Calcio in Tv, basta alle esclusive. La Corte Ue verso il ‘no’ a FIFA e UEFA

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Secondo l’Avvocato generale, gli Stati membri, quando considerano tali competizioni come eventi di particolare rilevanza sociale, possono esigere che siano trasmessi su canali liberamente accessibili.

Unione Europea


Coppa del Mondo 2006

I Paesi Ue hanno il diritto di vietare l’esclusiva tv per eventi di particolare rilevanza sociale: i ricorsi presentati da FIFA e UEFA sulla copertura tv del campionato del mondo e di quello europeo vanno, quindi, respinti. Questa la conclusione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue espressa oggi.

 

Gli Stati membri, secondo l’avvocato generale Niilo Jääskinen, quando considerano tali competizioni come eventi di particolare rilevanza per la loro società, possono esigere che siano trasmessi su canali liberamente accessibili per garantire un ampio accesso del pubblico.

La direttiva ‘Servizi di media audiovisivi senza frontiere‘ consente, infatti, agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che considerano di particolare rilevanza per la loro società, qualora tale trasmissione priverebbe una parte importante del pubblico della possibilità di seguire questi eventi su un canale accessibile.

 

La vendita dei diritti televisivi del calcio relativi alla Coppa del Mondo e al campionato d’Europa (EURO) costituisce una fonte importante del reddito di FIFA e UEFA.

Il Belgio e il Regno Unito hanno entrambi stilato un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro società. Tali elenchi contenevano, per il Belgio, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e, per il Regno Unito, l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo e dell’EURO. Questi elenchi sono stati trasmessi alla Commissione, che ha deciso che essi erano compatibili con il diritto dell’Unione.

 

La FIFA e l’UEFA hanno, però, impugnato le decisioni della Commissione davanti al Tribunale, contestando il fatto che tutte queste partite possano costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di tali Stati. Poiché il Tribunale ha respinto i loro ricorsi, esse hanno proposto impugnazione alla Corte di giustizia.

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale esamina, anzitutto, la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione circa il divieto di trasmissione in esclusiva degli eventi di particolare rilevanza per la società. Egli constata quindi che, ai sensi della direttiva, solo gli Stati membri sono competenti a redigere gli elenchi nazionali al fine di garantire la trasmissione di detti eventi su canali liberamente accessibili. Essi dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta delle misure che ritengono più idonee per conseguire, nel contesto delle peculiarità nazionali, culturali e sociali, il risultato prescritto dalla direttiva, che consiste nella libera diffusione delle trasmissioni televisive.

 

Di conseguenza, l’avvocato generale Jääskinen considera che il controllo che la Commissione è autorizzata a svolgere sull’esercizio del potere discrezionale dello Stato membro nella determinazione degli elenchi nazionali è limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Pertanto, la Commissione è tenuta soprattutto a controllare la procedura di redazione degli elenchi nazionali alla luce dei criteri di trasparenza e di chiarezza e a garantire che gli eventi designati dagli Stati membri possano essere effettivamente considerati di particolare rilevanza per la società. Inoltre, essa è tenuta a garantire che gli elenchi nazionali non prevedano deroghe alle libertà fondamentali più ampie di quelle ammesse dalla direttiva. Infine, la Commissione deve verificare gli elenchi nazionali sotto il profilo dei principi generali, quali il divieto di discriminazioni in ragione della nazionalità. Ciò nondimeno, secondo l’avvocato generale, il controllo della Commissione deve essere di natura oggettiva nonché di portata limitata.

 

Nel suo processo decisionale, la Commissione non deve comunque limitarsi a un automatismo nella verifica degli elenchi nazionali. Essa è tenuta, al contrario, nei limiti dei suoi poteri, a rispettare in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti. Siffatto controllo non esclude tuttavia la semplice ripetizione di formulazioni contenute nelle sue decisioni, dato che i criteri in base ai quali la Commissione verifica l’errore manifesto di valutazione degli Stati membri rimangono immutati.

L’avvocato generale chiarisce innanzitutto che anche il sindacato che il Tribunale deve svolgere sull’attuazione, da parte della Commissione, del suo potere di verifica deve limitarsi a esaminare se la Commissione abbia correttamente constatato o escluso l’esistenza di un errore manifesto in capo allo Stato membro interessato.

 

L’avvocato generale afferma poi che il legislatore dell’Unione, riservando agli Stati membri la possibilità di stilare l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la loro società, intendeva conciliare l’obiettivo della libertà di prestazione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva con quello della tutela del diritto all’informazione nel rispetto delle differenze culturali degli Stati membri. Pertanto, la restrizione di tale libertà fondamentale è stata coscientemente prevista dal legislatore dell’Unione come indispensabile al fine di garantire l’accesso di un vasto pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società. Come tale, in linea di principio, essa va considerata giustificata e, di conseguenza, proporzionata.

 

Quanto all’argomento della FIFA e dell’UEFA secondo cui la limitazione della trasmissione in esclusiva degli eventi sportivi da esse organizzati lede il loro diritto di proprietà, l’avvocato generale Jääskinen precisa che dato che il diritto di proprietà collegato alla trasmissione di eventi sportivi non è definito né dal diritto nazionale né dal diritto dell’Unione, il suo ambito di applicazione dipende, essenzialmente, dalle disposizioni che ne definiscono i limiti, come la direttiva. Per questo motivo, la misura in oggetto non costituisce un ostacolo al diritto di proprietà ai sensi della Carta dei diritti fondamentali.

 

L’avvocato generale Jääskinen propone infine alla Corte di confermare che, sebbene la Coppa del mondo e l’EURO siano menzionati nella direttiva a titolo di esempio di eventi di particolare rilevanza per la società, ciò non implica che l’integralità di tali eventi sportivi possa, in tutti i casi, essere inserita nell’elenco nazionale a prescindere dall’interesse che essi suscitano nello Stato membro interessato. La menzione della Coppa del mondo e dell’EURO nella direttiva implica invece che, quando lo Stato membro inserisce le partite di tali tornei nell’elenco nazionale, esso non ha l’obbligo di indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere ‘di eventi di particolare rilevanza per la società’.

 

L’avvocato generale Jääskinen considera quindi che il Tribunale ha esercitato correttamente il suo sindacato giurisdizionale e propone pertanto alla Corte di respingere in toto le impugnazioni. (r.n.)