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Raccolta firme di Cappato con SPID. G. Corasaniti e G. Manca: “Valide, previste dal Regolamento UE eIDAS”

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Interviste a Giuseppe Corasaniti, per 10 anni sostituto Procuratore generale della Cassazione e responsabile innovazione della Corte, e a Giovanni Manca, il più autorevole esperto italiano di firma digitale.

“Referendum e Democrazia con Cappato” ha presentato ricorso all’Ufficio centrale nazionale presso la Corte Cassazione contro la decisione delle Corti di Appello di escludere la lista dalle prossime elezioni politiche. Cappato ha raccolto le firme, circa 30mila, online, attraverso SPID. I giudici, in sostanza, hanno spiegato a Key4biz gli attivisti della lista, “non accettano le firme elettroniche qualificate, perché la legge”, sostengono, “vuole che si proceda alla firma davanti a un autenticatore”.

Ne abbiamo parlato con:

  • con Giuseppe Corasaniti, per 10 anni sostituto Procuratore generale della Cassazione e responsabile innovazione della Corte. Ora professore all’Università Luiss di diritto dell’amministrazione digitale interna ed internazionale e difende pro bono la lista guidata da Cappato nei ricorsi.
  • e con Giovanni Manca, il più autorevole esperto italiano di firma digitale e presidente di Anorc Mercato.

Le interviste

Giuseppe Corasaniti: “Firme valide secondo eIDAS, i giudici devono applicare il Regolamento UE”

Key4biz. Sono o non sono a norma le firme raccolte con SPID dalla lista Referendum e Democrazia?

Giuseppe Corasaniti. L’iniziativa è sacrosanta. Per la prima volta si pone, seriamente, il problema della validità delle firme digitali in ambito istituzionale. Le firme raccolte con SPID sono valide, secondo il Regolamento europeo eIDAS, in vigore da luglio 2016, e quindi applicabile direttamente anche in Italia. Se non lo fa il Paese è esposto a un procedimento d’infrazione. Il Regolamento UE è di rango superiore al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che promuove, a parole, la cittadinanza digitale, ma, concretamente, non consente la sua piena attuazione, perché esclude la firma digitale nei procedimenti di materia elettorale.

Key4bizE il Regolamento eIDAS cosa prevede, esattamente?

Giuseppe Corasaniti. Con l’articolo 25, equipara una firma elettronica qualificata alla firma autografa e fissa il principio di non discriminazione “nessun cittadino, nell’Ue, può essere discriminato per il solo fatto che utilizza la firma digitale”. E la Corte di Cassazione ha già affermato, con la sentenza n. 10266 del 2018 a Sezione Unite, che è fondamentale l’applicazione diretta del Regolamento eIDAS.

Se la firma digitale non viene accettata per la raccolta delle firme nei procedimenti elettorali, allora il principio di cittadinanza digitale non vale a nulla. La democrazia non può essere in transizione digitale. O è democrazia digitale o non lo è. Le leggi in materia ci sono. Serve ora la ragionevolezza per applicarle. 

Key4biz. Alcune Corti di Appello hanno spiegato l’esclusione della lista, altre invece hanno chiesto la documentazione integrativa, perché secondo la legge si deve procedere alla firma davanti a un autenticatore

Giuseppe Corasaniti. La figura dell’autenticatore riguarda le firme raccolte in modalità cartacea. La certificazione delle firme digitali è più sicura di quella tradizionale, perché l’autenticatore può essere anche ingannato con documenti falsi. La firma digitale è un procedimento più sicuro, aperto e disponibile per tutti i cittadini europei.

Questa non è una battaglia per un singolo partito, ma è una battaglia di ideali che dovrebbe riguardare tutte le forze politiche e i cittadini. 

Key4biz. Quali sono ora i prossimi passi. Quale potrebbe essere la risposta della Corte di Cassazione?

Giuseppe Corasaniti. Credo che la Corte di Cassazione risponderà in tempi strettissimi e confido in un intervento ragionevole. Concretamente può: risolvere la questione o sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale o addirittura alla Corte di giustizia europea. La questione di costituzionalità riguarderebbe l’art.2 comma 6 del CAD in relazione all’art. 3 della Costituzione italiana (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica…).

Giovanni Manca: “Non è necessaria la figura dell’autenticatore con lo SPID. La legge italiana è scritta solo per la modalità cartacea, ma non vieta la firma digitale”

Key4biz. Ci deve essere autenticatore delle firme elettroniche qualificate?

Giovanni Manca. No. La lista “Referendum e Democrazia con Cappato” ha utilizzato una piattaforma basata su SPID 2, quindi con un livello di sicurezza significativo (autenticazione a due fattori) nel rispetto di eIDAS e del CAD. Nell’articolo 64 comma 2-duodecies, il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che quando si utilizza lo SPID 2 l’operazione ha gli stessi effetti di quando si utilizzano documenti d’identità cartacei. Quindi la figura dell’autenticatore è superata dal CAD.

La legge a cui fanno riferimento i giudici delle Corti di Appello è scritta per la raccolta cartacea delle firme per la presentazione delle liste politiche. Ma la stessa legge non vieta l’uso della firma digitale.