Servizi informazione abbonati: l’Agcom presenterà ricorso contro l’annullamento della delibera 504/06

di Alessandra Talarico |

Italia


Servizio 892

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ricorrerà al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio di dichiarare illegittimo il provvedimento emanato lo scorso 7 settembre per ridurre le tariffe di originazione praticate dagli operatori di rete mobile per le chiamate fatte dai propri clienti verso i servizi informazioni abbonati.

 

Si tratta, in pratica, di quei numeri come 892.892, 12.40, 12.88 ecc., che hanno sostituito il servizio 12 dopo che – a luglio 2003 – l’Agcom ha varato il nuovo Piano di numerazione nazionale.

 

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da Telecom Italia, ritenendo non giustificabile “il ricorso a un intervento urgente per definire i prezzi”, dal momento che “non si tratta di misure che possono essere eseguite immediatamente, ma solo dopo specifici elementi di conoscenza e di giudizio nel rispetto delle procedure e non obiettivamente contestabili”.

 

Dopo aver regolamentato a febbraio 2006 i costi per le chiamate dirette verso i servizi di informazione abbonati da telefono fisso, l’Authority ha deciso a settembre di intervenire anche sulle tariffe di raccolta mobili, avendo rilevato che queste ultime erano ingiustificatamente elevate ed arrivavano in alcuni casi a incidere fino al 50% del prezzo al dettaglio dei servizi.

 

In base al provvedimento, preso in via temporanea e d’urgenza, le tariffe di originazione che i fornitori dei servizi di informazione avrebbero dovuto pagare ai 4 operatori mobili italiani dovevano corrispondere al massimo al doppio della corrispondente tariffa di terminazione, con una consistente riduzione degli attuali prezzi.

Ad esempio, TIM e Vodafone, praticando una tariffa di terminazione di 11,2 centesimi, per l’originazione di servizi di informazione da propri numeri avrebbero potuto chiedere al massimo il doppio di questa cifra. Wind, praticando una tariffa di 12,9 centesimi, avrebbe potuto chiedere al massimo 26 centesimi, mentre il tetto massimo per 3 Italia (H3G) era stato fissato di 38,8 centesimi.

 

Secondo il TAR del Lazio, tuttavia, le pubbliche amministrazioni non possono ricorrere a provvedimenti d’urgenza, con palesi danni per i destinatari, quando si tratta di dover sopperire a deficienze funzionali delle proprie strutture operative.

 

L’Agcom – sottolineando che la delibera è stata varata nell’interesse dei consumatori con parere favorevole dell’Antitrust e senza ci fossero obiezioni da parte della Commissione Europea – farà ricorso contro questa decisione, mentre Telecom Italia esprime “soddisfazione” e si riserva di presentare una richiesta di risarcimento per alcuni milioni di euro nei confronti dell’Agcom.

 

Alla fine del 2006, il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso di Telecom Italia contro il provvedimento che disponeva la cessazione del servizio informazione abbonati nell’ottica della liberalizzazione del servizio.

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