Digitalizzazione

PAdigitale. ‘Campania contro la burocrazia, esempio per il Governo’. Intervista ad Andrea Lisi (ANORC)

di Donato Limone, Ordinario di informatica giuridica e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza |

Andrea Lisi, Presidente ANORC: ‘ La Legge regionale 14 ottobre 2015 n .11 della Regione Campania si pone finalmente l’obiettivo di fare ordine e semplificare’

La rubrica PAdigitale, a cura di Donato A. Limone, Ordinario di informatica giuridica e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Analisi e approfondimenti sul processo di attuazione della Riforma della PA. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.

Valutare gli effetti innovativi e il potenziale per la digitalizzazione della PA della nuova legge regionale appena approvata in Campania recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”. Una legge che promette bene, di cui abbiamo già parlato su Key4biz (PAdigitale. Campania felix! La Regione in un click, c’è la legge), e che vogliamo analizzare con Andrea Lisi, Presidente ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti).

Donato Limone. Come valuti questa recentissima legge regionale recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”? È realmente innovativa e c’è davvero bisogno di altre leggi in materia?

Andrea Lisi. La legge regionale del 14 ottobre 2015 è senz’altro da valutare positivamente, perché è coerente con il quadro normativo attuale, mirando a semplificarlo e attualizzarlo. In particolare, con l’art. 2 della stessa, viene prima di tutto specificato che l’ambito di applicazione della normativa è amplissimo (sostanzialmente l’intero sistema amministrativo regionale), quindi si aggiorna e si rinfresca l’art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale.

Nel fondamentale art. 15 del CAD, ricordiamolo, il legislatore ordinario statuiva che la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, debba avvenire anche attraverso un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

Ciò che è sempre mancato, infatti, nell’applicazione delle tante (forse troppe) norme in materia è un momento essenziale di sintesi e semplificazione, che consentisse una reale integrazione dei processi tra PA e l’eliminazione delle ridondanze, in modo da favorire l’aggregazione e la condivisione di dati e documenti. Questa legge regionale interviene proprio su questo, mirando a fare ordine non solo in maniera astratta sui principi generali, ma anche e soprattutto sulle priorità organizzative che occorre porre in essere nell’ente pubblico che voglia davvero intraprendere un viaggio concreto verso la digitalizzazione di procedimenti amministrativi e documenti, di fatto abbracciando tematiche diverse, spesso poco coordinate tra loro a livello legislativo e quindi portate avanti in maniera piuttosto confusa, più attraverso comunicati stampa che in un unico corpus normativo.

Donato Limone. Trasparenza, open data, decertificazione, pubblicità legale on line, partecipazione a procedimenti amministrativi elettronici rischiano di essere parole d’ordine condivisibili. E’ d’accordo?

Andrea Lisi. E’ così. In particolare, l’art. 2 della legge precisa che proprio ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) i processi di semplificazione e di digitalizzazione sono effettuati in modalità integrata per:

  1. rendere i siti web sempre più trasparenti, accessibili, utilizzabili sia per la fruizione delle informazioni (anche degli open data) sia per la erogazione dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dall’articolo 50 del decreto legislativo 82/2005;
  2.  permettere a cittadini e imprese la presentazione di dichiarazioni e istanze digitali ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 82/2005;
  3.  assicurare l’accesso alle banche dati di interesse pubblico per lo scambio di dati e per la verifica di dati e documenti;
  4. eliminare ridondanze di dati, documenti, processi, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti e indiretti;
  5. costituire il repertorio informatico completo dei procedimenti amministrativi regionali, che è pubblicato sul sito dell’amministrazione, con l’indicazione certa della denominazione, dell’iter, dei tempi, dei responsabili, delle istanze, delle norme di riferimento;
  6. monitorare sistematicamente nel tempo i bisogni di semplificazione amministrativa.

Donato Limone. Ma quali sono i punti più innovativi della normativa regionale, anche al di là delle iniziative dirette in materia di digitalizzazione?

 

Andrea Lisi. Prima di tutto, la legge regionale si pone finalmente l’obiettivo di fare ordine e semplificare, dedicando un intero capo (Capo I nel Titolo II) agli strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione, anche attraverso un accorpamento di normative ormai tra loro stratificate e “ingarbugliate” in testi unici. Magari questo si facesse in modo altrettanto serio a livello nazionale…

Donato Limone. E poi?

 

 

Andrea Lisi. Il Capo II nel Titolo II della legge è invece dedicato alle altrettanto importanti misure di semplificazione amministrativa. Di grande rilievo sono gli articoli dedicati alla previsione di tempi certi (non superiori a 90 giorni) per la conclusione dei procedimenti da disciplinarsi con apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge (art. 9); al fondamentale divieto di richiesta di documenti in possesso dell’amministrazione, ovviamente in piena attuazione della normativa sulla “decertificazione” contenuta oggi nel DPR 445/2000 (art. 10); alle sanzioni per la burocrazia inefficiente – finalmente! – (art. 11); sino ad arrivare all’art. 12 dedicato alla “Regione in un click”, con cui la Regione Campania si impegna ad assicurare sui siti internet istituzionali, anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato appunto “La Regione in un click”.

Donato Limone. Cosa significa in concreto?

Andrea Lisi. Significa che in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, sul sito istituzionale della Regione Campania dovrà essere facilmente acquisibile, da chiunque, la normativa vigente, sia legislativa che regolamentare, per consentire al cittadino di reperire, anche tramite collegamento ipertestuale alla fonte normativa di riferimento, ogni atto o provvedimento amministrativo di attuazione fino alla relativa modulistica.

 

 

Donato Limone. Altre novità?

Andrea Lisi. Sì, perché sempre entro 90 giorni, deve essere garantita al cittadino la Carta della cittadinanza digitale campana in modo che, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia attualizzato il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di proprio interesse in modalità digitale. Infine, di grandissima importanza è la previsione che la Regione deve assicurare l’archiviazione e la conservazione digitale dei documenti e degli atti cartacei secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82/2005, nonché il dialogo telematico tra l’Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Peraltro, la violazione di tali adempimenti comporta in capo al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento l’applicazione delle sanzioni che, come abbiamo visto, sono previste nell’art. 11 della stessa legge.

 

Donato Limone. Come concretizzare davvero tutti questi principi? Ci sono delle criticità?

 

Andrea Lisi. La legge regionale prevede espressamente che per l’attuazione del programma “La Regione in un click” sia indispensabile individuare il responsabile della corretta attuazione delle disposizioni e del rispetto dei tempi previsti dal già citato articolo 12, nonché i compiti specifici spettanti a ciascuna direzione generale per quanto di competenza. Quindi, viene conferita grande attenzione all’individuazione di una figura responsabile che sia competente in materia di digitalizzazione e sia in grado di sviluppare in modo organizzato e innovativo gli ambiziosi principi contenuti nella Legge. Questo forse è l’aspetto più importante della nuova legge: non c’è innovazione se non c’è competenza. Non si può portare avanti nulla se non si individuano persone capaci di attuare il cambiamento, che abbiano conoscenza adeguata della normativa e degli aspetti tecnici della digitalizzazione, ma che siano anche dei manager alla guida di un team necessariamente variegato. La parola d’ordine è questa, e speriamo che il Governo nazionale possa essere ispirato proprio da normative positive come questa.