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Smart Building, Preto (AGCOM): ‘Cablaggio verticale degli edifici essenziale per l’FTTH’

di Antonio Preto, Commissario AGCOM |

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica predisposta per l'alta velocità. L'intervento del Commissario Agcom Antonio Preto

Pubblichiamo l’intervento del commissario Agcom Antonio Preto in occasione del convegno “L’edificio in rete: una grande occasione di sviluppo”, che si è tenuto il 12 febbraio a Roma.

“Vi auguro di vivere in tempi interessanti”, recita l’antico detto cinese. Per lo sviluppo del digitale in Italia queste sono giornate importanti, nelle quali questi tempi interessanti sembrano alle porte.

Il quadro è sempre più delineato: le Regioni e lo Stato hanno trovato l’accordo per la banda ultralarga, il Governo ha recepito la direttiva 61/2014 per la rapida diffusione delle reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, sul mercato si presentano nuovi player.

Che cosa ha fatto l’Autorità per lo sviluppo della banda ultra larga

Agcom si è già dotata di strumenti regolatori per svolgere compiutamente il suo ruolo di garante e arbitro. Ha adottato una regolazione forward looking, prevedendo con anticipo ciò che ancora non esisteva (con il plauso della Commissione) con l’obiettivo di favorire gli investimenti da parte di tutti gli operatori nelle reti di nuova generazione in fibra ottica.

Era il 2009, infatti, quando AGCOM, nell’ambito del secondo ciclo di analisi del mercato dell’accesso, ha imposto per la prima volta a Telecom Italia l’obbligo di fornire: a) accesso alla propria rete in fibra spenta e b) il servizio bitstream in fibra ottica.

Nel 2012, a seguito dell’approvazione della raccomandazione della Commissione Europea relativa all’accesso regolamentato alle reti NGA, AGCOM ha consolidato la sua regolamentazione sulle reti in fibra ottica (in tutte le architetture) stabilendo, tra le varie cose, l’obbligo per Telecom Italia di fornire accesso (al segmento di terminazione in fibra) in architettura FTTH, nonché a tutte le infrastrutture passive (fibra spenta, cavidotti, ecc.).

Nel 2013, dando seguito a quanto previsto dall’articolo 12 della direttiva quadro (così come modificata dalla direttiva 140), AGCOM ha poi introdotto per la prima volta in Italia una regolamentazione simmetrica, stabilendo obblighi di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica a tutti gli operatori, indipendentemente dal loro potere di mercato.

Nel 2014 l’Autorità ha portato a termine un’importante indagine conoscitiva sulla banda larga e ultra-larga. Infine, a dicembre del 2015, ha concluso il terzo – e fondamentale – ciclo di analisi di mercato dell’accesso introducendo due importantissime novità: il multi operator vectoring e l’esternalizzazione dei servizi di attivazione e manutenzione della rete di accesso dell’incumbent.

Grazie anche alla regolazione di AGCOM, gli operatori di rete hanno iniziato a investire in reti NGA. Stando ai dati Infratel, a marzo 2015 oltre il 36% delle unità immobiliari dispone di una rete NGA (nel 2012 eravamo al 14%). Una percentuale che dovrebbe arrivare a circa il 73% nel 2018, secondo la previsione degli investimenti privati.

Delle quattro tecnologie a disposizione – FTTC, FTTB, FTTDP e FTTH – al momento, sappiamo, che la tecnologia FTTC è quella maggiormente adottata. Considerando lo stato della domanda e i costi di realizzazione di una rete in fibra ottica, sembra la tecnologia maggiormente efficiente per la realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale.

Caratterizzate da un mix di fibra ottica e rame, le reti FTTC sono in grado di offrire agli utenti prestazioni un tempo ritenute irraggiungibili. Grazie alla tecnologia VDSL, in combinazione con vectoring e Gfast, gli operatori di comunicazione possono offrire connessioni a banda ultra larga con velocità di download che in alcuni casi possono raggiungere diverse centinaia di megabit al secondo.

Sappiamo anche che si tratta di una fase: il futuro delle reti in fibra ottica passa per le reti FTTH. Come recita la Strategia italiana per la banda ultralarga: “[l]e soluzioni FTTH rappresentano la condizione ideale per la messa a disposizione di un’infrastruttura di rete a banda ultralarga a prova di futuro”.

 

La direttiva cost reduction e il decreto di recepimento

Accesso alla rete e riduzione dei costi sono le condizioni necessarie per la realizzazione delle reti NGA.

Dato il livello e la natura ancora disomogenea della domanda dei servizi digitali e l’elevato rischio legato agli investimenti, i costi sono molto elevati, se non ingiustificati.

È necessario, quindi, adottare ogni misura legislativa e regolamentare affinché tali costi si riducano.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, tenuto conto delle migliori esperienze europee tra le quali sicuramente quella italiana, hanno approvato (a maggio del 2014) la direttiva 61, recepita dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio.

L’obiettivo: facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Gli strumenti: accrescere l’efficienza d’uso delle infrastrutture esistenti e abbattere i costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere di ingegneria civile. In questo modo è possibile ottenere un effetto di leva digitale in tutti i settori dell’economia, oltre alla riduzione dei costi per le amministrazioni pubbliche e una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Una delle novità principali del testo adottato è il cablaggio verticale degli edifici, “essenziale” per lo sviluppo di reti in FTTH.

La direttiva 61/2014 dedica infatti un articolo ad hoc, stabilendo un obbligo per le nuove costruzioni. L’articolo 8, comma 1, sancisce infatti che: “tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica predisposta per l’alta velocità”.

Chi si occuperà del cablaggio verticale in fibra ottica dei nostri edifici? Gli operatori TLC. Ma non solo.

Nel nostro ordinamento, ed in particolare nel Testo unico dell’edilizia all’articolo 135-bis, è previsto che gli edifici di nuova costruzione siano equipaggiati di un impianto multiservizio, ossia di un impianto in fibra ottica in grado di supportare servizi diversi. Tra questi, la connettività a banda ultra-larga è solo uno dei tanti. Gli altri sono, ad esempio, il videocitofono, la video sorveglianza, la tv digitale terrestre e quella satellitare.

L’impianto multi servizio è una novità di grande rilievo. Non solo può portare la fibra ottica fino alle abitazioni degli utenti ma, contemporaneamente, permette di “ripulire i tetti” delle nostre abitazioni da cavi e antenne.

L’impianto multi servizio gioca, quindi, un ruolo cruciale per lo sviluppo delle reti a banda ultra-larga, in quanto altri soggetti potrebbero farsi carico della sua realizzazione, contribuendo in modo sostanziale alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica fino alle case degli utenti.

La parola chiave è dunque ‘condivisione’, ed eliminazione delle ridondanze.

Il costo di realizzazione del cablaggio verticale in fibra ottica è minimo se l’impianto è realizzato per offrire diversi servizi oltre la connettività.

L’obiettivo indicato nella direttiva 61 del 2014, ossia la riduzione dei costi di installazione di una rete a banda ultra larga, può essere realizzato anche grazie a quanto disposto dall’articolo 135-bis e richiamato nel decreto legislativo di recepimento.

L’articolo 135-bis riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli che necessitano di importanti opere di ristrutturazione.

Gli edifici di vecchia costruzione vanno dotati di una rete di accesso verticale in fibra ottica. Se non possiamo obbligare la proprietà degli immobili a provvedere al cablaggio degli edifici, bisogna pensare ad altre soluzioni. Ad esempio, tema molto sensibile e centrale, un adeguato sistema di incentivi ed informazioni sui benefici della fibra.

Le nuove competenze AGCOM

La direttiva 61 del 2014 ha previsto un’altra importante novità: il diritto di rivolgersi ad AGCOM, quale organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie in caso di mancato accordo sull’accesso all’infrastruttura verticale.

La scelta è saggia in quanto “replica” una esperienza maturata dall’Autorità.

AGCOM dispone di una esperienza solida a riguardo. Svolge già infatti, la stessa funzione nelle controversie tra operatori, ai sensi della direttiva quadro (art. 20, direttiva n. 2002/21/Ce; art. 23 Codice delle comunicazioni elettroniche). La procedura è disciplinata compiutamente dall’Autorità con proprio regolamento ed è stata recentemente rivista al fine di promuovere, ove possibile, una regulation by litigation (delibera n. 226/15/CONS).

Le controversie nelle materie previste dalla direttiva 61 sono sottoposte ad un termine più breve (due mesi) rispetto a quelle “ordinarie” (quattro mesi). Sono decisioni analoghe nella struttura, ma hanno una finalità diversa e più specifica, in quanto sono tese a risolvere celermente i rapporti tra soggetti interessati, al fine di facilitare la posa delle reti. Le “nuove” controversie rimesse ad AGCOM sono concepite, in altri termini, come uno strumento acceleratorio per risolvere eventuali impasse. Non minano la tutela dei singoli, in quanto sono ricorribili, naturalmente, in sede giurisdizionale.

AGCOM sarà quindi giudice delle eventuali questioni tra proprietà del cablaggio e operatori tradizionali TLC. L’obiettivo, in linea con quanto disposto dalla direttiva e dal decreto, è favorire lo sviluppo delle rete a banda ultralarga, riducendone i costi.