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TIM, Consiglio di Stato rigetta ricorso. I consumatori possono scegliere il ‘modem libero’

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È stato sancito il diritto del cittadino al modem libero. I consumatori possono scegliere il modem che preferiscono, senza essere più vincolati dal fornitore per la linea fissa della connessione Internet. È l’effetto della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato con cui ha rigettato le istanze di Telecom Italia contro la delibera Agcom 348/18 CONS in materia di modem libero perché “in parte inammissibile ed in parte infondato”.  Si tratta di una grossa novità, in linea con il regolamento Ue sull’accesso ad una rete Internet aperta, visto che ad oggi il modem viene di fatto venduto, ceduto in comodato d’uso o noleggiato dall’operatore insieme al pacchetto di accesso.

Dino Bortolotto (Assoprovider): “Vittoria epocale per i cittadini e per le aziende

“I consumatori sono finalmente liberi di scegliere quale modem utilizzare, indipendentemente dal fornitore di servizi Internet. Questa è una vittoria epocale per i cittadini e per le aziende, ma soprattutto una vittoria per la libertà di mercato e la libertà di concorrenza”, ha dichiarato con soddisfazione Dino Bortolotto, presidente di Assoproviderassociazione dei provider indipendenti.

Tim aveva presentato un primo ricorso al TAR del Lazio contro la delibera dell’Autorità, vedendosi rigettare due motivi del ricorso, mentre il tribunale amministrativo accoglieva le richieste dell’azienda nel caso in cui il consumatore decida di non utilizzare più il terminale del fornitore dopo aver già sottoscritto il contratto di fornitura. La sentenza stabiliva per la prima volta il “diritto [degli utenti] di usare un modem alternativo e non pagare più quello del loro operatore telefonico”, mettendo temporaneamente la parola fine alla battaglia che vedeva da un lato Tim e dall’altro lato Assoprovider, insieme ad altre associazioni di categoria.

Sancito il diritto del cittadino al Modem Libero

La sentenza del Consiglio di Stato chiude definitivamente la questione, sancendo il diritto del cittadino al Modem Libero. “Questa è un’importante vittoria per l’associazione e uno sguardo sul futuro delle telecomunicazioni, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato anticipa i nuovi poteri in capo all’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche europee, in via di recepimento nel nostro Paese”, ha dichiarato Fulvio Sarzana, l’avvocato di Assoprovider.

Cosa cambia per i consumatori

In altre parole, nel pacchetto Internet non dovrà per forza essere incluso il terminale del provider, che non potrà nemmeno imporre un sovrapprezzo agli utenti che sceglieranno un modem alternativo, purché ovviamente con le caratteristiche tecniche adeguate e necessarie per funzionare. Di fatto gli utenti potranno acquistare il modem che vogliono e usarlo per l’accesso online, compatibilmente con i vincoli tecnici che ovviamente restano.

Il nuovo regolamento prevede inoltre che il fornitore di accesso alla rete dia assistenza tecnica al cliente per la configurazione anche se dovesse scegliere un modem alternativo. “Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità”, precisa l’Autorità, che fissa una serie di paletti contrattuali per gli operatori, che in futuro non potranno vincolare la scelta degli utenti con condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali).

In caso di offerta abbinata del terminale con i servizi di connettività, sarà necessario precisare in modo chiaro le condizioni di fornitura lasciando sempre aperta la possibilità per il consumatore di scegliere un terminale diverso, offrendo inoltre le specifiche tecniche per il funzionamento.

In particolare, se il modem sarà ceduto dagli operatori a titolo oneroso, dovranno essere precisati eventuali costi di installazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale. Se invece il terminale sia fornito gratis, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati. Inoltre, nel caso di recesso, la mancata restituzione di un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente. Insomma, la restituzione del modem a fine contratto non sarà più un costo aggiuntivo per il cliente.

Per approfondire:

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