle assicurazioni nel settore dei droni?

Giovanni Battista Gallus. Dal punto di vista assicurativo bisogna innanzitutto specificare che il drone può essere pilotato solo da una persona che abbia ottenuto un brevetto o un certificato di pilotaggio, previa visita medica. Un primo aspetto che denota, di certo, una garanzia di professionalità. Oltre a questo, per gli usi professionali è obbligatorio assicurarsi per la responsabilità civile.

Key4biz. Come si identificano i droni?

Giovanni Battista Gallus. E’ importante ricordare che tutti i droni devono avere un identificativo (la targhetta) che è ripetuta non solo sul drone ma anche sul telecomando. Una volta ottenuta la targhetta o l’identificativo, non dovrebbe essere un problema identificare il responsabile/operatore.

Proprio in materia di responsabilità civile, in questi casi, l’identità dei droni è regolata come per gli aerei. È una responsabilità regolata da una convenzione internazionale, ed è una responsabilità oggettiva e assoluta. L’operatore quindi risponde sempre dei danni. Qual è però il problema? Che se una persona fisica -o peggio ancora- una srl ha acquistato quel drone e il suo unico patrimonio è quel drone (o neanche quello perché l’ha noleggiato), rischiamo di rimanere scoperti, soprattutto se il drone non è assicurato.

Key4biz. Servono regole specifiche per Privacy legate ai droni?

Giovanni Battista Gallus. Per quanto riguarda la privacy, lo stesso regolamento dice che nella richiesta o autorizzazione che si fanno all’ENAC è obbligatorio indicare se verranno trattati dei dati personali. Si richiama, in questo caso,  il cosiddetto principio di necessità. Un principio che prevede che i sistemi informatici (telecamere etc) debbano essere configurati per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, solamente quando strettamente necessario. Se devo fare, ad esempio, un’aerofotogrammetria, devo adottare dei sistemi tecnici in maniera tale che le persone riprese non siano né indentificate né identificabili (il caso della fotogrammetria non lo richiede). In un’attività giornalistica invece, le regole sono diverse. Per tutti gli altri utilizzi bisogna sempre porsi il problema se sia strettamente necessario che i soggetti siano identificati o identificabili.

 

Key4biz. Sono previste sanzioni per l’uso improprio dei droni?

Giovanni Battista Gallus. Per concludere, aldilà delle sanzioni che riguardano la violazione della privacy, dobbiamo tener presente che secondo un prontuario che è in via di distribuzione dalle forze dell’ordine, ai droni si applicano le stesse sanzioni che si applicano agli aeromobili. Sanzioni che sono pesantissime, sia penali che amministrative. Basti pensare che  la mancanza di assicurazione è sanzionata con multe fino a oltre 100 mila euro. Far volare un drone senza autorizzazione, al di fuori dal regolamento, o farlo volare senza licenza di pilota, è sanzionato penalmente.