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PAdigitale. Il ponte Morandi crolla e si apre il ‘baratro’ di dati, segreti e mancata trasparenza

Donato A. Limone

I principi base dell’azione amministrativa

Alcune brevi considerazioni su questa tragedia che ha interessato Genova e l’Italia. Le considerazioni riguardano alcuni principi di base che devono caratterizzare sempre le attività amministrative: buon andamento e imparzialità (art. 95 della Costituzione); economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, semplificazione (legge 241/90 e sm); accessibilità e trasparenza totale (dlgs 33/2013 e sm); amministrazione nativamente digitale, accessibile telematicamente, con servizi digitali (dlgs 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale).

A questi principi devono attenersi i “pubblici decisori”, i dirigenti e tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A questi principi devono attenersi anche i concessionari.

Domanda: a questi principi si sono attenuti tutti i soggetti interessati e/o coinvolti nella tragedia di Genova? La risposta (purtroppo) non è affermativa. Perché stiamo tutti cercando di capire il ruolo e le responsabilità senza avere il “dominio” dei dati, dei documenti relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche (nella fattispecie ai ponti), ecc. E tutti sono affannosamente alla ricerca delle fonti di dati; quasi tutte “analogiche”, scarsamente accessibili in rete, frammentari, incompleti, non aggiornati e quindi inutili (esattamente il contrario di quanto stabilisce l’art. 53 del Codice dell’amministrazione digitale sui siti e sui requisiti che devono caratterizzare i dati nelle fasi di formazione, gestione, conservazione, accessibilità, pubblicazione).

Cosa fare?

Cosa fare per oggi e per il futuro immediato? Riferiamoci alle attività relative alla realizzazione di opere pubbliche e delle infrastrutture (tra le quali, i ponti) ma le considerazioni possono riguardare tutte le attività pubbliche che vedono impegnate risorse finanziarie sul e per il territorio e l’ambiente. Infatti, opere pubbliche ed infrastrutture hanno a che fare direttamente con il territorio e la sua tutela oltre che valorizzazione (art. 9 della Costituzione).

In base alla nostra normativa vigente (legge 241/90 e dlgs 2013 e sm) tutti i contratti pubblici devono essere pubblicati sul sito delle amministrazioni competenti.

Ciò significa che devono essere resi pubblici sul sito degli enti competenti:

a) Gli atti preliminari che hanno portato alla formazione dei contratti pubblici (decreti, delibere, determine, ecc.)

b) Gli atti delle gare pubbliche per selezionare il soggetto realizzatore dei lavori e aggiudicare i lavori

c) Le eventuali variazioni e modifiche contrattuali

d) I collaudi (così tutti conoscono se il collaudo è andato a buon fine, se ci sono penali da applicare, se ci sono condizioni per la risoluzione del contratto stesso, ecc.)

e) Gli atti relativi a contenziosi con le diverse magistrature

f) I costi delle singole opere e gli introiti delle concessioni

g) I dati sulla sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche

h) I tempi di realizzazione delle opere (se rispettati)

i) Interventi degli stakeholders.

Dati digitali

Tutti i dati, le informazioni e gli atti devono essere formati, gestiti e conservati in modalità digitale (Codice dell’amministrazione digitale, art. 20,comma 1bis; art. 40; art. 43 e ss.).

Tutte le amministrazioni interessate devono rendere pubblici sui siti i dati relativi alle opere e alle infrastrutture realizzate, da realizzare e in fase di realizzazione.

Tutti i dati devono essere resi pubblici sul sito e devono essere completi, facilmente consultabili e comprensibili, ecc. (perché segretare  qualcosa, senza motivazioni serie e sostenibili ???).

Tutti i dati devono essere pubblicati sui siti per rendere “tracciabili”  tutte le attività e le decisioni relative ad ogni singolo contratto.

Una banca dati sui ponti

Necessità di realizzare in tempi rapidi una banca dati sui ponti (ma lo stesso vale per le strade, le scuole, le reti di servizi, ecc.) alimentata dalle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e dai concessionari. La progettazione, la gestione e l’alimentazione di questa banca dati deve essere il frutto di una “forte partecipazione” degli enti sopra indicati. Il coordinamento spetta allo Stato se si vuole creare uno strumento utile ed efficace per la programmazione, la conoscenza, il monitoraggio, la sicurezza (art. 117,lettera r), Costituzione).

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