Direttiva su audiovisivo: la Ue chiede anche all’Italia chiarimenti sul recepimento delle nuove norme

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La Ue intende accertare se e in che modo siano stati recepiti i diversi elementi della Direttiva, come le disposizioni relative al paese di origine, l’introduzione di prodotti sul mercato, l’incitazione all’odio e la tutela dei minori.

Unione Europea


Neelie Kroes

La Commissione Ue ha inviato una richiesta di informazioni a 16 Stati membri, tra cui l’Italia, sul recepimento della Direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA). Le risposte dovranno giungere a Bruxelles entro la prima settimana di giugno.

L’azione si colloca nell’ambito dell’impegno della Ue volto a garantire che tutti gli Stati membri abbiano correttamente recepito nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva in tutti i loro elementi.

Le questioni sollevate non sono le medesime per tutti i Paesi coinvolti e, chiarisce una nota della Commissione, non implicano una cattiva trasposizione delle norme, piuttosto l’esecutivo desidera porre alcune particolari domande.

 

La Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE) tutela il mercato unico e garantisce la certezza del diritto per il mercato europeo della Tv e dell’audiovisivo, stabilendo condizioni di concorrenza eque per i servizi di broadcasting on demand.

Nel contempo, la Direttiva contribuisce a preservare le differenze culturali, tutelare i minori e i consumatori in genere, difendere il pluralismo dei media e lottare contro l’odio razziale e religioso.

Le disposizioni si basano sul principio del “paese di origine“, secondo il quale i fornitori di servizi di media audiovisivi sono soggetti unicamente alle disposizioni regolamentari del loro paese di origine e possono essere soggetti a quelle di altri paesi solo in un numero molto limitato di circostanze elencate all’articolo 3 della direttiva stessa (ad esempio nel caso di incitazione all’odio razziale). Gli Stati membri hanno concordato di recepire la direttiva SMA nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 19 dicembre 2009.

 

La Commissione ha concluso un’analisi preliminare delle misure di recepimento della Direttiva nelle legislazioni nazionali comunicate da 16 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Sulla base di questa analisi, la Ue ha inviato delle lettere per accertare se e in che modo fossero stati recepiti i diversi elementi della Direttiva, come le disposizioni relative al paese di origine, l’introduzione di prodotti sul mercato, l’incitazione all’odio e la tutela dei minori.

 

Tre Stati membri (Polonia, Portogallo e Slovenia) non hanno ancora comunicato alla Commissione le misure adottate per recepire la Direttiva nel proprio ordinamento e nei loro confronti sono in corso dei procedimenti di infrazione. La Commissione è impegnata attualmente nell’esame delle misure notificate dagli altri Stati membri (Austria, Cipro, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Ungheria), a cui potrebbe fare seguito un altro invio di lettere nel secondo trimestre nel 2011.

 

Le richieste di chiarimenti riguardano un ampio ventaglio di questioni legate al recepimento della direttiva (per maggiori dettagli si veda MEMO/11/199): 

 

• Il principio del paese di origine e i problemi di giurisdizione legati ai servizi audiovisivi;
• Le comunicazioni commerciali audiovisive (incluse l’introduzione di prodotti sul mercato e la sponsorizzazione, la pubblicità televisiva e le televendite);
• Gli obblighi fondamentali imposti dalla direttiva (come prescrizioni in materia di identificazione, norme restrittive sull’incitazione all’odio, norme relative all’accessibilità, obblighi relativi all’equilibrio della copertura e registrazione dei servizi su richiesta);
• Il diritto di rettifica (chiunque i cui legittimi interessi siano stati lesi a seguito di un’asserzione non conforme al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti);
• La tutela dei minori;
• La promozione delle opere europee;
• La trasmissione in chiaro degli eventi di maggiore rilevanza e di notiziari brevi;
• La cooperazione fra organi di controllo.

 

La direttiva originaria “Televisione senza frontiere” è stata adottata nel 1989 (IP/91/898) ed è stata modificata per la prima volta nel 1997 (IP/97/552). Nel dicembre 2007 è stata adottata una direttiva modificata (IP/07/1809, MEMO/08/803). Il 10 marzo 2010 le disposizioni contenute nella direttiva “Televisione senza frontiere” sono state fuse con quelle contenute nelle direttive di modifica nella versione codificata, chiamata ora “Direttiva sui servizi di media audiovisivi”. (r.n.)

 

 

 

Per maggiori informazioni:

 

Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). What’s new ?

 

Sito internet di Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell’Agenda digitale

 

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