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eBook, per l’avvocato della Corte Ue: ‘Disparità Iva legittima’

Nuove ombre su tutto il lavoro fatto per equiparare l’Iva tra carta e digitale. Il parere resto oggi dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue Juliane Kokott va proprio in questa direzione.

Nello specifico l’avvocato sostiene che l’esclusione dell’Iva ridotta per libri, riviste e giornali online sia conforme al principio di parità di trattamento.

Sotto questo profilo, quindi, l’avvocato ritiene che la direttiva relativa al sistema comune d’Iva sia valida.

Non è detto che giudici accoglieranno il parere di Kokott, ma appare molto chiaro dalle conclusioni rese oggi, per il caso portato all’attenzione dalla Corte costituzionale polacca, che secondo l’avvocato non c’è alcuna violazione delle disposizioni Ue e non prevedere un’aliquota ridotta per i libri online è del tutto conforme al principio di parità di trattamento.

Questo parere solleverà un polverone e riaccenderà la discussione su Iva e eBook.

In Italia dal 1° gennaio 2015 agli eBook viene applicata un’Iva ridotta al 4% (prima era del 22%). Il nostro Paese però sa di rischiare la procedura di infrazione Ue, come è successo alla Francia e al Lussemburgo che dal 2012 hanno già applicato un regime ridotto violando però le regole comunitarie, come ha poi stabilito una sentenza della Corte di Giustizia.

A marzo dello scorso anno i ministri della cultura di Francia, Germania, Polonia e Italia hanno anche inviato una lettera congiunta all’esecutivo comunitario per chiedere di intervenire nella disputa sui libri elettronici.

Ad aprile la Commissione Ue ha presentato il piano di azione per ammodernare l’attuale sistema europeo dell’Iva.

E per la fine dell’anno, Bruxelles proporrà di equiparare l’Iva dei libri digitali con quella dei cartacei anche per risolvere lo “sfasamento tra la normativa attuale e l’economia digitale“, indicava il Commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici, in occasione della presentazione delle proposte.

La Commissione Ue ha quindi deciso di dar seguito alla promessa del presidente Jean-Claude Juncker di avviare la riforma su Iva ed eBook entro 2016.

Adesso però le conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue gettano nuove ombre, rendendo sempre più urgente un intervento della Commissione Ue sulla materia.

Attualmente, ai sensi della direttiva sull’Iva, gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle pubblicazioni cartacee non invece a quelli elettroniche alle quali si applica un tasso normale, con eccezione dei libri digitali, purché forniti tramite un supporto fisico come un CD-ROM.

La Corte costituzionale polacca dubita invece che la diversa imposizione sia conforme al principio di parità di trattamento. E chiede anche se ci sia stato un sufficiente coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo legislativo.

Su quest’ultimo punto, secondo l’avvocato generale, l’Europarlamento ha correttamente preso parte a tale processo e pertanto, neppure sotto tale profilo, sussistono dubbi circa la validità della norma in questione della direttiva Iva.

Per l’avvocato, è valida la parte della direttiva che prevede l’Iva ridotta solo per il cartaceo e il digitale accompagnato da supporto fisico.

Secondo Kokott, in considerazione dei costi di distribuzione notevolmente diversi, esiste una differenza sostanziale tra le pubblicazioni in forma cartacea e quelle in formato digitale per quanto concerne i bisogni di promozione e quindi lo scopo perseguito dall’aliquota ridotta per le pubblicazioni, cioè la promozione dell’educazione del cittadino dell’Unione attraverso la lettura di libri, giornali e riviste.

 

In ogni caso – precisa – ad oggi la differenza di trattamento è giustificata. Ciò emerge segnatamente dal legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di prevedere uno specifico sistema di tassazione per i servizi elettronici. Non vi è pertanto violazione del principio di parità di trattamento”.

 

Altro aspetto controverso, per l’avvocato generale non configura una violazione del principio di parità di trattamento neanche il fatto che l’Iva ridotta possa applicarsi solo ai libri digitali forniti tramite supporto fisico e non a quelli distribuiti per via elettronica.

Perché?

Kokott spiega che le due tipologie di libri sono sicuramente comparabili riguardo all’obiettivo della direttiva Iva di prevenire le distorsioni della concorrenza, perché sono effettivamente in competizione tra loro. Dal punto di vista dell’utilizzatore si tratta, infatti, dello stesso prodotto che non è fruibile senza uno strumento di lettura.

Inoltre, anche per quanto riguarda l’obiettivo pedagogico perseguito con l’aliquota ridotta, sussiste un rapporto di comparabilità, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo dipende solo dal contenuto di un libro digitale e non già dalla modalità di trasmissione utilizzata. “Tuttavia – conclude Kokott – la differenza di trattamento è giustificata, tenuto conto in particolare delle specifiche esigenze della tassazione dei servizi elettronici, che ai sensi della direttiva Iva sono esclusi in maniera globale dal regime dell’aliquota ridotta”.

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