Piazze telematiche: la Corte Ue boccia ricorso Comune di Napoli. Valide le richieste della Commissione su riduzione e rimborso contributi

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Il ricorso del Comune di Napoli contro la decisione di riduzione del contributo finanziario per la realizzazione di una rete di piazze telematiche a Napoli é interamente respinto dalla Corte di Giustizia Ue: la decisione della Commissione di ridurre il contributo e di chiedere il rimborso delle somme anticipate ed indebitamente percepite è pienamente legittimo.

 

Il Comune di Napoli aveva ottenuto dalla Commissione un contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo finanziario (FESR) per un progetto pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche.

La convenzione di finanziamento fissava al 30 giugno 2000 il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese ammissibili. In seguito alle richieste da parte del Comune, il termine ultimo per la contabilizzazione era stato portato al 30 novembre 2001 e poi (per prendere in considerazione la sentenza sospensiva emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale su ricorso proposto da un’impresa esclusa dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di attrezzature informatiche) al 1° aprile 2002.

 

Quando, il 27 giugno 2002, il Comune di Napoli ha sottoposto alla Commissione la domanda di saldo e di attestazione finale delle spese per un importo globale di 1.623.980,36, euro, la Commissione, avendo rilevato delle irregolarità nella realizzazione del progetto, ha deciso la chiusura del progetto e il disimpegno della parte restante del contributo finanziario ed ha richiesto il rimborso degli importi indebitamente percepiti.

 

In seguito a vari scambi di lettere ed una riunione bilaterale, la Commissione, (decisione 8 agosto 2007, C (2007) 3893) ha ridotto la somma di cui chiedeva il rimborso ed ha confermato l’inammissibilità di talune spese. In effetti, da uno studio d’audit e dalle informazioni fornite dallo stesso Comune risultava che una parte (minore) delle spese era priva di documenti giustificativi ed una parte (più rilevante) era stata effettuata oltre la data di ammissibilità. La Commissione ha dunque dedotto questo importo dalla spesa globale, e, avendo già anticipato una somma superiore a quella dovuta, ha chiesto al Comune di Napoli di rimborsargli quanto indebitamente percepito per un ammontare di 362.789,02 euro.

 

Il Comune di Napoli ha quindi chiesto al Tribunale Ue l’annullamento della decisione nonché il risarcimento dei danni.

 

Il Comune di Napoli asseriva, da un lato, che la decisione fosse viziata da illegittimità in quanto non aveva tenuto conto di tutti i parametri, formali e sostanziali per accertare l’esistenza di irregolarità ai sensi del regolamento di applicazione del FESR n. 4253/88 e, dall’altro, che la Commissione non avesse tenuto sufficientemente conto, nel determinare il termine ultimo, dei suoi stessi ritardi, di un caso sopravvenuto di forza maggiore (legato al rinvenimento di amianto in uno dei cantieri) e dell’effetto sospensivo della sentenza del TAR.

 

In primo luogo, il Tribunale osserva che l’assenza di documenti giustificativi non è contestata e che la convenzione di finanziamento prevedeva esplicitamente che il mancato rispetto di una delle condizioni ivi indicate, tra cui il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese, autorizzasse la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso.

In secondo luogo, il Tribunale afferma che se il Comune si riteneva leso dai ritardi della Commissione, avrebbe dovuto chiederle, entro i termini stabiliti, una proroga del limite, e che, comunque, la Commissione, sebbene dovesse rispettare un termine ragionevole commisurato alla complessità della pratica da trattare, non era tenuta a rispondere alle sue domande di modifica entro un termine determinato. Del pari, i casi di forza maggiore avrebbero dovuto essere fatti valere entro i termini indicati.

 

Infine, il Tribunale rileva che, essendo la sospensione effettiva dei lavori avvenuta dopo lo scadere del termine ultimo, la Commissione, nonostante non vi fosse tenuta, ha comunque stabilito di riconoscere a posteriori un effetto sospensivo alla sentenza del TAR ed ha legittimamente limitato la proroga del periodo di ammissibilità a quattro mesi per le sole fatture collegate all’appalto interessato dal ricorso.

 

Il Comune di Napoli invocava, inoltre, una violazione del principio di proporzionalità ed un difetto di motivazione nella decisione.

 

Il Tribunale sottolinea che la Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n.4253/88, di un ampio potere discrezionale e che, chiedendo il rimborso delle sole spese inammissibili, ha rispettato strettamente la proporzionalità del rimborso alle irregolarità. Inoltre, precisando le irregolarità commesse e gli importi interessati, la decisione riporta a sufficienza i motivi che hanno condotto alla riduzione del contributo.

 

Infine, il Comune di Napoli richiedeva il risarcimento dei danni causatigli dall’adozione di un atto illecito, ma altresì di un atto lecito.

 

Il Tribunale costata che, essendo la domanda di annullamento priva di qualsiasi fondamento, anche la domanda di risarcimento è priva di fondamento ed afferma che, non essendo definito con certezza, né comunemente riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il principio di responsabilità extracontrattuale della Comunità in mancanza di un comportamento illecito non può essere invocato.

 

L’intero ricorso è stato di conseguenza respinto. Il comune di Napoli ha ora due mesi di tempo per impugnare la sentenza. (a.t.)

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