PA digitale

Nuovo CAD. Il ‘Codice’ è fatto, ma l’amministrazione digitale resta sospesa

di Andrea Lisi, avvocato - Presidente Anorc Professioni, Direttore Master online Unitelma Sapienza e coordinatore Digital & Law Department |

L’ennesima modifica del ‘Codice’ dell’amministrazione digitale è stata approvata in esame definitivo. Ma tutto rimane incredibilmente sospeso. Ecco perché.

Come abbiamo appreso da un Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 61 dell’11 dicembre 2017) l’ennesima modifica di quello che continuiamo inutilmente a chiamare “Codice” dell’amministrazione digitale è stata approvata in esame definitivo. Ma tutto rimane incredibilmente sospeso. E ora proviamo a spiegare perché.

Prima di tutto – come ho già riferito in passato – questo coacervo confuso di norme, troppe volte rivisto e corretto negli ultimi anni, non ha ormai (e purtroppo) più dignità giuridica di una barzelletta.

Si è molto attenti al “sentiment”, ormai, più che alla norma, in certi e rivoluzionari ambienti che guidano la trasformazione digitale in Italia. E allora mi permetto di dire che il “sentiment” che si respira nelle PA verso questo corpus giuridico è imbarazzante. E andrebbe ascoltato. Si è deciso di non farlo. Peccato.

In realtà, nonostante gli slogan sulla trasparenza, non abbiamo a disposizione neppure il testo definitivo su cui confrontarci e da leggere, quindi, con attenzione, ma dobbiamo accontentarci ancora e solo di un comunicato stampa e, in dinamica  contemporanea, di un articolato articolo di commento che – nella confusione in cui versa oggi il nostro Paese nella sua imbarazzante commistione tra pubblico e privato – non viene ospitato (come dovrebbe essere) in un contesto istituzionale, ma è pubblicato all’interno una piattaforma privata (pur se “open”) e firmato dai responsabili (e autori di fatto) di questa riforma. E in questo commento a qualcosa che dobbiamo limitarci a immaginare, invece di regalarci in trasparenza (e magari in anteprima) il testo della norma modificata, come finalmente ci si aspetterebbe, vengono invece illustrate le mirabolanti motivazioni che l’hanno generato e le rivoluzioni che ci attendono.

Provare per credere.

Mi fa piacere che in questo lungo articolo di spiegazioni si anticipino anche le critiche (excusatio non petita, accusatio manifesta, direbbero i latini) e nelle FAQ (ci son pure quelle a corredo dell’articolo!) si risponda punto per punto a quanto avevo sostenuto in passato in merito ai nodi irrisolti di questa riforma. Ringrazio per l’attenzione, ma mi par di capire, pur – lo ripeto – non conoscendo il testo definitivo, che si sia scelto, alla fine, di procedere per proprio conto.

Infine, arriviamo al nodo fondamentale. Perché tutto rimarrà sempre e comunque sospeso?

Semplice. Pur potendo condividere nella loro genericità le tante, lodevoli ragioni espresse e lo stesso spirito della Riforma (Piacentini e Scorza sono persone serie e nessuno lo mette in dubbio), mi sembra di ricordare che con il Decreto Legislativo n. 179/2016 (in vigore dal settembre del 2016) il “digital first” fosse stato sospeso, in attesa di un decreto ministeriale di aggiornamento e coordinamento delle regole tecniche, che avrebbe dovuto essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Lo ricordate? L’ho definito, non molto tempo fa, un bug normativo.

È vero anche che, in modo piuttosto isolato, ho cercato di ricordare che il CAD non fosse teoricamente sospeso, ma mi sarei aspettato che uno zelante e accorto legislatore provvedesse nei termini a completare l’iter della riforma tecnica in uno stato di lacerante e irreale sospensione, invece di concentrare tutti i suoi sforzi a rattoppare per l’ennesima volta il CAD, a diffondere il verbo dello storytelling e a sviluppare piattaforme abilitanti. E delle nuove regole tecniche invece nessuna traccia!

Ora attendo comunque fiducioso queste innovative Regole Tecniche espresse “finalmente” sotto forma di “Linee Guida” che possano abrogare (o modificare o integrare) il (sospeso) DPCM 13 novembre 2014 e soprattutto possano garantire ciò che l’art. 61 del D. Lgs. 179/2016 (almeno che si sappia) ancora prevedrebbe e cioè che “con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Non so se Carnelutti o Rodotà sarebbero stati d’accordo in merito alla nuova gerarchia delle fonti confezionata in questi giorni, ma l’importante, ormai, è crederci e raccontarlo.