L'analisi tecnica

GDPR: le linee guida per i servizi di fornitura online

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Sono state rese note le linee guida 2/2019 del 9 aprile 2019 sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di fornitura online aventi come base giuridica l’esecuzione “necessaria” del contratto ai sensi dell’Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR (possono essere proposti commenti ed osservazioni entro il 24/05/2019).

Queste linee guida sono molto interessanti perché si concentrano sulla base giuridica del trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, GDPR.

Infatti, secondo l’European Data Protection Board (EDPB), identificare la base giuridica appropriata è di fondamentale importanza.

I titolari del trattamento devono tener conto dell’impatto sui diritti degli interessati e come questi cambiano in base all’identificazione della base giuridica.

L’articolo 6 GDPR, come detto, fornisce un decalogo di basi giuridiche del trattamento dei dati personali.

Il primo in disamina riguarda il trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto: a volte gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato non possono essere eseguiti senza che vengano trattati i dati personali dell’interessato.

Tale argomento viene sempre più in gioco nei servizi online in settori come i social media, l’e-commerce, ricerca, comunicazione e viaggi.

Questi servizi on line, specifica l’EDPB, sono:

  • finanziati dai pagamenti degli utenti;oppure,
  • sono forniti senza pagamento monetario da parte del consumatore e quindi sono finanziati dalla vendita dei servizi pubblicitari on line che consentono di prendere di mira i soggetti interessati e quindi i loro dati.

Il trattamento, osserva l’EDPB, spesso viene effettuato in modo tale che l’utente potrebbe non essere a conoscenza di come tale trattamento avvenga e su quale base giuridica, e rende quasi impossibile per l’interessato di esercitare qualsiasi controllo sull’uso dei propri dati.

In questo contesto, l’EDPB, ha ritenuto opportuno stilare delle indicazioni su quale base giuridica indicare e fornire all’interessato l’informazione del trattamento dei suoi dati.

Già il WP29 ha precedentemente espresso opinioni sulla base giuridica per finalità contrattuale.

Questo tipo di base giuridica, tuttavia, osserva l’EDPB deve essere marginale e non esteso a tutti i tipi di trattamento che derivano dai servizi on line.

Le linee guida qui in commento, osservano che il trattamento è lecito a mente dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR, solo quando il trattamento risulti strettamente “necessario per l’esecuzione di un contratto”.

Inoltre, i servizi erogati online coinvolgono anche altri tipi di regolamentazione quali la tutela dei consumatori e della concorrenza.

Pertanto, lo stesso EDPB, tiene a precisare che le considerazioni delle linee guida possono essere di ausilio anche in altri settori, oltre lo scopo precipuo del trattamento dei dati personali.

L’EDPB, infatti, osserva che i contratti e le condizioni contrattuali debbano essere conformi ai requisiti delle leggi sui contratti e, a seconda dei casi, conforme a previsioni e tutele specifiche quali ad esempio nei contratti dei consumatori (si pensi al quadro normativo delle clausole abusive).

Quindi, l’EDPB dichiara che i titolari dovrebbero sempre assicurarsi di rispettare i principi di protezione dei dati di cui all’articolo 5 e tutti gli altri requisiti del GDPR e, se del caso, della legislazione ePrivacy.

Ciò significa che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo equo e trasparente e in linea con la limitazione delle finalità e obblighi di minimizzazione dei dati.

Invero l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del GDPR prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito, equo e trasparente in relazione al profilo dell’interessato.

L’EDPB chiarisce il significato di questo precetto. 

  • Il principio di equità include il riconoscimento delle ragionevoli aspettative delle persone interessate, in considerazione delle possibili conseguenze negative del trattamento dei dati su di loro, e avendo riguardo alla relazione e ai potenziali effetti dello squilibrio tra loro e i titolari.
  • Per legalità si intende quel requisito di validità che, ai sensi del diritto contrattuale applicabile, i servizi on line dovrebbero avere.

Un esempio di invalidità riguarda l’ipotesi che l’interessato sia un minore, che come noto, nel nostro ordinamento non ha capacità di agire.

  • L’articolo 5 (1) (b) del GDPR prevede il principio di limitazione delle finalità, che impone che i dati vengano raccolti solo per scopi specifici, espliciti e legittimi e non ulteriormente trattati in modo da straripare con tali scopi.

Inoltre lo stesso articolo 5, paragrafo 1, lettera c), prevede la minimizzazione del dato e cioè il trattamento di un numero di dati il ​​più ridotto possibile.

In precedenza il WP29 ha precedentemente dichiarato che lo scopo della raccolta deve essere chiaramente e specificamente identificato: deve essere dettagliato abbastanza da determinare quale tipo di trattamento sia o no incluso nello scopo specificato e per consentire di valutare la conformità alla legge e salvaguardare la protezione dei dati.

Per questo motivo, continua il WP29, uno scopo vago o generico, come ad esempio “migliorare” l’esperienza degli utenti, “scopi di marketing”, “scopi di sicurezza IT”, senza alcun ulteriore dettaglio, non soddisfa i criteri di specificità

Base giuridica contrattuale (articolo 6, par.1, lett.b) e altre basi giuridiche.

L’EDPB chiarisce che quando il trattamento non è considerato “necessario per l’esecuzione di un contratto”, ovvero quando il servizio richiesto può essere fornito senza che vengano trattati i dati, può essere applicabile un’altra base giuridica a condizione che siano soddisfatte le condizioni specificamente previste.

  • In particolare, in alcune circostanze può essere più appropriato ottenere il consenso liberamente concesso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
  • Oppure sarebbe appropriata un base giuridica a mente delle lettere b) ed f) dello stesso articolo.

In ogni caso ed obbligatoriamente le basi giuridiche devono essere identificate prima ed all’inizio del trattamento e le informazioni fornite agli interessati devono essere fornite a mente degli artt. 13 e 14 GDPR.

Inoltre, precisa l’EDPB, che laddove il trattamento non abbia come base giuridica la necessaria esecuzione di un contratto, tale trattamento può aver luogo solo se si sia preventivamente stabilita un’altra base giuridica, appropriata al trattamento dati specifico.

In linea con i l’obbligo di trasparenza, i titolari del trattamento dovrebbero evitare qualsiasi confusione in merito a qual base giuridica sia applicabile.

Infatti, a seconda dei casi, le persone interessate potrebbero erroneamente avere l’impressione di dare il loro consenso a mente dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR, al momento della firma di un contratto o dell’accettazione di termini di servizio.

Allo stesso modo, il titolare potrebbe erroneamente presumere che la firma di un contratto corrisponda ad un consenso valido come base giuridica.

È importante, quindi, sempre distinguere tra stipulare un contratto e fornire un consenso valido per il trattamento dei dati.

Applicazione pratica della base giuridica dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR.

Anzitutto, l’EDPB ribadisce che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR, si applica se il trattamento sia obiettivamente necessario per l’esecuzione di un contratto con un interessato, ovvero anche per situazioni precontrattuali.

Quindi è necessario

(a) che vi sia un contratto,

(b) che il contratto sia valido ai sensi delle leggi contrattuali nazionali applicabili; e

(c) che il trattamento sia oggettivamente necessario per l’esecuzione del contratto, in caso negativo dovrebbe essere il titolare considerare un’altra base giuridica per il trattamento.

Il concetto di “necessità”

La necessità del trattamento come indicato nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è un prerequisito sia per i titolari che per gli interessati.

Valutare ciò che è “necessario” implica una valutazione combinata dello scopo perseguito dal titolare e la capacità invasiva del trattamento nei riguardi dell’interessato.

Se esistono quindi alternative al trattamento meno invasive significa che il trattamento dei dati non è “necessario” per l’esecuzione del contratto.

I contratti per i servizi digitali possono includere termini espressi che impongono condizioni aggiuntive pubblicità, pagamenti o cookies, etc..

Un contratto non può allargare artificiosamente le categorie di dati personali o tipi di trattamento per fondare la base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

L’EDPB fornisce una check list di domande per valutare se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sia applicabile oppure no.

Eccole:

  • Qual è la natura del servizio fornito all’interessato?
  • Quali sono le caratteristiche distintive?
  • Qual è l’esatta logica del contratto (cioè la sua sostanza e l’oggetto fondamentale o come diremmo in Italia, la “causa” del contratto)?
  • Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
  • Quali sono le prospettive e le aspettative reciproche delle parti del contratto?
  • Come è stato promosso o pubblicizzato il servizio all’interessato?
  • Un utente normale ragionevolmente abbia compreso che, considerando la natura del servizio, il trattamento avverrà solo per eseguire il contratto?

Se all’esito di queste domande la valutazione sul trattamento sia quella di renderlo necessario per l’esecuzione di un contratto allora si potrà invocare come base legittima quella dell’art. 6, par.1, lett. b, GDPR.

Vediamo gli esempi forniti dall’EDPB

Esempio 1

Una persona interessata acquista articoli da un rivenditore on-line.

L’interessato desidera pagare con carta di credito per i prodotti da consegnare a casa.

Per soddisfare il contratto, il rivenditore deve elaborare i dati della carta di credito del soggetto e l’indirizzo di fatturazione a scopo di pagamento e l’indirizzo dell’interessato per la consegna. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è applicabile come base giuridica per queste attività di trattamento.

Tuttavia, se il cliente ha optato per la spedizione a un punto di raccolta, il trattamento dei dati dell’indirizzo di casa del soggetto non è più necessario per l’esecuzione del contratto di acquisto e quindi si avrà una diversa base giuridica rispetto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Esempio 2

Lo stesso rivenditore on-line desidera creare profili sui gusti e sulle scelte di vita dell’utente in base a sue visite al sito web.

L’esecuzione del contratto di acquisto non dipende dalla profilazione.

Anche se la profilazione è specificamente menzionata nel contratto, ciò solo non rende “necessario” il trattamento per l’esecuzione del contratto.

Se il rivenditore on-line desidera effettuare tale profilazione, ha bisogno di fare affidamento su una base giuridica diversa.

Servizi aggregati

I titolari del trattamento sono liberi di programmare e progettare i loro affari, servizi e contratti.

In alcuni casi, un titolare potrebbe raggrupparne diversi servizi con diverse caratteristiche in un unico contratto.

Ciò potrebbe creare una situazione, come afferma l’EDPB, “prendi o lascia” per gli interessati che potrebbero essere interessati ad uno solo dei servizi.

Laddove il contratto sia costituito da diversi servizi separati o separabili l’uno dall’altro, si pone la questione se ed in che misura l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) possa fungere da base giuridica.

In generale l’EDPB nega la validità della base giuridica sul presupposto della necessaria esecuzione del contratto poiché il trattamento non si rende necessario per i singoli servizi richiesti dall’interessato, ma piuttosto per il modello di business più ampio del voluto dal titolare.

Risoluzione del contratto

Come detto, il titolare deve identificare la base giuridica appropriata per ogni tipo di trattamento previsto prima che il trattamento stesso avvenga.

Ciò dovrebbe riguardare anche il caso della risoluzione del contratto dove il trattamento dei dati non sarà più necessario per l’esecuzione di un contratto (ormai risolto) e quindi il titolare non potrà più trattare i dati.

Quindi dovrebbe cambiare la base giuridica del trattamento rispetto a quella originaria.

Ad esempio quando l’interessato presti il proprio consenso al trattamento dopo la risoluzione (la base giuridica nuova sarà il consenso).

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), GDPR prevede che i dati personali siano cancellati quando non sono più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti.

Tuttavia, tale precetto non si applica se il trattamento è necessario per determinati scopi specifici, quali l’esercizio del diritto di difesa a mente dello stesso articolo.

Ciò che sarà importante per i titolari che vorranno fare affidamento a basi giuridiche diverse è quello di identificare le corrette basi giuridiche all’inizio del trattamento e comunicarle preventivamente all’interessato.

Esempio 3

Un servizio online offre un servizio di abbonamento che può essere annullato in qualsiasi momento. Quindi, il titolare del trattamento fornisce informazioni all’interessato sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento spiega che finché il contratto è in vigore, tratterà i dati relativi a utilizzo del servizio per emettere fatture.

La base giuridica è l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), come trattamento per gli scopi di fatturazione necessari per l’esecuzione del contratto.

Tuttavia, quando il contratto viene risolto e presupponendo che non vi sia alcuna necessità di conservare i dati per scopi difensivi, la cronologia sui dati verrà eliminata.

Inoltre, il titolare del trattamento dovrà informare gli interessati che ha un obbligo di trattenere

alcuni dati personali a fini contabili per un numero specificato di anni (in Italia 10 anni).

La base giuridica in questo caso sarà quella descritta dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e la conservazione avverrà anche in caso di risoluzione del contratto.

Base giuridica prima della stipula di un contratto

La base giuridica dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR  può essere utilizzata prima che venga stipulato un contratto al fine di facilitare l’effettiva stipulazione del contratto stesso.

Tale assunto non riguarda ovviamente i servizi di marketing.

Esempio 4

Una persona interessata fornisce il proprio codice postale per verificare se un determinato fornitore di servizi opera nella propria area.

Questo può essere considerato come un trattamento necessario per facilitare l’eventuale stipula di un probabile contratto.

Esempio 5

In alcuni casi, gli istituti finanziari hanno il dovere di identificare i loro clienti in base alla normativa nazionale.

Quindi, prima di stipulare un contratto con gli interessati, una banca richiede di esaminare un documento di identità.

In questo caso, l’identificazione è necessaria per un obbligo giuridico in capo alla banca piuttosto che per prendere fornire il servizio all’interessato.

Pertanto, la base giuridica appropriata non è l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ma l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Trattamento per il “miglioramento del servizio”

I servizi online raccolgono spesso informazioni dettagliate su come gli utenti interagiscono con il loro servizio.

Nella maggior parte dei casi, la raccolta di tali dati non possono essere considerati necessari per la fornitura del servizio in quanto il servizio potrebbe essere erogato anche assenza di questo tipo di trattamento.

Tuttavia, il titolare potrebbe ricorrere ad altri basi giuridiche come l’interesse legittimo o il consenso.

L’EDPB non ritiene che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) possa essere una base giuridica appropriata per il trattamento dei dati ai fini del miglioramento di un servizio o dello sviluppo di nuove funzioni del servizio stesso.

Nella maggior parte dei casi, un utente stipula un contratto per avvalersi di un servizio esistente. Mentre la possibilità di miglioramenti e modifiche esula dall’esecuzione del contratto stesso.

Trattamento per la “prevenzione delle frodi”

Il trattamento ai fini preventivi di frodi può comportare monitoraggio ed una profilazione clienti (quindi interessati).

Secondo l’EDPB, è probabile che tale trattamento esuli da quanto oggettivamente necessario per l’esecuzione di un contratto con un interessato.

Tale trattamento, ancorché lecito, dovrà fare affidamento su un’altra base giuridica prevista dall’articolo 6, come ad esempio obblighi legali o interessi legittimi.

Trattamento per pubblicità comportamentale online

Viene spesso utilizzata la pubblicità comportamentale online ed il tracciamento di profili associati agli interessati.

Come regola generale, la pubblicità comportamentale non ha come base giuridica l’articolo 6 cit. non essendo elemento necessario dei servizi online.

Normalmente, sarebbe difficile sostenere che il contratto non è stato eseguito perché non c’erano annunci comportamentali.

Inoltre gli interessati hanno il diritto assoluto ai sensi dell’articolo 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei loro dati a fini di commercializzazione diretta.

Inoltre l’EDPB afferma che i dati personali non possono essere considerati come merce scambiabile.

Le persone interessate possono accettare il trattamento dei propri dati personali, ma non possono commerciare i loro diritti fondamentali.

Infatti al punto 51 (vedi anche nota 28) delle linee guida l’EDPB  afferma che i“personal data cannot be considered as a tradeable commodity. Data subjects can agree to processing of their personal data, but cannot trade away their fundamental rights”.

L’EDPB rileva come, ad esempio per i cookies, i titolari debbano ottenere il consenso preventivo degli interessati per fare uso dei cookies nella pubblicità comportamentale.

L’EDPB osserva inoltre che il tracciamento e la profilazione degli utenti possono essere effettuati allo scopo di identificare gruppi di individui con caratteristiche simili, per consentire di indirizzare la pubblicità ad pubblico un pubblico più vasto.

Tale trattamento non può essere effettuato sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in quanto non si può dire essere obiettivamente necessario per l’esecuzione del contratto che l’interessato venga tracciato, profilato o confrontato con altri interessati per scopi pubblicitari.

Trattamento per la personalizzazione del contenuto

L’EDPB riconosce che la personalizzazione dei contenuti può (ma non sempre) costituire un elemento essenziale per alcuni servizi online e pertanto può essere considerato necessario per l’esecuzione del contratto.

Tale requisito dipende dalla natura del servizio fornito e non può essere eluso a vantaggio dei titolari del trattamento.

Ad esempio, il denaro è numerabile, il che significa che i prezzi possono essere comparati in un mercato concorrenziale e i pagamenti monetari possono normalmente essere effettuati solo con i soggetti interessati coinvolti.

Viceversa, un servizio può essere promosso agli utenti senza personalizzazione.

Dove cioè la personalizzazione dei contenuti non è oggettivamente necessaria ai fini del contratto sottostante.

In questo caso deve essere prevista e considerata una base giuridica alternativa, ove applicabile.

Esempio 6

Un sito di notizie online offre agli utenti un servizio di aggregazione di notizie.

Il servizio scelto dall’utente consiste nel fornire agli utenti contenuti su misura da più fonti online attraverso un’unica interfaccia (una rassegna stampa).

Per fare questo, chiede agli utenti di creare un profilo sui loro interessi.

In questo caso, la personalizzazione ai fini della consegna dei contenuti può essere considerata obiettivamente necessaria per l’esecuzione del contratto tra l’azienda e l’utente, perché l’erogazione del servizio riguarda direttamente il contenuto personalizzato (quindi l’articolo 6 (1) (b) può essere una valida base giuridica applicabile).

Esempio 7

Un motore di ricerca di hotel online monitora le precedenti prenotazioni degli utenti per creare un profilo sulle loro spese.

Questo profilo viene successivamente utilizzato per raccomandare particolari hotel all’utente quando deve fornire i risultati della ricerca da parte dell’interessato.

In questo caso, la profilazione del comportamento passato dell’utente e dei dati finanziari non sarebbe obiettivamente necessario per l’esecuzione di un contratto, ovvero la fornitura di servizi di ospitalità basati su particolari criteri di ricerca forniti dall’utente.

Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) non sarebbe applicabile a questa attività di trattamento.

Esempio 8

Un mercato online consente ai potenziali acquirenti di cercare e acquistare prodotti. Il mercato

desidera proporre suggerimenti di prodotti personalizzati in base agli elenchi dei potenziali acquirenti precedentemente visualizzati sulla piattaforma per aumentare l’interattività.

Questa personalizzazione non è oggettivamente necessaria per fornire il servizio reso dalla piattaforma di mercato.

Pertanto, tale trattamento di dati personali non può basarsi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) come base giuridica.