Analisi

La Ue deregolamenta la fibra

di Marina Benvenuto, Esperta di regolamentazione europea Tlc |

Adottata la Raccomandazione Gigabit per promuovere le nuove reti ad alta velocità. Questo nuovo testo intende garantire un'applicazione coerente ed armonizzata in materia di accesso.

La Commissione Europea ha adottato una nuova importante Raccomandazione che disciplina rilevanti questioni di accesso alle reti di nuova generazione.

La misura era stata presentata il 23 febbraio del 2023 e sottoposta al parere consultivo del Berec: rientra tra le iniziative della Commissione per promuovere gli investimenti sulle reti ad altissima velocità (Very High Capacity Netowrk – VHCN).

Questa nuova Raccomandazione del 6 febbraio 2024, “on the regulatory promotion of gigabit connectivity” è di particolare impatto per il settore in quanto è  abrogativa di due precedenti Raccomandazioni ampiamente applicate fino ad oggi per definire gli obblighi di accesso degli operatori che detengono un Significativo Potere di Mercato (SMP). Si tratta infatti della Raccomandazione NGA del 2010 e della Raccomandazione sulla non-discriminazione e le metodologie di accounting del 2013.

Nuovo testo

Questo nuovo testo intende garantire un’applicazione coerente ed armonizzata del quadro di settore e favorire la certezza giuridica dell’orientamento regolamentare comunitario in materia di accesso.

Come prima indicazione generale la Commissione rafforza l’interesse per una valutazione geografica della competitività suggerendo di segmentare i mercati e di differenziare gli obblighi proporzionalmente al livello di concorrenza riscontrato con le analisi di mercato.

Valutazione degli accordi commerciali di accesso

Una nuova interessante indicazione da parte della Commissione Europea riguarda la valutazione degli accordi commerciali di accesso.

La nuova Raccomandazione prevede infatti che le Autorità debbano considerare l’esistenza di tali accordi per valutare se essi siano tali da innescare dinamiche competitive che consentano di deregolamentare il mercato.

L’esistenza di accordi commerciali infatti, in particolare se di lunghezza temporale adeguata (“on lasting basis”), secondo la Commissione può favorire  dinamiche competitive da valutare caso per caso. Tali dinamiche, se adeguatamente verificate, possono consentire alle NRAs di evitare di imporre forme ex ante di intervento, quindi sia in materia di accesso che di pricing.

Sconti e accordi sui prezzi di accesso valutati positivamente

In particolare gli sconti volume e gli accordi sui prezzi di accesso a lungo termine sono valutati positivamente nella Raccomandazione, possono incentivare gli investimenti quando consentono l’ingresso di una concorrenza efficiente, anche tenendo conto delle caratteristiche della domanda laddove sia ancora incerta nell’aderire a servizi innovativi.

Inoltre, al fine di rafforzare la prevedibilità degli esiti applicativi a livello nazionale della norma comunitaria, la Commissione Europea suggerisce di orientare l’approccio regolamentare orientandolo su determinati bottlenecks per sostenere una superiore stabilità degli obiettivi di intervento che rafforzino la fiducia ad investire in questa fase di transizione dalle reti legacy alle reti VHCN.

A livello di valutazione della struttura di intervento sugli obblighi di accesso dell’operatore con Significativo Potere di Mercato, la Raccomandazione introduce quindi interessanti criteri di orientamento.

Obblighi applicabili delle autorità

Le Autorità di regolamentazione dispongono, in base al Codice unico di cui alla Direttiva 1972 del 2018, di un ventaglio possibile di obblighi che possono essere applicati, a discrezione delle Autorità medesime, al proprietario della rete che detenga una posizione dominante sul mercato all’ingrosso dell’accesso.

Con la Raccomandazione Gigabit, la Commissione, al fine di favorire gli investimenti, introduce strumenti per sostenere le opzioni di intervento più opportune e proporzionate agli obiettivi prefissi.

A tal fine, la nuova misura chiede di intervenire in primis con obblighi di accesso che riguardino gli input passivi di rete e le infrastrutture di ingegneria civile. Nonostante la Raccomandazione non sia di natura vincolante, il tenore delle raccomandazioni proposte verso le Autorità promuove con fermezza il favore per un solo livello di accesso, quello appunto delle infrastrutture civili e chiede di evitare ulteriori obblighi di accesso se la misura implementata consente di prevedere a livello nazionale una realistica dinamica competitiva su un arco temporale quinquiennale.

Possibile singolo bottleneck regolato

La previsione di un possibile singolo bottleneck regolato, in presenza di una infrastruttura civile capillare e funzionale alla realizzazione di reti alternative VHCN prossime alla sede d’utente, rappresenta un significativo fattore di certezza sull’assetto del mercato, sia per l’operatore regolato che per gli altri operatori che possono disporre di questo input strategico per la creazione di una rete alternativa ad un prezzo orientato ai costi.

Inoltre, nell’ipotesi in cui si renda necessario regolare elementi di accesso ulteriori agli input fisici passivi sopra indicati, la Commissione ritiene che, su ambienti VHCN, il criterio dell’orientamento al costo del prezzo di accesso non sia il più funzionale per sostenere una adeguata remunerazione degli investimenti in modo tale da favorire una copertura capillare con le tempistiche promosse a livello comunitario (secondo la strategia UE a sostegno della connettività, tutte le famiglie europee dovranno essere raggiunte da una rete gigabit entro il 2030).

Orientamento al costo residuale in ambienti VHCN

Pertanto il criterio di orientamento al costo, è considerato dalla nuova Raccomandazione come obbligo di natura “intrusiva”, e viene limitato ad ipotesi residuali in ambienti VHCN.

La Commissione fornisce quindi una linea guida su come disapplicare o evitare l’applicazione dell’orientamento al costo sul prezzo di accesso, indicando che siano implementate alcune condizioni, in particolare:

  • una effettiva applicazione del principio di non discriminazione
  • un test di replicabilità dell’offerta retail dell’operatore SMP rispetto al prezzo all’ingrosso degli input VHCN
  • Il verificarsi di uno dei seguenti requisiti: 1. la presenza di una concorrenza tra reti; 2. il realizzarsi di reti alternative in un periodo temporale prossimo; 3. il sussistere di un input di accesso (anchor) orientato ai costi previsto preferibilmente su reti legacy.

In sintesi la nuova Raccomandazione conferma l’impegno comunitario ad un ambiente competitivo  favorevole a sostenere gli investimenti adeguati per le reti ad altissima velocità.

La Commissione infatti intende raggiungere i medesimi obiettivi di copertura sincronicamente su tutto il mercato interno e favorire per questo misure a sostegno degli investimenti e al loro finanziamento. 

La nuova modulazione dell’intervento regolamentare per le reti VHCN appare quindi proporzionata agli obiettivi prefissi, favorisce il loro perseguimento con criteri di armonizzazione tra gli Stati membri e conferisce certezza giuridica agli investitori e alle imprese di rete che richiedono una previsione non incerta sui tempi possibili di remunerazione degli investimenti effettuati.