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Raccolta firme di Cappato con SPID. Necessaria la figura del verificatore? 

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Diversamente da Giuseppe Corasaniti e Giovanna Manca, per Claudio Anastasio: “È necessaria la figura del verificatore terzo delle firme con SPID. La legge italiana è ben chiara e scritta benissimo anche per accogliere la firma digitale”.

Nuovo approfondimento sulla vicenda “Referendum e Democrazia con Cappato”che ha presentato ricorso all’Ufficio centrale nazionale presso la Corte Cassazione contro la decisione delle Corti di Appello di escludere la lista dalle prossime elezioni politiche. Cappato ha raccolto le firme, circa 30mila, online, attraverso SPID. I giudici, in sostanza, hanno spiegato a Key4biz gli attivisti della lista, “non accettano le firme elettroniche qualificate, perché la legge”, sostengono, “vuole che si proceda alla firma davanti a un autenticatore”.

Claudio Anastasio: “Necessaria la figura del verificatore terzo delle firme con SPID. La legge italiana è ben chiara e scritta benissimo anche per accogliere la firma digitale”

Dopo le interviste a Giuseppe Corasaniti e a Giovanni Manca, per entrambi la figura dell’autenticatore non è necessaria per le firme raccolta con SPID, oggi abbiamo chiesto un parere a Claudio Anastasio, fondatore e presidente di una società che opera come operatore postale digitale e che ha trovato impulso dal Regolamento europeo eIDAS. Per Anastasio, è, invece, necessaria la figura del verificatore terzo. Di seguito il suo giudizio.

Non v’è dubbio alcuno che l’autenticazione e firma con SPID è legittima e produce pieni effetti giuridici essendo notificata in tutta Europa attraverso lo schema di identificazione conforme all’articolo 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, secondo i livelli di garanzia applicabili e successiva Decisione Esecutiva (UE) 2015/1984; in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea pubblicato in C318 del 10 settembre 2018 (con piena esecuzione differita in tutta Europa dalla data del 10 settembre 2019).

È di palmare evidenza che le firme digitali prodotte con SPID 2 dalla lista elettorale di Cappato del 2022 sono di per sé valide, ma non ancora (forse) auto-sussistenti nell’obiettivo di scopo per il deposito “elettorale”.

Il livello di garanzia utilizzato con SPID 2 dalla lista “Referendum e Democrazia con Cappato” (livello di sicurezza significativo) si presenta come una firma elettronica avanzata equipollente (FEA), in cui la legge nazionale non nega mai esplicitamente la sua applicabilità anche per gli atti elettorali, in piena osservanza ed aderenza all’articolo 1350, numero 13) del codice civile, non essendo la fattispecie in raccolta di firme elettorali destinataria di ultronea forma costitutiva “ad substantiam”, prevista quest’ultima tipologia specialmente e solo per altre diverse tipologie di atti, tipicamente a carattere di trasferimento patrimoniale.

Ciò posto, non si può contrario negare che la natura del responsabile “autenticatore” è un soggetto previsto dalla legge per la raccolta delle firme in materia elettorale dall’articolo 14 della legge numero 53/1990 e successive modifiche e integrazioni (si pesi l’attenzione in enfasi aggiunta al termine di “raccolta”), che non ha per il legislatore interno solo mera funzione primaria di autenticazione delle firme, come sopra di per sé già superata con autentica attraverso SPID 2, ma soprattutto anche avere Egli (il responsabile della “raccolta” nella nostra legge elettorale vigente) anche secondaria e formale funzione di “raccolta” per attestarne conforme il deposito delle firme presso la relativa Corte di Appello nel territorio. Tale “raccolta” delle firme in digitale con SPID implica anche la necessità tecnica, ed in obbligo di procedura conforme al Processo Civile Telematico (PCT) per estensione analogica, anche di verificare che le stesse firme digitali (tutte e per ogni singola firma elettronica raccolta e offerta in deposito alla Corte) siano verificate e convalidate dal soggetto responsabile “verificatore” abilitante per legge (giacché prima superata l’autentica con SPID), certificandone così perizia: metodo di verifica, livello di garanzia e relative impronte informatiche, prima del deposito. Ove manca una certificazione di conformità di dette firme acquisiste con SPID da un soggetto responsabile (non rientra tra le categorie dei soggetti responsabili nella legge 53/1990 il fornitore stesso del servizio SPID), il deposito delle firme digitali sarà così viziato nella forma cogente, almeno in materia elettorale che qui interessa.

In nessun altro modo le Corti di Appello in ogni territorio possono farsi primo carico della verifica delle firme digitali depositate su una chiavetta USB (oltre 30.000 firme?), senza assorbire maggiori oneri di verifica puntuale (per ogni firma depositata con SPID). Quindi la figura del “verificatore” (se non già prima anche “autenticatore”) è assolutamente necessaria e prodromica per il depositante della Lista elettorale, esattamente nelle stesse disposizioni previste all’articolo 14 della legge numero 53/1990, in combinato disposto con il Regolamento (UE) n. 910/2014.

Il “verificatore” è il nostro nuovo baluardo della democrazia in forma digitale, nel poter garantire l’operato della “raccolta” delle firme elettorali nella loro nuova forma elettronica. Senza verifica del responsabile, previsto dalla legge, tutte le firme – in qualsiasi formato prodotte – sono nulle, come mai depositate.

Per approfondire:

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