Concorrenza

FiberCop, indagine Antitrust sui rischi per la concorrenza

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Interessate Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia e KKR & Co. L’indagine dell’Autorità riguarda i contratti di costituzione della newco della rete secondaria di Tim e i rischi per la concorrenza nel mercato dell'accesso all'ingrosso e in quello dei servizi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia e KKR, il fondo americano che ha offerto 1,8 miliardi in cambio di una quota del 37,5% nella newco della rete secondaria di Tim. L’istruttoria, si legge nella nota dell’AGCM, riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. L’obiettivo dell’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli è accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE, vale a dire di un’intesa restrittiva della concorrenza. L’analisi si concluderà entro il 31 dicembre 2021.

“Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra rappresenta un obiettivo cruciale per il nostro Paese che può essere raggiunto in tempi rapidi solo attraverso l’esplicarsi di una sana concorrenza dinamica”.

Rischi per la concorrenza

L’Autorità vuole verificare se la nuova società non rischi di spegnere la concorrenza nel mercato dell’accesso alla rete, creando distorsioni in quello dei servizi.

In questa prospettiva, l’Autorità – riconoscendo le possibili efficienze dei progetti condivisi di infrastrutturazione – “ha avviato un’istruttoria per accertare che gli accordi in questione non comportino restrizioni concorrenziali non necessarie e che forniscano adeguati incentivi alla dismissione della vecchia tecnologia delle reti in rame”.

In altre parole, l’Autorità vuole verificare se la nuova società possa indebitamente prolungare il ciclo di vita di tecnologie in rame FTTC a discapito di nuovi investimenti in fibra FTTH.

Il procedimento ha l’obiettivo di verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese. “L’Autorità, già in occasione della creazione della società FlashFiber, ha mostrato ampia consapevolezza delle potenzialità pro-competitive dei progetti di co-investimento, autorizzando il progetto con rimedi tali da garantire il raggiungimento di apprezzabili efficienze, senza però compromettere la concorrenza infrastrutturale tra i vari operatori”.

TIM e Fastweb accolgono con favore l’avvio dell’istruttoria su Fibercop

TIM e Fastweb accolgono con favore la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di avviare una valutazione circa gli impatti della costituzione di FiberCop, in vista della piena operatività della joint venture, attesa nel primo trimestre 2021.

“L’avvio del confronto, che fa seguito ad una richiesta di TIM e Fastweb, nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre la relazione dei due operatori con le Autorità di settore, rappresenta un importante passaggio dopo che la Commissione Europea, lo scorso 26 novembre, ha comunicato che FiberCop non sarà soggetta ad alcun obbligo di comunicazione ed approvazione da parte dell’Antitrust comunitario”, si legge nella nota congiunta.

“FiberCop, che ha come obiettivo il rapido sviluppo della fibra ottica (FTTH), ed in particolare la copertura del 76% delle aree nere e grigie, si svilupperà sul modello del co-investimento aperto – prosegue la nota – così come previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni, grazie al quale tutti gli operatori interessati potranno prendere parte al progetto secondo diverse modalità di partecipazione e nell’ottica di garantire la massima concorrenza”.

I motivi alla base del provvedimento

Capire gli accordi di coinvestimento con KKR e con Fastweb e di partnership con Tiscali.

Questi in sintesi i motivi alla base dell’istruttoria, che intende analizzare da vicino tutti gli aspetti dell’operazione per evitare intese e violazioni della concorrenza.

Le possibili criticità vengono squadernate nel dettaglio dall’Autorità. In particolare, possibili restrizioni della concorrenza potrebbero verificarsi nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete e nel mercato servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

“Con riferimento al mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, i rischi concorrenziali appaiono consistere:

  • in vincoli di acquisto dei servizi erogati da TIM-FiberCop per una parte consistente della domanda di servizi di accesso all’ingrosso;
  • (ii) nella riduzione degli incentivi ad investire su infrastrutture in fibra (privilegiando l’acquisizione di servizi attivi quali il VULA ed il Bitstream NGA, o l’utilizzo di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast);
  • (iii) nella riduzione della concorrenza nell’erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA) per effetto della struttura variabile (e crescente al crescere delle quantità) delle tariffe di accesso alla fibra secondaria di FiberCop, nonché nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di Flash Fiber”.

Per ciò che concerne il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, “talune previsioni contrattuali potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti, nonché una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l’innovazione dei servizi erogati”.

Rischi disincentivo a competere

Un altro rischio è che si verifiche una riduzione degli incentivi ad investire in infrastrutture in fibra, secondo l’Autorità. In altre parole, in particolare Fastweb potrebbe essere disincentivata a competere nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga. “Ulteriori effetti di riduzione della concorrenza all’ingrosso tra TIM e Fastweb derivano dalla circostanza che il controllo di Flash Fiber sarà trasferito a FiberCop. Con il conferimento della partecipazione in Flash Fiber, Fastweb appare rinunciare allo sviluppo di una propria rete indipendente all’ingrosso”, si legge nel provvedimento al punto 47.

Al punto 48, invece, si legge “Inoltre, sarà mantenuto oltre il 2035, data in cui Flash Fiber sarebbe stata sciolta, un legame strutturale tra TIM e Fastweb che potrebbe generare uno scambio di informazioni ed un coordinamento tra le due società nei mercati al dettaglio e all’ingrosso. Sul punto, si osservi che TIM potrà svolgere [omissis], potendo gestire parte rilevante delle attività commerciali della società comune FiberCop”. Al punto 50, infine, l’Autorità scrive che “Nel complesso, quindi, Fastweb non solo non manterrà alcun controllo sulle scelte di FiberCop, ma passerà da un modello di operatore indipendente infrastrutturato a un modello di mero acquirente di fibra ottica passiva e attiva da FiberCop e TIM wholesale”.