Mi fa piacere leggere su key4biz del 14.12.2015 (PA digitale e diritti, consultazione pubblica sui decreti CAD e FOIA) che sulle modifiche del CAD (art. 1 della legge 124/2015) Fernanda Faini sostiene la tesi di una revisione “totale” del CAD al fine di fare di questo un “vero” Codice che si basa sui principi essenziali e funzionali (pochi e che non c’è bisogno di modificare il testo spesso ad ogni esigenza tecnica più che giuridica) e facendo una revisione delle regole tecniche per “ripulire” i testi vigenti, spesso ambigui ed in contrasto (tesi corretta sostenuta da Giovanni Manca).
Il 14 luglio 2015 proprio su questo giornale elettronico “per primo” ho sollevato proprio questi problemi (PAdigitale. Dieci anni di CAD. Donato Limone: ‘I danni della mancata digitalizzazione) proponendo la formazione di un Codice dell’Amministrazione digitale (che abbia la dignità di un Codice) e formando un testo unico di regole tecniche aggiornato, rivisitato, completo, modificabile nel tempo con la tecnica di revisione normativa molto lineare senza ricorrere alla tecnica del rattoppo o a strati. Questa mia posizione è comunque nota da anni!
Bene, iniziamo ad essere più di uno e allora è bene che chi ha l’incarico di scrivere il Codice non proceda solo per modifiche ma per “rifarlo” come non mai. Non è poi tanto faticoso!
Il Codice dell’Amministrazione Digitale: quali principi?
Intanto il Codice si definisce Codice dell’amministrazione digitale in quanto stabilisce principi per la creazione di modelli organizzativi pubblici che operano in rete, senza carta, in modo trasparente, in modalità nativamente digitale, collocando tutto questo nella società dell’informazione. I principi che riguardano i documenti informatici, le firme elettroniche, le transazioni elettroniche, i sistemi documentali digitali, la conservazione dei documenti informatici valgono sia per il settore pubblico sia per quello privato.
La finalità delle burocrazie digitali è quello di ricollocare il cittadino al centro di in un sistema di informazioni/comunicazioni e servizi in rete.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale deve stabilire, prima di ogni cosa, il forte nesso tra semplificazione, trasparenza e servizi in rete.
La struttura del Codice: certamente una prima parte riservata alla definizione dei termini; i termini nel CAD sono rilevanti sotto i profili giuridici e tecnici; è la peculiarità di un codice di questo tipo: l’accoppiata tra aspetti giuridici e tecnici (quindi le definizioni devono essere attentamente soppesate e stabilite per non creare problemi sotto il profilo tecnico e giuridico ed anche sotto il profilo della concorrenza). Le definizioni attuali del CAD credo proprio abbiano bisogno di una revisione.
La struttura giuridica del CAD: i principi
Il CAD poggia principalmente sulla validità giuridica del documento informatico e delle firme elettroniche.
Il valore giuridico del documento informatico: il documento formato in modalità nativamente digitale; forma scritta, sicurezza, tecniche per garantire integrità, immodificabilità, qualità; copie e duplicati; quando i documenti analogici diventano digitali nel rispetto delle regole tecniche allora gli originali di carta non si conservano! Altrimenti, restiamo nella solita situazione “italica” del non decidere (e conserviamo analogico e digitale).
Le firme elettroniche sono di diverso tipo e allora un Codice stabilisce i principi generali per le diverse firme e per il profilo e le funzioni del certificatore, le sue responsabilità e quelle del titolare dei certificati (si rinvia nelle regole tecniche tutto il resto).
Il sistema documentale informatico è valido in tutte le sue fasi; deve essere nativamente digitale; quando è analogico deve diventare digitale! L’unico sistema documentale di riferimento deve essere solo digitale!
Il sistema documentale inizia dal sito web quando il cittadino sceglie il servizio di proprio interesse e presenta una istanza solo digitale (che attiva nel sito) per avviare una richiesta o un procedimento.
Il sito web non è solo un contenitore di dati ma è per definizione l’interfaccia principale delle relazioni tra cittadino ed amministrazione, quindi uno strumento per l’erogazione di servizi amministrativi in rete.
Per verificare le dichiarazioni e i dati dichiarati nelle istanze è necessario fare riferimento alle banche dati interne ed esterne delle PA, utilizzando strumenti per la interoperabilità dei sistemi e lo scambio funzionale ed intelligente dei dati.
Per lo scambio dei dati sono necessari sistemi di connettività sicuri e dedicati.
Come devono essere formati i dati pubblici? Nel rispetto di requisiti: completezza, chiarezza, validità, affidabilità, sicurezza, accessibilità, disponibilità, fruibilità; dati aperti.
Le trasmissioni tra PA e tra queste ed i cittadini e tra i cittadini e le PA sono valide nel rispetto delle regole tecniche: i requisiti sono integrità, immodificabilità, tracciamento del trasferimento, data ed ora dell’invio e della consegna sono opponibili a terzi. Regole tecniche sulla posta elettronica e sulla PEC.
Quanti articoli per un Codice? Certamente non 92, ne bastano 20. Il resto nelle regole tecniche!
Le regole tecniche
Oggi possiamo fare conto di regole tecniche vecchie e superate, di regole tecniche ancora in parte valide e di regole tecniche più aggiornate.
Possiamo sicuramente formare un testo unico di regole tecniche (attuali, valide, che trattano in modo integrato e logico tutti gli aspetti tecnici relativi al documento informatico, alle firme elettroniche, al sistema documentale digitale, alle trasmissioni elettroniche di dati/documenti, alla conservazione informatica, alla realizzazione dei siti e ai servizi in rete, alla sicurezza informatica).
Un nuovo CAD, un vero CAD. E’ l’occasione che ci offre l’art. 1 della legge 124/2015: non perdiamola dietro i “rattoppi”. E chiamiamo “esperti veri” per scrivere cose sensate, corrette, valide, funzionali! Il Codice dell’amministrazione digitale non è solo una operazione tecnica (e/o giuridica) ma soprattutto è il “paradigma” di un nuovo modello di amministrazione pubblica.